sabato 2 novembre 2013

PAS ex Tfa Speciali - Definiti i tempi di avvio e i servizi validi per accedere ai corsi

Il Miur ha fornito nuovi chiarimenti per quanto riguarda i tempi di avvio dei PAS, Percorsi speciali abilitanti per docenti con almeno 3 anni di servizio, questi sono stati fissati dal 4 al 22 novembre.

Bisognerà assegnare i candidati alle Università, con un possibile scaglionamento in massimo 3 anni per le classi di concorso con un numero elevato di candidati, mentre per quelle con esiguo numero di partecipanti a livello regionale o interregionale, si procederà in maniera diversa.


Qualche giorno fa il ministero dell’Istruzione aveva già fornito, inoltre, chiarimenti sui servizi per l'accesso ai PAS (Tfa speciali) e, così come per infanzia e primaria, è stato stabilito che i servizi possono essere cumulati tra scuola secondaria di I e di II grado per ambito. Validi i contratti atipici delle scuole paritarie se stipulati per insegnamenti curricolari.

Per il raggiungimento dei requisiti di servizio validi per l’accesso, è valutabile il servizio prestato nell’ anno scolastico, ossia quello corrispondente ad un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, corrispondente al servizio prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale; e il servizio di insegnamento prestato presso le istituzioni scolastiche italiane all’estero.

Valutabile il servizio prestato nei licei per la maturazione del requisito dei tre anni di servizio, da riferirsi obbligatoriamente alla specifica classe di concorso (A031, A032 o A077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.

In caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica previste il candidato può scegliere di imputare il servizio in una delle seguenti classi di concorso: A031, A032 o A077.

Validi anche i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, se  stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all’ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l’intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

E’ valutabile anche il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile ad insegnamenti curricolari ed è valutabile anche il servizio svolto a partire dall’anno scolastico 2008/09 nei centri di formazione professionale.

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