E’ quanto leggiamo in un comunicato della Flc-Cgil che sottolinea, come
ha fatto pure il Pd, attraverso capogruppo democratica della commissione
Cultura della Camera, Maria Coscia, il
superamento della discriminazione del personale Ata che vede
ripristinato il proprio diritto alla rappresentanza nel Consiglio
dell’autonomia; come è anche ripristinata la rappresentanza paritetica
fra genitori e alunni nella secondaria superiore.
Inoltre, i genitori e gli alunni (sempre nelle scuole superiori) avranno assicurata una loro rappresentanza nei Consigli di classe.
E’ ancora senz'altro importante che i privati, contrariamente al testo iniziale, entrano in Consiglio solo se invitati e senza diritto di voto. Pertanto non possono in alcun modo condizionare la vita della scuola. Modifiche importanti, dice la Flc, ma non sufficienti, perché “non si è voluto coinvolgere nella discussione il mondo della scuola, insieme al fatto che “un argomento così delicato e importante non debba andare in discussione in aula.”
La Flc enumera anche i punti critici: L' autonomia statutaria, se non regolamentata con la stessa legge di riforma, finisce per schiacciare gli organi collegiali, in particolare il consiglio dei docenti, mentre non sarebbe chiaro “se e come verrà salvaguardata la libertà di insegnamento.
Infatti, rimane ancora in piedi, all’art 6 comma 1, il potere di disciplina della vita del Collegio da parte dello Statuto il cui monitoraggio nel corso dei primi due anni non sarebbe sufficiente.
Ma ci sarebbero ancora dei vuoti da colmare: primo, il personale Ata non trova posto nel Consiglio nazionale delle Autonomie scolastiche, con ciò si esclude, incomprensibilmente, un soggetto decisivo nella gestione delle scuole (circa 200.000 addetti); secondo, nello stesso Consiglio nazionale non si prevede la costituzione di specifiche sezioni di tutela delle professionalità della scuola, in particolare Docenti e Dirigenti scolastici (DS), in relazione all’esercizio della libertà di insegnamento.
Nel Consiglio dell’Autonomia a livello di scuola il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) resta relegato a mero verbalizzatore.
Per i DS , persiste la norma per cui egli risponde dei risultati del servizio agli “organismi statutariamente competenti,” in contraddizione con altre norme (D.lvo 165/2001 e CCNL Area V). Questo passo è causa di confusione rispetto alle competenze e alle responsabilità dei DS, i quali, già oggi, rispondono dei risultati del loro lavoro e del servizio scolastico.
Ma la mancanza più grave per Flc-Cgil sarebbe la partecipazione dei genitori e degli alunni agli organi di rappresentanza lasciata alla buona volontà e disposizione di ciascuno. Non c'è obbligo. Ciò comporta il rischio che nelle zone più deprivate tali organismi non si costituiscano affatto.
Tecnica della Scuola
Inoltre, i genitori e gli alunni (sempre nelle scuole superiori) avranno assicurata una loro rappresentanza nei Consigli di classe.
E’ ancora senz'altro importante che i privati, contrariamente al testo iniziale, entrano in Consiglio solo se invitati e senza diritto di voto. Pertanto non possono in alcun modo condizionare la vita della scuola. Modifiche importanti, dice la Flc, ma non sufficienti, perché “non si è voluto coinvolgere nella discussione il mondo della scuola, insieme al fatto che “un argomento così delicato e importante non debba andare in discussione in aula.”
La Flc enumera anche i punti critici: L' autonomia statutaria, se non regolamentata con la stessa legge di riforma, finisce per schiacciare gli organi collegiali, in particolare il consiglio dei docenti, mentre non sarebbe chiaro “se e come verrà salvaguardata la libertà di insegnamento.
Infatti, rimane ancora in piedi, all’art 6 comma 1, il potere di disciplina della vita del Collegio da parte dello Statuto il cui monitoraggio nel corso dei primi due anni non sarebbe sufficiente.
Ma ci sarebbero ancora dei vuoti da colmare: primo, il personale Ata non trova posto nel Consiglio nazionale delle Autonomie scolastiche, con ciò si esclude, incomprensibilmente, un soggetto decisivo nella gestione delle scuole (circa 200.000 addetti); secondo, nello stesso Consiglio nazionale non si prevede la costituzione di specifiche sezioni di tutela delle professionalità della scuola, in particolare Docenti e Dirigenti scolastici (DS), in relazione all’esercizio della libertà di insegnamento.
Nel Consiglio dell’Autonomia a livello di scuola il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) resta relegato a mero verbalizzatore.
Per i DS , persiste la norma per cui egli risponde dei risultati del servizio agli “organismi statutariamente competenti,” in contraddizione con altre norme (D.lvo 165/2001 e CCNL Area V). Questo passo è causa di confusione rispetto alle competenze e alle responsabilità dei DS, i quali, già oggi, rispondono dei risultati del loro lavoro e del servizio scolastico.
Ma la mancanza più grave per Flc-Cgil sarebbe la partecipazione dei genitori e degli alunni agli organi di rappresentanza lasciata alla buona volontà e disposizione di ciascuno. Non c'è obbligo. Ciò comporta il rischio che nelle zone più deprivate tali organismi non si costituiscano affatto.
Tecnica della Scuola