domenica 7 ottobre 2012

Supplenze, l'invito è di tirare la cinghia

Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale
Ufficio Secondo
Prot. n. 11402 C.14.a
Circ. n. 483
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche Statali
di ogni ordine e grado della Regione
Loro Sedi
e p.c. Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
degli Ambiti Territoriali Provinciali
della Regione
Loro Sedi

OGGETTO: Ore eccedenti in sostituzione di colleghi assenti.
Questo Ufficio nell’esaminare le specifiche richieste di finanziamenti pervenute da alcune istituzioni scolastiche e nell’ambito di verifiche effettuate ha riscontrato che molti dirigenti scolastici ricorrono all’istituto delle ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti oltre l’ammontare dello specifico budget assegnato dal M.I.U.R. a partire dal 1° settembre 2010.
Alla luce di quanto su esposto e per evitare il perdurare di questa prassi si richiamano all’attenzione delle SS.LL. le sotto elencate disposizioni riguardanti la materia in oggetto:
art. 5 dell’intesa siglata in data 18 maggio 2010 tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2010/2011 che stabilisce i criteri per il calcolo del budget a.s. 2010/2011;
art. 5 dell’intesa siglata in data 31 maggio 2011 tra il M.I.U.R. e le Organizzazioni sindacali ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico 2011/2012 che stabilisce i criteri per il calcolo del budget a.s. 2011/2012;
nota del M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. AOOGGPER 14991 del 6 ottobre 2009 che all’ultimo capoverso stabiliva che: “… … … in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.”;
nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico - prot. n. AOOGGPER 9839 del 8 novembre 2010, che richiama ed amplia le disposizioni della precedente nota del 6 ottobre 2009 ed inoltre al terzo capoverso sancisce che: “Ciò premesso, si ricorda che l’istituto delle ore eccedenti, considerato l’ammontare limitato delle risorse disponibili, annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura emergenziale ed ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente, in attesa della nomina del supplente temporaneo avente diritto.”.
Torino, 3 ottobre 2012
IL DIRIGENTE
Stefano ANDREOLI