FAQ del 15 ottobre 2013
1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. E´ valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all´estero.
3. E´ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
4. E´ valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l´accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.
5. E´ valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari“, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l´intera durata del progetto.
Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.
7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all´ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l´intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
8. E´ valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari.
9. E´ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l´assolvimento dell´obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l´intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell´Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).
10. E´ comunque valido, nelle more dell´adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell´anno scolastico 2012/13.
11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell´aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).
1. Il servizio prestato dai docenti incaricati di religione non è valutabile ai fini della partecipazione al P.A.S., poiché non riconducibile ad alcuna classe di concorso o tipologia di posto.
2. E´ valido il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all´estero.
3. E´ valido il servizio prestato su posto di sostegno, anche senza il possesso del titolo di specializzazione, purché riconducibile alla classe di concorso o alla tipologia di posto richiesta, con il possesso di almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
4. E´ valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, il periodo di congedo per dottorato di ricerca e maternità o congedo parentale è utile ai fini della valutazione del servizio necessario per l´accesso ai PAS, purché se ne sia usufruito in costanza di contratto.
5. E´ valutabile il servizio giuridico del cosiddetto “Salva-precari“, compreso quindi quello su progetti regionali ai sensi del DL 134/09 come convertito dalla Legge 167/09 e ai sensi DD.MM. n. 82 e n.100 del 2009, n.68 e 80 del 2010 e DM 92 del 2011. Il servizio è riconosciuto per l´intera durata del progetto.
Fatto salvo il requisito di almeno un anno di servizio nella classe di concorso o tipologia di posto richiesta.
6. Il servizio prestato nei licei musicali è valutabile ai fini della maturazione del requisito dei tre anni di servizio previsto dal DDG 58/13. Tale servizio deve essere obbligatoriamente riferito alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.
In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077. La scelta deve essere coerente con il titolo di studio di accesso previsto per le suddette classi di concorso.
7. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all´ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l´intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
8. E´ valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a classe di concorso e alle ore curricolari.
9. E´ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale, limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l´assolvimento dell´obbligo di istruzione, se il servizio sia stato svolto per l´intera durata del progetto formativo e sia riconducibile a classi di concorso in base alle tabelle di corrispondenza dell´Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali (Intesa del 16/12/2010).
10. E´ comunque valido, nelle more dell´adozione del nuovo decreto di modifica al D.M. 249/2010, il servizio svolto nell´anno scolastico 2012/13.
11. Sono regolarizzabili le istanze prive di alcune informazioni se sia interpretabile in maniera chiara e univoca la volontà dell´aspirante (es. indicazione dei tre anni di servizio ma mancata indicazione del titolo di studio o degli esami sostenuti/crediti richiesti).