tag:blogger.com,1999:blog-4094755534222313542024-03-04T21:42:38.684-08:00La scuola on line - L'Informazione scolastica onlineLa rassagna stampa sulla scuola, News, tfa, precari, docenti, lavoro, graduatorie, guide, rassegna stampa, riconversione, insegnanti di sostegno, disabiliRedazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comBlogger1130125tag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-33444624450013599752017-05-18T05:00:00.004-07:002017-05-18T05:00:23.743-07:00Arrivano i risarcimenti per i precari<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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Precari scuola, risarcimenti Miur per abuso di contratti a termine anche per chi non è in GaE ottiene il risarcimento dal Miur per i precari della scuola, anche non inseriti in GaE, oggetto di abuso di contratto a termine</div>
<a name='more'></a><br /><br />Il Miur è stato nuovamente condannato a Bologna per illecita reiterazione di contratti a termine nei confronti di precari non iscritti in GaE. Come recita il comunicato Anief, “il Tribunale del Lavoro di Bologna condanna il Ministero dell’Istruzione per violazione di norme comunitarie nei confronti di un docente precario cui non aveva mai riconosciuto il diritto alle progressioni di carriera e all’anzianità di servizio maturata in ragione dei tanti contratti a termine succedutisi nel corso degli anni.” Il Miur dovrà pagare circa 15mila euro tra risarcimento danni e spese di giudizio.<br /><br /><br />
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Precari e stipendio: cosa dice la legge e come far valere i propri diritti</h3>
<br /><br />Il Tribunale del Lavoro di Bologna ha riconosciuto il diritto del docente precario ad un risarcimento danni per illegittima reiterazione di contratti a termine in violazione della Direttiva 1999/70/CE. Ha evidenziato come “la parte ricorrente non poteva essere stabilizzata in quanto non inserita nelle GAE e non può che considerarsi nei suoi confronti astratta la chance di stabilizzazione e questo comporta il diritto al risarcimento”.<br />Ottenere un diritto in tribunale<br /><br />“Sfruttare per anni il lavoro a termine reiterando contratti su posti vacanti e disponibili – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – o non riconoscere ai precari la progressione stipendiale legata all’effettiva anzianità di servizio realizza un illecito e pone in essere una disparità di trattamento non sorretta da ragioni oggettive che contrasta con i principi comunitari in materia di lavoro a tempo determinato così come interpretati dalla Corte di Giustizia. Sono anni che ci battiamo e tuteliamo i diritti dei lavoratori della scuola per ottenere il rispetto della loro professionalità e proseguiremo in tutte le sedi opportune la nostra battaglia”.<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-27507594613387877392017-05-18T04:58:00.002-07:002017-05-18T04:58:10.439-07:00NoiPa in manutenzione, ma si attende il cedolino di maggio<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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Noipa cedolino e assistenza, notizie 18 maggio 2017: a che punto siamo? A che punto siamo col cedolino di maggio 2017 di Noipa? E il servizio di assistenza?</h3>
<br />Ancora polemiche tra gli utenti NoiPa, che arrivati al giorno 18 sono in attesa di notizie ufficiali sulla pubblicazione del cedolino dello stipendio di maggio 2017. Normalmente il cedolino dovrebbe essere pubblicato intorno al giorno 15, ma dato i ritardi costanti e continui di quest’anno, ormai è diventato una sorta di fissazione per tutti. A che punto siamo?<br />
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NoiPa: cedolino dello stipendio maggio 2017, ancora silenzio</h4>
<br />Fino ad ora, nessuna comunicazione ufficiale su NoiPa dell’eventuale ritardo della pubblicazione del cedolino dello stipendio di maggio 2017 (questo articolo viene pubblicato alle ore 7:50). Probabilmente bisogna rassegnarsi al fatto che la pubblicazione slitta regolarmente intorno al giorno 20 del mese. Tra i post della pagina Facebook si trovano commenti del tipo: “Quanto bisogna aspettare ancora per visualizzare il cedolino della mensilità di maggio?” o ancora: “Nessuna notizia sulla data di emissione del cedolino di maggio e sito internet morto…ne vogliamo parlare??? Ripristinate la possibilità di conoscere la quota del cedolino mensile almeno una settimana prima dell’accredito in banca, per favore!!!”. Insomma, gli utenti sono parecchio infastiditi. Nel frattempo, però l’assistenza telefonica è stata ripristinata.<br /><br />Comunicato ripristino assistenza su NoiPA<br /><br />Ieri 17 maggio il sito Noipa ha pubblicato il seguente avviso: “Si informa che nella giornata odierna è stato ripristinato il corretto funzionamento del servizio di assistenza telefonica (numero verde). Ci scusiamo per il disagio arrecato.” Il servizio era stato interrotto due giorni prima.<br /><br />scuolainforma<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-23812749008701132792017-05-01T00:09:00.003-07:002017-05-01T00:09:28.396-07:00Segnatevi tutte le scadenze della scuola<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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Le scadenze e gli impegni del mese di maggio sia dei docenti che delle segreterie scolastiche<br /><br />2 maggio – Primo giorno delle due settimane utili per la comunicazione al SIDI dei dati delle assenze effettuate nel mese di marzo 2017 da tutto il personale scolastico (a tempo indeterminato; a tempo determinato supplente annuale; a tempo determinato con contratto fino al termine delle attività didattiche)<br />
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<a name='more'></a><br />3 maggio – Termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo<br />3 maggio – Prova invalsi per le classi seconde e quinte della primaria prova d’italiano<br />4 maggio – Inizio del termine per le domande di mobilità del personale ATA<br />5 maggio – Invio al SIDI dei flussi finanziari relativi aprile 2017<br />5 maggio – prova invalsi per seconde e quinte della primaria prova di matematica<br />6 maggio – Termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente<br />7 maggio – Primo giorno utile per la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto<br />9 maggio – Prove Invalsi seconde classi della secondaria di secondo grado prova d’italiano e matematica<br />10 maggio – Termine per il pagamento delle spese postali del conto di credito relative a marzo 2017<br />12 maggio – Termine ultimo per revocare le domande di mobilità per la scuola d’infanzia e primaria<br />15 maggio – Termine ultimo di comunicazione (ex lege 89 del 2014) da parte delle pubbliche amministrazioni – attraverso il sistema PCC – degli eventuali debiti scaduti nel mese precedente, le fatture, cioè, per le quali sia stato superato il termine del 31 marzo senza che ne sia stato disposto il pagamento<br />15 maggio – Esami di Stato – Entro il 15 maggio, viene definito il Documento del Consiglio destinato alla Commissione preposta all’Esame di Stato; esso contiene le relazioni dei Consigli di Classe e dei singoli docenti sulle classi quinte, relazioni che mettono in luce i metodi didattici adottati, i programmi svolti ed i risultati conseguiti. Il documento deve essere pubblico e quindi visionabile da chiunque sul sito Internet della scuola, affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.<br />15 maggio – Esame di Stato. Documentazione crediti formativi<br />II credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio<br />15 maggio – Conto consuntivo in difformità parere Revisori. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio di istituto in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all’Ufficio scolastico regionale, corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.<br />Nel caso in cui il Consiglio di istituto non deliberi sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per il relativo adempimento.<br />16 maggio – Entro tale data (tramite modello F-24EP) devono essere effettuati i seguenti versamenti:<br />• imposta IRAP sui compensi corrisposti a marzo 2017<br />• IVA mensile per le istituzioni scolastiche con gestioni economiche (convitti, lavorazione conto terzi, azienda agraria, azienda speciale)<br />• contributi INPS-Gestione Separata per collaborazioni coordinate e continuative relative a marzo 2017<br />• ritenuta d’acconto su liquidazioni ad estranei la pubblica amministrazione<br />16 maggio – Entro tale data deve essere comunicato al SIDI il “prestato servizio” del personale supplente in carico (per i contratti ancora aperti nel mese corrente)<br />16 maggio – Termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità del personale IRC<br />19 maggio – Ultimo giorno per le delibere dei collegi docenti sui criteri da seguire per l’assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti per la scuola primaria<br />20 maggio – Comunicazione al Centro per l’Impiego dell’assunzione, proroga, cessazione e trasformazione dei rapporti di lavoro relativi a aprile 2017<br />20 maggio – Termine ultimo di presentazione alla segreteria dell’auto dichiarazione e degli scontrini e/o fatture delle spese effettuate nel periodo 1 settembre-30 novembre con la carta docente<br />20 maggio – ultimo giorno per le delibere dei collegi docenti sui criteri da seguire per l’assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti per la scuola primaria<br />22 maggio – Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti di mobilità e posti disponibili per la scuola d’infanzia e primaria<br />22 maggio – Ultimo giorno utile per la pubblicazione delle graduatorie interne d’istituto<br />22 maggio – Ultimo giorno per le delibere dei collegi docenti sui criteri della chiamata diretta da seguire per l’assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti per la scuola d’infanzia<br />22 maggio – Termine ultimo per revocare le domande di mobilità per il personale educativo<br />24 maggio – Termine ultimo per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA<br />25/26 maggio – Termine ultimo per la somministrazione del test per l’ammissione al TFA sostegno<br />27 maggio – Termine ultimo per la pubblicazione avvisi per la chiamata diretta per la scuola primaria<br />31 maggio – Ultimo giorno per le delibere dei collegi docenti sui criteri della chiamata diretta da seguire per l’assegnazione alle scuole degli insegnanti titolari sugli ambiti per la scuola d’infanzia<br /><br /><br />
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Altre scadenze</h3>
<br />Prove strutturate Istruzione e Formazione Professionale<br />
<br />L’Ordinanza 90/01, art. 27 (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore) stabilisce che gli Esami di qualifica professionale si svolgono nel mese di giugno.<br />
<br />L’art. 27 dell’Ordinanza dispone che “Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottopongono gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline”.<br /><br />Esami di Stato. Esami preliminari candidati esterni<br />
<br />L’esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato.<br /><br />Iscrizioni Percorsi di istruzione per gli adulti. Il termine per l’iscrizione è di norma il 31 maggio (e comunque non oltre il 15 ottobre).<br /><br />Entro il mese di maggio va predisposta la seconda prova di evacuazione : ne sono previste due all’anno per obbligo di legge.<br /><br /><br />fonte OS</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-61294448688564386462017-04-19T21:48:00.001-07:002017-04-19T21:48:08.219-07:00TFA Sostegno, ecco tutti i bandi<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />A livello nazionale i posti autorizzati per bandire i corsi del Tfa Sostegno sono esattamente 9499. I corsi dovranno comunque terminare improrogabilmente per il mese di marzo del 2018. Ricordiamo inoltre che i candidati saranno ammessi a partecipare al transitorio agevolato con riserva di conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno. Le informazioni sulla domanda di partecipazione al Tfa Sostegno si trovano sempre sui siti delle Università selezionate per la somministrazione dei corsi. Nell’ultimo aggiornamento dello scorso 19 aprile riportavamo l’elenco degli atenei.<br />
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L’aggiornamento della situazione sui bandi pubblicati dalle Università aggiornata ad oggi 20/04/17 è riportata di seguito, con gli elenchi degli atenei che hanno i bandi attivi sui loro siti e quelli di prossima uscita.<br /><br />
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Bandi attivi</h3>
<br />Università Suor Orsola Benincasa, la cui tassa di iscrizione è di € 160,00. In data 19 aprile è stato pubblicato il bando delle Università della Calabria. L’iscrizione è di € 120,00 mentre il costo totale è di € 2.800,00. La scadenza è fissata per il 19 maggio. Università di Udine – bando: iscrizione entro il 15/5/2017, contributo test preliminare da 120 euro, tassa di iscrizione da 3.000 a 3.040 euro. Università di Messina – bando: iscrizione entro il 19/5/2017, contributo test preliminare 150 euro, tassa di iscrizione 3.700 euro. Università di Catania – bando: iscrizione entro il 18/5/2017, contributo test preliminare 150 euro, tassa di iscrizione 3.700 euro. Università di Bergamo – bando: iscrizione entro il 17/5/2017, contributo test preliminare 150 euro, tassa di iscrizione 2.756 euro. Università Milano Bicocca – bando: iscrizione entro il 19/5/2017, contributo test preliminare 100 euro.<br /><br />
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Di prossima uscita</h4>
<br />Sono attese le pubblicazioni dei bandi per i corsi del Tfa sostegno nei seguenti atenei:<br /><br /> Università di Macerata;<br /><br /> Università di Palermo;<br /><br /> Università di Firenze;<br /><br /> Università di Pisa;<br /><br /> Università di Siena;<br /><br /> Università di Padova;<br /><br /> Università della Valle d’Aosta.<br /><br />scuolainforma<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-11752157085829857812017-04-19T21:46:00.000-07:002017-04-19T21:46:16.729-07:00Noipa, cedolino è visibile, da oggi lo stipendio è esigibile<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br />NoiPa ha iniziato la pubblicazione del cedolino di aprile 2017, che pian piano sarà visibile a tutti. L’attesa è terminata, anche se, come qualcuno ha fatto notare, è drammatico che si sia creata questa ‘ansia da cedolino’ ogni mese. Di certo è il sintomo di un disagio lavorativo che molti stanno affrontando. Con la pubblicazione del cedolino arriva la conferma della data di esigibilità della rata di aprile, che comunque vi avevamo già anticipato.<br />
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Noipa: esigibilità del cedolino aprile 2017</h3>
<br />Se la visualizzazione del cedolino di aprile su NoiPa è arrivata “puntualmente” in ritardo, ci sono buone notizie per i pagamenti. L’esigibilità è fissata al 21 aprile, come avevamo anticipato. Il motivo è da attribuire al calendario, dato che il 23 (solito giorno) cade di domenica e che il 25 aprile sarà festivo. Non dovrebbero esserci grosse sorprese in busta paga per questo mese, dato che i conguagli dovremmo esserceli lasciati alle spalle. Se avete problemi a collegarvi al sito a causa del troppo afflusso di utenti, pazientate e collegatevi più tardi. <br />
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scuolainforma</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-43907869172420135232017-04-19T21:43:00.006-07:002017-04-19T21:43:43.129-07:00Immissioni in ruolo: non vi è accordo fra MEF e MIUR<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br /><br />Padoan contraddice Valeria Fedeli a proposito dei numeri dei prof da stabilizzare il prossimo anno scolastico<br /><br />Il balletto dei numeri è ancora in corso tra le dichiarazioni positive della ministra Fedeli e il più pragmatico Padoan a proposito delle migliaia di insegnanti da stabilizzare il prossimo anno scolastico. Uno scontro tra numeri e aspettative che rischia solo di scoprire ancora di più i nervi oramai sfilacciati di molti insegnanti in attesa della loro definitiva stabilizzazione.<br />
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Il Miur (ministero senza portafoglio) ha fatto i conti senza l’oste</h3>
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<br />Come si sa, il Miur è un ministero senza portafoglio; quello, lo detiene il Mef e a quanto pare alle dichiarazioni ottimistiche della titolare del ministero di Viale Trastevere non è seguito nessun assenso sui numeri, ma solo un risicato ‘ni’.<br /><br />Per quanto concerne le opinioni dei rispettivi ministri la situazione si può così sintetizzare: per il Miur andrebbero adoperati tutti i fondi stanziati nella legge di bilancio 2017; questo dato porterebbe certamente ad un incremento sostanziale dell’organico dell’autonomia. Il tutto trasformerebbe, di colpo, 20.000 cattedre dell’organico di fatto in organico di diritto. Altre 5.000 cattedre andrebbero aggiunte alle precedenti, attraverso la deroga di cattedre sul sostegno. Il totale, quindi, dovrebbe fare (per Valeria Fedeli) 25.000.<br /></div>
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Ma quali 25.000 posti, al massimo sono solo 8.000 (parola di Padoan)</h4>
<br />A conti fatti però qualcosa non quadra: per far sì che l’operazione vada in porto – secondo i calcoli effettuali dalla Ragioneria dello Stato – occorrerebbero circa 800 milioni di euro all’anno (solo per la ricostruzione di carriera dei futuri insegnanti da stabilizzare), ovvero il doppio dei fondi stanziati dalla legge di bilancio 2017. Questo comporterebbe, di fatto, un dispendio di finanziamenti che il Mef non avrebbe a disposizione; per tale motivo risulterebbe possibile stabilizzare non più di 8.000 insegnanti.<br />Il parlamentare Giancarlo Giordano: “Con i numeri non si scherza, evitare facili illusioni e aspettative dei precari, in cerca solo della loro stabilizzazione”<br /><br />L’On. Giancarlo Giordano, del gruppo parlamentare di Sinistra Italiana-Possibile, ha posto un’interrogazione parlamentare al ministro Padoan su questa spinosa vicenda, la quale sta facendo tribolare gli animi di tanti insegnanti in attesa di sistemazione. Il parlamentare di SI, in particolare, ha posto al Ministro una questione di tutto rispetto: «Quali sono davvero le stime ufficiali del Mef per la stabilizzazione dei precari?». Padoan ha risposto dichiarando che sia il Ministero di sua competenza (Mef) che il MIUR stanno lavorando sui numeri: “La spesa per la stabilizzazione presenta una serie di voci riguardanti i costi annuali per i docenti, comprese le festività, la tredicesima mensilità, la ricostruzione di carriera e gli oneri finanziari derivati dalla carta del docente”. Di fatto, sembra un peccato mortale dirlo: quei numeri ‘sbandierati’ con fierezza dalla Fedeli non possono essere certamente confermati.<br /><br />A questa risposta (che lascia un po’ di amaro in bocca) segue immediatamente la risposta di Giordano, il quale chiede allo stesso Padoan di intervenire in merito alle dichiarazioni numeriche sciorinate ogni giorno della sua collega di governo, al fine di evitare illusioni e aspettative ai poveri precari, in cerca solo della loro stabilizzazione.<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-44493186523695804812017-04-18T03:47:00.001-07:002017-04-18T03:47:57.405-07:00Foggia: alunni minacciati e trascinati di peso fuori dalla classe<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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L’ennesimo caso di abusi all’interno di una scuola elementare di Lucera, in provincia di Foggia: alunni minacciati, trascinati di peso fuori dalla classe, insultati e derisi pesantemente di fronte agli altri compagni, a volte apostrofati con frasi scurrili; in un caso è stato accertato perfino l’uso di un’asta di legno. Le insegnanti colpevoli sono quattro, tutte agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti. Il provvedimento di custodia cautelare, emesso su richiesta della procura dal gip del Tribunale di Foggia, è scattato al termine dell’indagine durata circa tre mesi (da dicembre 2016 fino a marzo 2017) partita dopo la denuncia di un genitore nei confronti di una delle maestre.<br />
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Fin dall’inizio dell’anno scolastico disagi tra gli alunni, alcuni trasferiti in altre istituti</h3>
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I segnali di disagio tra gli alunni, comunque, erano emersi fin dall’inizio dell‘anno scolastico. Tanto è vero che molti bambini sono stati trasferiti dai familiari in altre scuole dei paesi limitrofi, una “migrazione” decisamente sospetta; e così, dopo aver ascoltato i genitori e un certo numero di insegnanti, è stata installata una telecamera in classe. Le prove raccolte hanno poi determinato l’allargamento delle indagini verso altre insegnanti, grazie al posizionamento di più apparecchi anche in seconda elementare, che hanno registrato le immagini relative ai maltrattamenti subiti dai bambini. “In questo modo – spiegano i carabinieri – le violenze usate nei confronti degli scolari affidati alle altre maestre sono state ampiamente documentate. Gli investigatori hanno potuto così concludere velocemente le loro attività, ponendo finalmente termine a una situazione intollerabile perfino ai loro occhi.<br />
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Maltrattamenti e frasi scurrili rivolte ai piccoli scolari</h4>
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“I dettagli di questa vicenda sono sconcertanti, se consideriamo che certe azioni da parte di un’insegnante risultano ancor più gravi- spiegano i carabinieri – alcuni bambini venivano addirittura derisi per le loro caratteristiche fisiche (di fronte ai compagni di classe uno di loro sarebbe stato costretto a dire “Io sono bugiardo e basso”, e usate certe espressioni come “fai schifo” e “hai il cuore di pietra”), mortificati di continuo, fatti oggetto di insulti e turpiloquio, ma anche minacciati utilizzando un’asta di legno. Per gli investigatori, decisivo l’episodio in cui una delle maestre è stata ripresa mentre trascinava brutalmente un alunno fuori dalla classe, strattonandolo per un braccio. Intanto lo apostrofava con frasi che, da una maestra, non ci si aspetterebbe mai di sentire…<br />
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scuolainforma</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-79184932471573911112017-04-18T01:41:00.003-07:002017-04-18T01:41:17.265-07:00Le classi di concorso saranno revisionate spesso, lo prevede la riforma<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br />L’articolo 4 del decreto sulla riforma della scuola secondaria prevede novità per le classi di concorso: saranno aggiornate periodicamente e i docenti di ruolo potranno frequentare corsi per insegnare anche in classi disciplinari affini o modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto. Di seguito la normativa.<br />
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<a name='more'></a><br />Normativa classi di concorso: riforma scuola 2017<br /><br />L’articolo 4 del decreto sulla riforma scuola è titolato “Classi di concorso” e recita così:<br /><br />“1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, nonché ai fini della valorizzazione culturale della professione docente, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello.<br /><br />2. Per l’adozione del decreto di cui al comma 1, sono previsti i pareri, da rendere nel termine di 45 giorni, del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica musicale e coreutica, ciascuno per le classi di concorso di relativa competenza, nonché del Consiglio superiore della pubblica istruzione.<br /><br />3. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.”<br /><br />scuolainforma<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-76834037894279235602017-04-18T00:56:00.003-07:002017-04-18T00:56:42.585-07:00Mobilità 2017, ecco gli allegati da compilare<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />Alla domanda di mobilità 2017 della scuola vanno allegati alcuni documenti, o allegati. In questo articolo vi illustriamo quali sono e quando vanno compilati. Vi ricordiamo che potete visionare i video del vademecum sulla mobilità preparato dalla FLC CGIL direttamente da questo link.<br />Gli allegati della domanda di mobilità 2017<br />
<a name='more'></a><br />La domanda di mobilità 2017 della scuola è corredata dai seguenti allegati:<br /><br /> Allegato D<br /> Allegato F<br /> Dichiarazione dei titoli posseduti<br /> Dichiarazione di punteggio continuativo<br /> Dichiarazione per esigenze di famiglia<br /><br />1) Allegato D: Il modello serve per dichiarare l’anzianità di servizio.<br /><br /> Allegato D scuola primaria e infanzia<br /> Allegato D scuola secondaria<br /><br />Compilazione:<br /><br /> Sezione 1A : chi è stato assunto da concorso deve inserire la data del bando, mentre chi è stato assunto da GAE può cancellare la parola “Legge” e scrivere al suo posto “nominato da GaE”.<br /> Sezione 3A : in questa sezione si scrivono gli anni di preruolo considerati validi. Le note dell’allegato ricordano che “Il servizio preruolo nelle scuole secondarie e’valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio preruolo nelle scuole primarie e’ valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. E’ valutabile anche il servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali.” Inoltre “per gli a.s. dal 1974/75 l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative”.<br /> Sezione 4B: (per insegnanti di sostegno su scuola secondaria) vanno dichiarati gli anni scolastici di preruolo su sostegno con titolo abilitante. Gli anni effettuati senza titolo vanno inseriti nella sezione 3A.<br /> Sezione 5B: (per insegnanti di sostegno su scuola primaria) vanno dichiarati gli anni scolastici di preruolo su sostegno con titolo abilitante. Gli anni effettuati senza titolo vanno inseriti nella sezione 3A.<br /><br />2) Allegato F: Va compilato solo dai docenti che sono stati assunti da più anni e serve per dichiarare il punteggio di continuità accumulato prestando servizio nella sede di titolarità per più anni consecutivi (2 punti per ogni anno di servizio nella sede di titolarità nei primi 5 anni (usufruibili dal 4° anno in poi), e 3 punti per ogni anno dal 6° in poi (l’anno in corso non si considera). Il conteggio parte dalla decorrenza economica del contratto e da quando si è ottenuta l’assegnazione della sede definitiva).<br /><br /> Allegato F<br /><br />3) Dichiarazione dei titoli posseduti: in questo caso il modello disponibile ha diverse versioni, in quanto il Miur non ne ha fornita una specifica. Serve a indicare tutti i titoli che danno punteggio. Ogni titolo dovrà contenere l’indicazione dell’ente erogatore per esteso, della data di conseguimento del titolo e sarà bene specificare che si è superato l’esame finale (corsi di perfezionamento).<br /><br />4) Dichiarazione di punteggio continuativo: questa dichiarazione, simile all’allegato F, va presentata da chi non ha presentato per tre anni continuativi, compreso tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e l’a.s. 2007/2008, domanda di trasferimento o di mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità.<br /><br />5) Dichiarazione per esigenze di famiglia: la sezione va compilata da chi vuole ottenere il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli. Il punteggio viene attribuito solo se la persona con cui viene richiesto il ricongiungimento abbia la residenza comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (e successive modifiche ed integrazioni), con una dichiarazione personale, anche redatta dal docente, in cui si specifichi che la decorrenza è anteriore di almeno 3 mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda. I titoli che non possono essere autocertificati, si consegnano all’ente a cui viene indirizzata la domanda personalmente, o tramite raccomandata AR.<br /><br /> Dichiarazione personale cumulativa<br /><br />Altri documenti <br /><br /> Dichiarazione punteggio aggiuntivo<br /> Modulistica insegnanti religione cattolica<br /> Allegato 4, Licei Musicali<br /><br /><br />via scuolainforma<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-86028961807459158962017-04-12T05:33:00.000-07:002017-04-12T05:33:00.534-07:00Noipa, ad aprile esigibilità anticipata?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br /><br />Noipa, cedolino di aprile 2017: quando? Esigibilità anticipata? Quando sarà disponibile il cedolino di aprile 2017 su NoiPa? E quando sarà esigibile?<br /><br /><br /><br />Il cedolino dello stipendio di aprile 2017 dovrebbe essere disponibile su NoiPA da giorno 18. Usiamo il condizionale perché, anche se altri siti danno questa data come certa, non vi è alcuna comunicazione ufficiale, ma solo indiscrezioni. Naturalmente, dato che il 15 è sabato e il lunedì successivo è Pasquetta (quindo festivo), martedì 18 è la data più ovvia per la pubblicazione del cedolino.<br />
<h3 style="text-align: left;">
<a name='more'></a></h3>
<h3 style="text-align: left;">
Che dire dell’esigibilità?</h3>
<h3 style="text-align: left;">
Esigibilità cedolino NoiPa aprile 2017: sarà anticipata?</h3>
<br />L’esigibilità del cedolino NoiPa di aprile 2017 dovrebbe essere anticipata a giorno 21. Il 23 aprile cade di domenica e, in questi casi, l’elaborazione degli stipendi e il loro versamento ad opera della Banca d’Italia avviene in anticipo. Il 21 aprile, quindi, dovrebbe esserci l’accredito dello stipendio. Sempre questo mese, come da comunicato ufficiale del 7 aprile, avverranno anche emissioni speciali e urgenti.<br /><br />
<h4 style="text-align: left;">
Noipa, cosa sono le emissioni annunciate giorno 7 aprile?</h4>
<h4 style="text-align: left;">
Portale NoiPA e crash da troppe visualizzazioni</h4>
<br />Anche lo scorso mese, il sito NoiPa è andato in crash al momento della visualizzazione del cedolino dello stipendio, a causa dei troppi accessi. Abbiamo già spiegato in un precedente articolo, cosa fare quando non si riesce ad accedere al portale. C’è da dire che, al contrario di febbraio e marzo, il mese di aprile non dovrebbe vedere conguagli e riduzioni, per cui forse vi sarà minore fretta da parte di tutti di consultare i dati.<br /><br /><br /><br /><br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-68214284476924103022017-04-11T22:53:00.003-07:002017-04-11T22:53:39.098-07:00NOIPA non funziona, cosa fare?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br /><br /><br />Come spesso accade dopo un ritardo, il sito è stato preso di assalto e molti lamentano l’impossibilità di accedere. Cosa fare quando il sito va in crash per eccesso di contatti? La risposta, purtroppo, è più semplice di quello che si vorrebbe: si deve avere pazienza e riprovare più volte. Quando un sito va in down, l’unica cosa da fare è aspettare. Può essere utile ricaricare più volte la pagina, anche 7/8 volte di seguito. Facendo in questo modo, qualcuno riesce ad accedere senza dover attendere ore e ore che si “calmi” la situazione.<br />
<a name='more'></a><br />NoiPA non funziona: “la pazienza è la virtù dei forti”<br /><br />In attesa che la situazione su NoiPA torni alla normalità, vi informiamo che tanti hanno fatto sapere sul web che dopo esser riusciti ad accedere, non hanno trovato disponibile il cedolino per la visualizzazione. Probabilmente la maggior parte dei cedolini sarà visibile a partire da questa sera alle 18, così come avvenuto lo scorso mese. Quindi ancora una volta è utile ricordare che la pazienza è la virtù dei forti, come dice il famoso proverbio. Vorremmo farvi presente che tra le FAQ del portale viene ribadito che per una corretta visualizzazione, è necessario scaricare la versione 7.0 o superiore di Acrobat Reader. Il software è disponibile anche sul sito NoiPa nella sezione “utilità”, collocata in basso nella home page del portale.<br /><br />scuolainforma<br /><br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-53366167400501744002017-04-11T22:48:00.002-07:002017-04-11T22:48:58.965-07:00FIT: ecco come si diventerà docenti<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Dopo aver pubblicato le <b>schede informative Miur</b> relative ai nuovi <b>decreti attuativi della legge 107</b>,
concentriamo la nostra attenzione sulla delega, probabilmente più
discussa, quella relativa al nuovo sistema di reclutamento e formazione
docenti per quanto riguarda la scuola superiore di primo e di secondo
grado. Uno dei punti chiave del nuovo decreto è, senza dubbio, il <b>percorso FIT</b>, ovvero il ‘Percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente’.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<div class="td-g-rec td-g-rec-id-content_inlineleft ">
</div>
Il FIT, come già sappiamo, prenderà il posto dei percorsi di abilitazione precedenti, ovvero il TFA e il PAS.<br />
<h2>
Riforma reclutamento docenti scuola secondaria: cos’è il FIT, il nuovo percorso di formazione triennale</h2>
Per quanto riguarda il primo anno, il docente dovrà conseguire il
diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario al termine di
corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l’<b>Ufficio scolastico regionale</b>, da università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi. Il <b>diploma di specializzazione </b>sarà differente per docenti curricolari e docenti di sostegno. Nel <b>secondo e terzo anno</b>, il
futuro docente andrà a completare la propria formazione con ulteriori
attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la
graduale assunzione di autonome funzioni docenti. L’ammissione al terzo
anno sarà condizionata dal superamento della valutazione che verrà fatta
al termine del secondo anno. Nel corso del secondo anno, il docente
potrà effettuare <b>supplenze</b> nell’ambito scolastico di appartenenza
e nel terzo anno su posti vacanti e disponibili, sulla base di
incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermo
restando gli altri impegni inerenti alla formazione.<br />
<h2>
Nuovo reclutamento docenti: scarica il testo integrale del decreto</h2>
Il nuovo <b>modello di reclutamento e formazione dei docenti della scuola secondaria</b> partirà dal 2018 per cui i primi docenti, assunti secondo il nuovo sistema, otterranno la cattedra solamente nel 2022.<br />
Ricordiamo, infine, che i concorsi e conseguenti percorsi FIT si svolgeranno a cadenza biennale.<br />
A beneficio di tutti coloro che intendono prendere visione di tutte
le caratteristiche del nuovo percorso di formazione triennale, è
possibile scaricare qui sotto il<b> testo integrale del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso. </b><br />
<b><br /></b>
<b>scuolainforma</b></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-73663507709862207312017-04-11T22:46:00.003-07:002017-04-11T22:46:56.483-07:00Ecco come si diventa docenti di sostegno<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Con la<b> riforma scuola 2017</b>, anche per diventare <b>docenti di sostegno</b> non servirà più la specializzazione, ma vengono introdotti i <b>FIT</b>. FIT è il percorso triennale di formazione che permetterà di ottenere il ruolo. Ma non è la sola novità del testo.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
<h2>
<b>Riforma scuola: concorso e FIT per essere insegnanti di sostegno</b></h2>
<div class="td-g-rec td-g-rec-id-content_inlineleft ">
</div>
Vengono introdotti i <b>FIT</b> anche per i<b> docenti di sostegno</b>,
ma prima di accedervi sarà necessario affrontare e vincere un concorso.
Per l’accesso al concorso basterà possedere la laurea magistrale o
ciclo unico, il diploma di II livello formazione artistica o un titolo
equipollente o comparato. Alla laurea bisogna aggiungere il possesso di
almeno 24 crediti formativi universitari o accademici su discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Di questi, almeno 6 crediti devono appartenere a uno degli ambiti
disciplinari fissati per legge:<br />
<ul>
<li>pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione;</li>
<li>psicologia;</li>
<li>antropologia;</li>
<li>metodologie e tecnologie didattiche.</li>
</ul>
Una volta superato il concorso, si accede al FIT.<br />
<h2>
<b>Addio vincolo decennale</b></h2>
Dal testo della riforma scuola 2017 per i docenti di sostegno, è
scomparso il vincolo decennale necessario per la richiesta del passaggio
presso cattedra ordinaria, sebbene fino a poco prima dell’approvazione
del testo si era detto il contrario.<br />
<br />
scuolainforma </div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-6440680319756085292017-04-11T22:28:00.003-07:002017-04-11T22:28:37.403-07:00Mobilità 2017, le date per presentare la domanda<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br />Mobilità: firmato il contratto, domande dal 13 aprile al 6 maggio. ATA dal 4 maggio. Chiamata diretta, sarà il collegio dei docenti a decidere i criteri.<br /><br />I sindacati sono riusciti ad ottenere che a decidere i criteri per la chiamata diretta sia il Collegio dei docenti con una delibera.<br /><br />“Con questo accordo – scrive la UIL – si limita la discrezionalità del Dirigente Scolastico che dovrà attenersi alla delibera del collegio docenti. Limitato al minimo il numero dei requisiti.”<br />
<a name='more'></a><br /><br />Firmato il contratto sulla mobilità, le domande docenti dal 13 aprile al 6 maggio. ATA dal 4 maggio al 24 maggio.<br /><br />La firma era tutt’altro che scontata, sebbene le rassicurazioni in data odierna da parte dei sindacati, a causa del contrasto relativo alla chiamata diretta.<br /><br />Mobilità 2017, alle 17 attesa firma. Sindacati fiduciosi in tutela del personale e regolare avvio anno scolastico, nodo chiamata diretta<br /><br />Diverse le novità e le deroghe alla legge n. 107/2015 presenti nel Contratto. Facciamo una breve sintesi dei punti principali del contratto:<br /><br />– deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità e nella scuola in cui si è ricevuto l’incarico triennale, per cui tutti i docenti, compresi i neo assunti (assunti cioè il 01/09/2016), potranno presentare domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale;<br /><br />– domanda unica sia per il trasferimento provinciale che interprovinciale (restano distinte le domande per i passaggi di cattedra/ruolo, tante domande quanti sono i passaggi richiesti);<br /><br />– scomparsa fase comunale, per cui la mobilità prevederà solo la fase provinciale e interprovinciale;<br /><br />– non esprimibilità di comuni e distretti;<br /><br />– richiesta, tra le preferenze, non solo di ambiti territoriali ma anche di scuole: 5 scuole al massimo e 10 ambiti;<br /><br />– impossibilità, per i docenti titolari di ambito con incarico triennale, di esprimere l’ambito di titolarità e la scuola in cui si ha l’incarico triennale;<br /><br />– titolarità su scuola per chi ottiene il trasferimento in una delle istituzioni scolastiche espresse nel modulo-domanda;<br /><br />– equiparazione, nelle sole domande di mobilità, del servizio pre-ruolo o svolto in altro ruolo al servizio nel ruolo di appartenenza;<br /><br />– organico unico per gli istituti comprensivi comprendenti più plessi anche di comuni diversi e per gli istituti di istruzione superiore con più indirizzi e sedi (ciò vuol dire che nella domanda si potrà indicare non più il codice dei plessi o indirizzi ma il codice della sede di organico; sarà poi il dirigente scolastico ad assegnare i docenti ai plessi in base ai criteri stabiliti dalla contrattazione d’Istituto);<br /><br />– le aliquote destinate alle mobilità territoriale interprovinciale, a quella professionale e alle immissioni in ruolo: ai trasferimenti interprovinciali andrà il 30% dei posti disponibili dopo i trasferimenti provinciali; ai passaggi di cattedra e di ruolo il 10%; alle immissioni in ruolo il 60% dei posti liberi dopo i trasferimenti provinciali.<br /><br />Via OS<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-17045344020436230582017-04-07T05:58:00.000-07:002017-04-07T05:58:01.402-07:00I decreti attuativi che completano la buona scuola<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<span itemprop="articleBody"><strong>ROMA </strong>- La Buona scuola bis è realtà. Dopo la prima approvazione di gennaio
e i successivi pareri delle commissioni di Camera e Senato e della
Conferenza Stato-Regioni, il Consiglio dei ministri ha approvato gli
ultimi cambiamenti al sistema scolastico italiano. Adesso la Legge 107,
arricchita degli otto decreti del governo, è pronta ad intraprendere
l'iter per la promulgazione: passaggio alle Finanze, firma del
Presidente della Repubblica e iscrizione nel Gazzettino ufficiale.</span><br />
<span itemprop="articleBody"></span><br />
<a name='more'></a><br />
<br />
Soddisfatto in conferenza stampa il premier Paolo Gentiloni, che in un
breve intervento introduttivo ha definito la riforma "una notevole
iniezione di qualità nella nostra scuola", aggiungendo che "il governo
può rivendicare di aver completato nei tempi prefissati il lavoro sulla
Buona scuola avviato due anni fa". Gli fa eco la ministra
dell'Istruzione, Valeria Fedeli: "L'ampio confronto è servito a
migliorare i testi, che qualificano ulteriormente il sistema di
istruzione nel nostro Paese. Adesso siamo in condizioni di costruire il
Testo unico per la scuola, che è altrettanto necessario", riferendosi
all'unica delega non approvata a gennaio e che sarà prossimamente
oggetto di un disegno di legge.<br />
<br />
Numerosi i temi oggetto di riforma: esami, assunzioni, infanzia,
disabilità. Ma ci sono anche 30 milioni sul diritto allo studio per le
borse degli iscritti agli ultimi due anni delle superiori (erano dieci, i
restanti venti saranno sottratti al fondo della Buona scuola). Quindi,
voucher per libri di testo e mobilità. Niente tasse - poco meno di 50
euro l'anno - per gli studenti di quarta e quinta superiore (in seconda e
in prima erano già esonerati, i contributi restano solo in terza). La
Carta dello studente viene estesa ad Accademie e conservatori. E poi la
promozione della cultura umanistica e le scuole italiane all'estero
(Made in Italy e "sei anni più sei" per i docenti migrati). Revisionati
dal 2018 i percorsi delle scuole professionali: nascono biennio e
triennio unico superando il "due bienni più uno"; gli indirizzi passano
da 6 a 11, rafforzate le attività di laboratorio. Per il 2017-2018 sono
certe ventimila assunzioni di docenti: il Miur ne chiede altre
ventimila, il Mef ne concederà metà.<br />
<br />
<strong>Valutazione. </strong>Le novità relative agli esami di maturità
verranno applicate dall'anno scolastico 2018-2019, quando si
presenteranno i ragazzi che oggi frequentano la terza superiore. Abolito
il quizzone, le prove scritte scendono da tre a due. Per accedere
all'esame resta necessario il "6" in tutte le materie, anche se un "5"
può essere trasformato in sufficienza. In tal caso saranno ridotti i
crediti formativi accumulati nel triennio. "Non può essere messo sullo
stesso piano chi prende tutti 6 e chi ha una insufficienza", ha spiegato
la ministra Fedeli dopo l'approvazione delle deleghe. Il credito
massimo sale da 25 a 40, mentre il voto possibile all'esame di maturità
rimane 100: venti per la prima prova (erano 15), venti per la seconda
(erano 15) e venti per l'orale (erano 30), più un bonus da 1 a 5 punti a
disposizione della commissione. Per accedere all'esame di Stato servirà
aver svolto l'alternanza scuola-lavoro e soprattutto il test Invalsi
(italiano, matematica e inglese): la tanto temuta prova scritta a
carattere nazionale sarà quindi effettuata in un altro momento
dell'anno. Non farà parte dell'esame finale e non si terrà nemmeno a
ridosso dello stesso. L'esame di terza media, invece, consisterà dal
2018 in tre scritti e un colloquio (oggi gli scritti sono sei: escono
tesina, prova concettuale e prova Invalsi). Alla scuola primaria infine i
voti restano numerici, accompagnati da una relazione sulle capacità
degli alunni. Possibile bocciare, ma solo come ultima soluzione.<br />
<br />
<strong>Reclutamento. </strong>Cambiano gli iter di formazione e
assunzione dei docenti, con l'obiettivo di portare in classe insegnanti
più giovani. Un occhio di riguardo, per i primi due anni, verso il
precariato di seconda e terza fascia: se la Graduatoria di merito e la
prima fascia restano prioritarie per l'assunzione, per chi è in seconda e
ha fatto percorsi universitari di abilitazione basterà un concorso
"light", con un solo esame orale, per prendere una cattedra libera. Per
gli iscritti in terza fascia con 36 mesi di supplenze, invece, si
prevede un concorso con un solo scritto al posto di due e l'orale.
Parallelamente, dal 2018, inizierà un ciclo di concorsi pieni ogni due
anni (invece di tre). Il loro superamento aprirà ai vincitori
(neolaureati con almeno 24 crediti in pedagogia e didattica) un percorso
di formazione e tirocinio triennale che li farà entrare di ruolo: primo
anno di specializzazione, diploma e 660 euro lordi, secondo anno
ingresso in classe con supplenze corte e terzo con supplenze lunghe.
Superate tutte le valutazioni, al quarto anno è prevista la possibilità
di essere assunti in ruolo su posti vacanti. "Un punto di equilibrio che
consente di sapere che c'è una data per il cambiamento ma anche di
riconoscere l'esistente, ciò che le abilitazioni precedenti hanno
determinato", ha spiegato la ministra dell'Istruzione. Ci saranno infine
deroghe per assumere i vincitori del concorso 2016 ancora senza ruolo.<br />
<br />
<strong>Progetto 0-6. </strong>Appendice della Buona scuola, la Legge
0-6 riorganizza l'educazione dei bambini: il "nido" non sarà più un
servizio, ma l'inizio del percorso scolastico. Il sistema omogeneo
ingloberà anche le sezioni primavera (24-36 mesi): il servizio ivi
prestato viene riconosciuto ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
provinciali dei precari. Gli educatori nei nidi dovranno avere una
laurea triennale, gli insegnanti della scuola dell'infanzia una
magistrale. Il fondo per la riforma andrà direttamente nelle casse dei
Comuni, senza passare per le Regioni: 209 milioni nel 2017, 220 nel 2018
e 239 nel 2019. I fondi saranno ripartiti in maniera inversamente
proporzionale alla presenza di classi di materna sul territorio:
l'obiettivo è portare al 33% del fabbisogno la presenza di nidi e
micro-nidi nei Comuni italiani (ferma al 17%) ed estendere la scuola
dell'infanzia a tutti i bambini dai tre ai sei anni. Poi, assumere le
precarie della Gae infanzia.<br />
<br />
<strong>Sostegno. </strong>Sicuramente la riforma più contestata. La
maggioranza parlamentare ha provato a far entrare nel testo finale
alcune considerazioni avanzate dalle associazioni, critiche con il primo
disegno del governo. La delega sulla disabilità ora prevede "un
sostegno potenziato" e 90mila insegnanti fissi. Nuove assunzioni solo di
fronte a pensionamenti e "in deroga". Confermato il numero massimo di
20 alunni se in una classe c'è un disabile. Il sostegno entra
nell'autovalutazione delle scuole. Gli uffici scolastici decideranno il
numero di bidelli (Ata) da assumere, tenendo conto delle presenze di
alunni con disabilità: saranno loro infatti a doverli accompagnare in
bagno. Ne consegue che le scelte tra il personale Ata si faranno anche
in base al genere: uno studente disabile maschio avrà bisogno di un
bidello maschio e viceversa. I docenti di sostegno per le classi
elementari vedranno istituito un corso ad hoc post-laurea. Dalla norma
finale, infine, è stato tolto l'aggettivo "equipollente": avrebbe reso
più difficile a un disabile l'esame di terza media.<br />
<br />
<strong>Ma gli studenti protestano. </strong>"Il governo non ascolta gli
studenti, approvando testi scritti frettolosamente e che non rispondono
alle reali necessità della scuola". Duro il commento di Francesca
Picci, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti,
che annuncia che il 9 maggio l'associazione scenderà in piazza.
"L'approvazione a scatola chiusa delle deleghe è un evidente segno di
antidemocraticità - continua - ci chiediamo se questo non avvenga per
paura degli studenti".<br />
</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-62225170404908392302017-04-06T14:14:00.000-07:002017-04-06T14:14:41.757-07:00Noipa,cos'è il cartellino mensile? La guida<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<br />
Il cartellino mensile Noipa è visualizzabile dall'area riservata in qualsiasi momento: cos'è e come fare<br />
<br />
Il Cartellino mensile NoiPA è un prospetto che, come spiega la stessa piattaforma, riepiloga tutte le informazioni relative alla situazione delle presenze/assenze del dipendente per un mese a scelta: dalle timbrature e dai giustificativi di assenza (alcuni dei quali inseribili anche al momento della timbratura al tornello), fino alla determinazione dei totali delle voci che concorrono alla liquidazione delle competenze accessorie (es.: ore di straordinario, buoni pasto e altre indennità).<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Per qualsiasi dipendente il prodotto più importante del processo di gestione presenze è il Cartellino mensile, nel quale si trovano riepilogate le principali variabili connesse alla presenza in servizio in un determinato mese. Ogni amministrato può richiederlo sul sito quando vuole e in completa autonomia dai colleghi direttamente impegnati nella gestione del personale.<br />
Visualizzare il cartellino mensile NoiPa<br />
<br />
In un’unica pagina di facile consultazione, il Cartellino mensile NoiPa riporta orari di entrata e di uscita per tutti i giorni del mese, causali di assenza imputate, indennità, debiti e eccedenze orarie (compresa l’eventuale conversione di quest’ultime in straordinari liquidabili), le erosioni dei massimali di fruizione degli istituti di assenza più frequenti e altro ancora. Come fare a visualizzarlo? Per visualizzare il report del Cartellino mensile, l’utente deve selezionare dall’area riservata “Cartellino mensile”, sotto la sezione “I miei servizi – Self Service”. Per la procedura dettagliata, vi rimandiamo alla guida in Pdf pubblicata dallo stesso sito, corredata da immagini e facile da seguire, che potete visualizzare (o anche scaricare) di seguito.<br />
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Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-40276169518777847792017-04-05T22:48:00.004-07:002017-04-05T22:48:28.863-07:00Mobilità 2017, domande dal 12 aprile?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br /><br />Vi abbiamo relazionato ieri in merito all’incontro, probabilmente decisivo, tra i vertici ministeriali e le rappresentanze sindacali, previsto per il pomeriggio di martedì 11 aprile 2017, per la firma del nuovo contratto mobilità personale docente, ATA ed educativo per l’anno scolastico 2017/2018.</div>
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Ultime notizie scuola, giovedì 6 aprile 2017: mobilità 2017/2018, smentita ipotesi atto unilaterale Miur</h3>
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<br />A questo proposito, segnaliamo le indiscrezioni raccolte da Tecnica della Scuola, secondo cui vengono smentite le voci di una rottura della trattativa e l’ipotesi dell’atto unilaterale da parte del Miur. Si sottolinea, infatti, come vi sarebbe già un’intesa ufficiosa sulla questione legata alla chiamata diretta che andrà formalizzata proprio nell’incontro di martedì prossimo: dunque, verrebbero confermati i vari punti dell’accordo raggiunto lo scorso mese di gennaio.<br /><br />Il ritardo nell’inizio delle operazioni è, probabilmente, da imputare alla mancata certificazione del dipartimento della funzione pubblica, certificazione che dovrebbe essere ratificata entro la prossima settimana.<br /></div>
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Domande mobilità 2017/2018: salvo sorprese dell’ultima ora, si potrebbe partire il 12 aprile</h4>
<br />Pertanto, salvo sorprese dell’ultima ora, per martedì prossimo, 11 aprile, dovremo avere la firma sul nuovo contratto integrativo mobilità 2017/2018, oltre a quella relativa all’accordo sulla procedura che verrà adottata per il passaggio dei docenti dagli ambiti territoriali alle scuole.<br />
<br />Stando a quanto riportato dal portale Tecnica della Scuola, la tempistica per la presentazione delle domande potrebbe già scattare il giorno seguente, mercoledì 12 aprile, con ipotetico termine ultimo previsto per il giorno 26: naturalmente, bisognerà attendere l’ufficialità, anche se, come già annunciato ieri, la piattaforma Istanze Online è già pronta per accogliere le domande, speriamo senza quegli intoppi di carattere tecnico a cui purtroppo abbiamo già assistito in altre occasioni.<br /><br />scuolainforma<br /></div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-21214856383240776892017-04-05T03:53:00.002-07:002017-04-05T03:53:47.184-07:00Scuola: Come vanno calcolate le ferie?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br />E’ una delle domande che, spesso, ricorre tra i docenti neoassunti e tra i precari che hanno ricevuto un incarico di supplenza: ‘come posso calcolare i giorni di ferie che mi spettano?’<br />A questa domanda ha risposto il quotidiano ‘Italia Oggi’, pubblicando il quesito posto da un docente di Bari, Mario Vilonna che ha chiesto: ‘Sono un docente neoimmesso in ruolo e vorrei sapere a quanti giorni di ferie abbiamo diritto e come si fa per calcolarli.’<br />
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Ferie spettanti ai supplenti e ai docenti neoassunti: come calcolare i giorni?</h3>
<br />A questo proposito, l’esperto di ‘Italia Oggi’, Antimo Di Geronimo ha sottolineato che, innanzitutto, per maturare il diritto ad almeno un giorno di ferie, occorre aver lavorato per almeno 12 giorni.<br />In quanto al calcolo per individuare il numero di giorni di ferie complessivo spettanti a fine anno – scrive Di Geronimo, bisogna fare una differenziazione tra docente precario e docente neoassunto.<br /><br />Se il docente è stato assunto con contratto a tempo determinato, bisogna tenere conto che i giorni di ferie saranno maturati in proporzione al servizio prestato. Viene citato l’articolo 19, comma 2, del vigente contratto di lavoro, che dice:<br /><br />‘Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.’<br />Pertanto, per conoscere a quanti giorni di ferie abbia diritto bisogna considerare che, ogni 30 giorni di servizio effettivamente prestato, si maturano 2,5 giorni di ferie. <br />Se invece il docente è titolare di un contratto a tempo indeterminato, se l’insegnante non ha ancora maturato almeno 3 anni di servizio a qualsiasi titolo prestati, avrà diritto a 30 giorni di ferie.</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-78942168340082410272017-04-05T02:37:00.003-07:002017-04-05T02:37:33.825-07:00 Tar Pescara sentenzia - La ricreazione è un diritto: gli studenti non vanno sospesi <div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br /><br />Il Tar di Pescara, attraverso la sentenza N. 112 del 30 marzo 2017, ha accolto le richieste formulate dai genitori di alcuni studenti di un liceo pescarese, puniti con la sospensione di cinque giorni per aver infranto il divieto di sostare nelle classi durante i dieci minuti di intervallo. All’origine del provvedimento, due circolari emanate dal dirigente scolastico che aveva preso la suddetta disposizione in ragione della sicurezza e della salute degli studenti per la presenza di lavori all’interno della struttura scolastica.<br />
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Ultime notizie scuola, mercoledì 5 aprile 2017: la ricreazione è un diritto, sentenza Tar Pescara</h2>
<br />Come riportato dal quotidiano economico ‘Italia Oggi’, il Tribunale, in buona sostanza, ha dato ragione ai minorenni, in primis perché il dirigente scolastico avrebbe invaso la competenza del consiglio d’istituto.<br /><br />Ma la sentenza del Tar di Pescara è motivata anche dal fatto che il dirigente della scuola avesse stabilito che, durante le ore di lezione, gli studenti avrebbero potuto usufruire dei servizi igienici solamente due volte al giorno. La ragione di questa disposizione era dovuta all’uso eccessivo della classica richiesta che, spesso, viene fatta dagli studenti, quella del “professore, posso andare in bagno?”, richiesta che poi si traduce nel semplice ‘bisogno’ di fumarsi una sigaretta.<br />
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Ricreazione e sospensione studenti: il Tar ha rilevato una ‘rappresentazione eccessivamente autoritaria’</h4>
<br />Il Tar, pur riconoscendo la buona fede del provvedimento preso dal dirigente scolastico del liceo pescarese, ha giudicato la misura come eccessiva, in quanto tutti gli studenti, indiscriminatamente, andrebbero incontro ad uno svantaggio. Il tribunale, in buona sostanza, ha rilevato “una rappresentazione eccessivamente autoritaria e non dialogante della gestione della comunità scolastica”. Se da una parte le misure prese dal DS potevano essere giustificate dalla volontà di salvaguardare la sicurezza degli studenti, dall’altra il Tar ha giudicato tale provvedimento come un ‘atto eccessivo’, come eccessiva è stata la punizione inflitta ai ragazzi ‘disubbidienti’, ovvero i cinque giorni di sospensione.<br />
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Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-72123282994420014052017-04-05T02:35:00.000-07:002017-04-05T02:35:01.567-07:00Terza fascia di istituto: nuove interrogazioni parlamentari<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
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<br /><br /><br /><br /><br />All’immediata vigilia dell’approvazione del transitorio i docenti precari della II e III fascia delle Graduatorie di Istituto si chiedono se sia possibile evitare il concorso, sia pure nella forma abbreviata della sola prova orale. In questo contesto si inserisce l’Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori per chiedere alle opposizioni di perorare la causa di un percorso abilitante per titoli e servizio rivolto ai colleghi ancora nella III fascia. Tra i docenti precari i dubbi sulle modalità di svolgimento della prova orale sono ancora tanti. Per questo motivo sarebbe preferibile evitare il concorso per la II fascia e consentire di accedere al transitorio gli abilitandi tramite il solo corso abilitante.</div>
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LA RICHIESTA DI UN PAS</h3>
<br />Le richieste di stabilizzazione dei docenti in possesso dei 36 mesi di servizio hanno ottenuto il supporto dell’Unione Europea che, tramite il Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo Cecilia Wikström, hanno bacchettato il governo italiano. Di recente il presidente della Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori, Pasquale Vespa, ha incontrato il sottosegretario del Miur Vito De Filippo, al quale è stata presentata la proposta per i docenti precari della II e III fascia di procedere alla stabilizzazione senza passare per l’orale. In favore di queste istanze sono state presentate anche due interrogazioni parlamentari.<br /><br />
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INTERROGAZIONI PARLAMENTARI</h4>
<br />Una di queste è stata firmata trasversalmente da parlamentari della maggioranza, membri del Partito Democratico, M5s e Articolo 1. Un’altra, dello stesso tenore, è stata presentata dalla deputata di Mdp Marisa Nicchi. In esse si chiede in sintesi “se il Ministro interrogato non ritenga urgente assumere iniziative normative al fine di prevedere per i docenti di terza fascia delle graduatorie d’Istituto con esperienza lavorativa di almeno tre annualità di servizio continuativo, l’immissione in una «graduatoria transitoria», ossia una graduatoria regionale di merito (GRM), come per i colleghi attualmente abilitati, procedendo quindi alla fase di abilitazione con corso-concorso abilitante per titoli e servizio.”<br />
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Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-1578123433176863582017-04-05T02:32:00.006-07:002017-04-05T02:32:48.132-07:00Il T.A.R ordina: il candidato ha diritto all'acecsso agli atti<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br /><br /><br />La sentenza 200/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Toscana, sancisce il diritto del candidato al concorso di poter visionare le correzioni della prova scritta prima della fine del concorso. Si sottolinea, infatti, come l”accesso’ dei cittadini agli atti rappresenta la ‘regola’ per la Pubblica Amministrazione, mentre il rifiuto costituisce l’eccezione. In pratica, come viene sottolineato dal quotidiano ‘Italia Oggi’, rischia grosso l’USR nel caso in cui dovesse opporsi alla richiesta d’accesso agli atti presentata dal docente bocciato agli scritti del concorso a cattedra.<br />
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<h3 style="text-align: left;">
Ultime notizie scuola, mercoledì 5 aprile: rifiuto accesso agli atti? Risarcimento anche dei danni erariali</h3>
<br />Anche se l’Ufficio Scolastico Regionale, infatti, adempie in corso di causa al deposito dei documenti, il Ministero dell’Istruzione è condannato a pagare le spese di lite e la pronuncia viene trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti. La sentenza, in pratica, sottolinea come il danno erariale era ‘agevolmente evitabile’ se l’USR avesse accolto l’istanza presentata dal candidato. Si fa riferimento, infatti, alla circolare ministeriale del 18 maggio 2016, in cui viene sottolineato come il candidato può ottenere l’accesso alle sue prove corrette e alle griglie di valutazione, durante il procedimento in corso, mentre deve attendere la conclusione del concorso per ottenere atti relativi ad altri candidati.<br /><br />
<h4 style="text-align: left;">
Concorso a cattedra: il candidato ha il diritto di visionare le correzioni prima della fine del concorso</h4>
<div style="text-align: left;">
<br />La sentenza della prima sezione del Tar Toscana sottolinea come la trasparenza sulle procedure amministrative debba essere garantita al soggetto che abbia un interesse concreto e specifico anche se non ha ancora promosso un’azione giudiziaria in merito.</div>
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<br />L’organo amministrativo ha parlato di ‘regole semplici e fondamentali’: dato che esiste una ‘giurisprudenza ventennale’ in relazione all’accesso agli atti, se funzionari e dirigenti applicassero queste regole, si potrebbero evitare inutili contenziosi.</div>
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<br />La sentenza ribadisce, infine, come la burocrazia debba essere ‘al servizio del cittadino’ e ‘non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità’.</div>
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Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-76486098638571545622017-04-04T22:49:00.004-07:002017-04-04T22:49:43.977-07:00Sblocco del contratto della scuola: l'ARAN convoca i sindacati<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
Attraverso una nota ufficiale, l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), ha fornito delle indicazioni in relazione alle organizzazioni sindacali che potranno essere ammesse alla contrattazione integrativa e alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti. Per quanto riguarda il rinnovo del contratto, l’Aran ha fatto riferimento alle sigle sindacali che sottoscrissero il contratto relativo al quadriennio 2006/2009 e a quelle che apposero la loro firma sul CCNL relativo al II biennio economico.<br />
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<a name='more'></a><br />In merito alla ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, l’Aran ha sottolineato come siano ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Di conseguenza, conclude l’Aran, ‘il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.’ Ecco il testo integrale della nota dell’Aran:<br />
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Contratto scuola, organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa</h3>
<br />Con riguardo alle organizzazioni sindacali che occorre convocare per la contrattazione integrativa, si evidenzia che, sulla base delle disposizioni contrattuali vigenti e delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato Direttivo dell’Aran n. 15/2009, ai tavoli della contrattazione integrativa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo – I biennio economico. Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest’ultimo contratto, qualora differenti. Conseguentemente, nelle more della sottoscrizione dei prossimi rinnovi contrattuali, occorre fare riferimento alle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 nonché a quelle firmatarie del II biennio economico 2008-2009.<br />
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<h4 style="text-align: left;">
Ripartizione del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione</h4>
<br />Per quanto attiene, invece, al calcolo del monte ore, si rappresenta che, al momento, per i comparti e le aree di contrattazione sono ancora vigenti i CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sottoscritti rispettivamente il 17 ottobre 2013 e il 5 maggio 2014. Tali contratti, prevedono che “A decorrere dall’entrata in vigore del presente CCNQ, le prerogative sindacali di posto di lavoro (assemblea, bacheca, locali, permessi del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale” (cfr. art. 9, comma 4 del CCNQ 17/10/2013 e art. 10, comma 4 del CCNQ 5/5/2014).<br />Pertanto, nelle more della definizione dei nuovi contratti di ripartizione delle prerogative sindacali per il triennio 2016-2018, le cui trattative sono state avviate, il monte ore dei permessi sindacali va ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel triennio 2013 – 2015, sulla base dei vecchi comparti ed aree di contrattazione.<br />
via scuolainforma</div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-62511178981348997802017-04-04T22:48:00.000-07:002017-04-04T22:48:06.893-07:00Diffamare un docente o il dirigente, cosa si rischia?<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="entry-summary">
La scuola è un mondo complesso, organico,
ma dove è sempre più difficile dialogare e dove soprattutto il ricorrere
alla via legale per tutelare i propri diritti è diventata, rispetto a
qualche anno addietro, l’assoluta ordinarietà. Dunque, i contenziosi
sono in consistente incremento.</div>
<div class="entry-content">
Ad
esempio è interessante notare come sono aumentate le sentenze in
materia di diffamazione che riguardano docenti e dirigenti scolastici
anche per questioni di carattere sindacale. D’altronde dal 2009 con il
famigerato decreto Brunetta, ovvero da quando sono stati ampliati i
poteri dei dirigenti, rendendoli in figure più decisioniste rispetto al
passato, tra gli effetti collaterali,prevedibili, vi è stata
l’esasperazione dei rapporti all’interno delle mura scolastiche.<br />
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<a name='more'></a><br />
Diverse
sono le sentenze che trattano casi di denuncia per diffamazione
prodotti dai dirigenti, od anche da docenti contro i dirigenti. E si
deve dire che da una statistica sommaria la giurisprudenza tenderebbe ad
essere più favorevole per i dirigenti. Cito la Cass. pen. Sez. I,
Sentenza del 28-04-2016, n. 17603. Che afferma dei principi importanti
in materia di diritto di critica all’interno della scuola e determina i
paletti entro cui ci si dovrebbe muovere per evitare di incorrere nel
reato di diffamazione. “<br />
E’ noto che il diritto di critica,
garantito dall’art. 21 Cost., si concretizza nell’espressione di un
giudizio, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi
rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata
su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti ed i limiti
scriminanti sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale
dell’argomento e dalla correttezza di espressione, dovendosi considerare
superati tali limiti ove l’agente trascenda in attacchi personali,
diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente
protetta, del soggetto criticato (v. Cass., sez. 5, 2 luglio 2004,
n.2247, in C.E.D. Cass., n.231269).<br />
A ciò deve aggiungersi che le
modalità di estrinsecazione del diritto di critica non devono superare i
limiti della continenza espressiva. Osserva Sez. 5, Sentenza n. 3356
del 2011 che “Continenza significa proporzione, misurate continenti sono
quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati
rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza
emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito
rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a
obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il
ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al
livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati”.<br />
Non si
tratta dunque di valutare la veridicità di proposizioni assertive, per
le quali possa configurarsi un onere di previo riscontro della loro
rispondenza al vero, quanto piuttosto di stimare la correttezza delle
espressioni usate (Sez. 5, n. 7499 del 14/04/2000, Chinigò, Rv. 216534).
La critica pertanto, vieppiù quella in materia sindacale – che deriva
la sua natura dal fatto che nasce da un gruppo di professionisti o di
lavoratori della stessa categoria, o anche da uno solo di essi, ed ha
per oggetto un argomento di carattere corporativo, attinente cioè agli
scopi ed interessi della categoria – può assumere talora anche
caratterizzazioni esagerate o aggressive, esplicandosi con l’uso di toni
oggettivamente aspri e polemici, senza che possa così essere
interessata la sfera penale, salvo, come in precedenza rilevato, il
limite del rispetto dell’altrui dignità morale. In questa ottica è stato
affermato che il requisito della continenza è superato solo in presenza
di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente
umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto
criticato, dovendosi peraltro valutare il contesto nel quale la condotta
si colloca, sia pure ai limitati fini del giudizio di stretta
riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al
comportamento del soggetto passivo oggetto di critica (ASN 201115060 –
RV 250174).<br />
Dunque per i Giudici “La critica, quando si esprime
nella stigmatizzazione di comportamenti o fatti, deve avere per
connotato essenziale l’obiettivo di contribuire all’approfondimento
della conoscenza ed alla formazione di un giudizio autonomo da parte dei
destinatari del messaggio, di tal che l’impossibilità di ricostruire il
contesto e decifrare i termini adoperati non consente di ravvisare
l’esimente dell’esercizio del diritto.”<br />
<br />
via Orizzontescuola </div>
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Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-24509897226407030432017-04-04T13:51:00.002-07:002017-04-04T13:51:11.538-07:00Mobilità 2017: ci siamo, ecco i dettagli<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="entry-summary">
Tempi lunghi per il varo definitivo del contratto sulla mobilità. Mancano le ultime formalità burocratiche.</div>
Pronta
l’ordinanza, proti i moduli, pronta la piattaforma, manca soltanto il
fischio del calcio iniziale. Cioè il contratto che arrivi dal MEF e
Ministero dell’istruzione e sindacati che seggono ad un tavolo per la
firma definitiva.<br />
<br />
<a name='more'></a><br />
Manca poco, quindi? Secondo la UIL scuola a
firma potrebbe arrivare entro metà aprile, anche se ci sono alcune
questioni di carattere politico che potrebbero fare da intralcio.<br />
In
particolare la questione della chiamata diretta, che ha visto MIUR e
sindacati contrapporsi sul ruolo del Collegio dei docenti.<br />
Per i primi deve essere un organo consultivo, per i secondi deliberante.<br />
Se
i sindacati dovessero decidere che i due contratti sono legati tra di
loro (politicamente parlando) potrebbero decidere anche di non firmare.
In questo caso il Ministero dovrebbe emanare un atto unilaterale, magari
riprendendo i contenuti stessi dell’accordo raggiunto con i sindacati.<br />
Una
ipotesi che non converrebbe a nessuna delle due parti, soprattutto dopo
che l’atmosfera, dopo l’addio di Renzi, appare più distesa.<br />
<br />
via orizzonte scuola </div>
Redazionehttp://www.blogger.com/profile/02185949250056699443noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-409475553422231354.post-48371326865863067222017-04-04T13:47:00.006-07:002017-04-04T13:47:58.768-07:00NoiPa e cedolino di aprile 2017, ecco come leggerlo<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: left;">
<br /><br />In attesa della pubblicazione del cedolino di aprile su NoiPa, oggi ci occupiamo di approfondire la lettura dello stesso. La guida per la lettura corretta del cedolino NoiPA è disponibile e aggiornata sul sito ufficiale, e la nostra è tratta proprio dalla fonte originale. Dai punti numerati indicati nell’immagine potete identificare ogni parte del documento in modo semplice e veloce.</div>
<a name='more'></a><br /><br />
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Come leggere il cedolino NoiPa: la guida veloce</h3>
<br />Di seguito la corretta lettura del cedolino di NoiPA.<br /><br />(1) Logo : Logo del Ministero dell’Economia e Finanze.<br /><br />(2) Rata : Mese e anno di riferimento della rata di stipendio.<br /><br />(3) ID cedolino : Identificativo del cedolino da utilizzare nel caso in cui il dipendente richieda un prestito presso una banca/finanziaria aderente al progetto Creditonet.<br /><br />(4) Anagrafica del dipendente : dati anagrafici dell’intestatario del cedolino, ovvero: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, comune di residenza e numero partita. Il domicilio fiscale e il Comune di appartenenza sono informazioni necessarie per individuare l’aliquota addizionale Comunale e inoltrare eventuali comunicazioni al dipendente. Eventuali variazioni della residenza entro il 31 dicembre vanno comunicate. Il numero partita è il codice di iscrizione numerico che serve per identificare il dipendente nel Sistema SPT, consultare le informazioni sulla banca dati SPT e presentare eventuali comunicazioni all’ufficio responsabile.<br /><br />(5) Ente di appartenenza: dati dell’amministrazione, dell’Ufficio Responsabile e del relativo codice fiscale e dell’Ufficio di Servizio del dipendente.<br /><br />(6) Posizione giuridico-economica : dati della posizione giuridico-economica del dipendente, ovvero inquadramento, tipo di rapporto, qualifica, tipo di liquidazione e cassa previdenziale. Serve a calcolare l’importo spettante. Il primo carattere del codice della qualifica identifica il comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, come ad esempio: “X” identifica il comparto Ministeri; “K” il comparto Scuola, “L” i Dirigenti, “H” i Magistrati, “W” i vigili del Fuoco, ecc.<br /><br />(7) Dettaglio detrazioni :dati che indicano l’importo totale delle detrazioni sia di base che per carichi di famiglia. Tale importo diminuisce l’IRPEF calcolata sull’imponibile fiscale al netto delle ritenute previdenziali.<br /><br />(8) Estremi di pagamento: l’accreditamento può avvenire su conto corrente bancario o postale oppure in contanti, presso la Tesoreria Provinciale o Ufficio Postale. Qui si riportano le modalità del pagamento dello stipendio e le eventuali coordinate bancarie, insieme alla data di valuta (data dalla quale l’importo liquidato è disponibile).<br /><br />(9) Dati riepilogativi della retribuzione : dati di riepilogo della retribuzione, ovvero importi totali riguardanti:<br /><br /> competenze fisse: stipendio, altri assegni, assegno nucleo famigliare, arretrati a debito, arretrati a credito, tredicesima.<br /> competenze accessorie: assegni accessori.<br /> ritenute: previdenziali, fiscali al netto delle detrazioni, altre ritenute.<br /> conguagli fiscali: 730<br /><br />(10) Importi progressivi : importi progressivi riguardanti:<br /><br /> imponibile anno corrente<br /> irpef anno corrente<br /> aliquota massima – nel campo relativo all’imponibile vengono indicati gli importi relativi alla tredicesima e agli eventuali arretrati riferiti all’anno corrente<br /> imponibile anno precedente<br /> irpef anno precedente<br /> aliquota media – nel campo relativo all’imponibile vengono indicati gli importi relativi agli arretrati dell’anno precedente<br /><br />(11) Riferimenti per informazioni: riferimenti utili per richiedere informazioni agli uffici competenti.<br /><br />(12) Codici bidimensionali: indispensabili per la certificazione del cedolino, nel caso in cui lo stesso venisse presentato come documento attestante il proprio reddito. Al loro interno è registrato il contenuto completo del documento nonché la firma elettronica.<br />
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