Buone notizie per gli assunti nella pubblica amministrazione: la
direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha inviato una comunicazione agli
Uffici Scolastici Territoriali e ai dirigenti scolastici responsabili
delle ricostruzioni di carriera, attraverso cui indica di riconoscere
per intero il periodo di pre-ruolo. Anche se il conteggio totale (oggi
previsto solo per i primi 4 anni di servizio pre-ruolo, successivamente
si considerano utili solo i due terzi) dovrà essere adottato
“esclusivamente nei confronti dei ricorrenti vincitori in sede
giudiziale”, si tratta di un importante riconoscimento. Che giunge a
seguito di quanto stabilito dai Tribunali del lavoro che “in alcune
sentenze – si legge nella comunicazione dell’Usr per il Veneto - hanno
riconosciuto l’esistenza dell’abuso della contrattazione a tempo
determinato, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno,
consistente in una sorta di ricostruzione della carriera, da
determinarsi come se i contratti stipulati fossero stati tutti ex tunc a tempo indeterminato”.
Nelle indicazioni agli UU.SS.TT., l’Usr per il Veneto comunica
anche che l’ammontare del riconoscimento economico da assegnare a
docenti e Ata che hanno presentato ricorso deve scaturire dalla
“differenza tra quanto effettivamente percepito dal lavoratore e quanto
lo stesso avrebbe percepito qualora fosse stato da subito inquadrato
quale lavoratore a tempo indeterminato. In pratica, si dovrà operare
come se fossero stati ‘di ruolo’ fin dall’inizio, attribuendo le
cosiddette ‘posizioni stipendiali’ previste dal CCNL comparto scuola per
il personale ATA e per il personale docente alle varie scadenze degli
‘scaglioni’, cioè ad anni 3, anni 9 ecc.”.
La comunicazione dell’Usr per il
Veneto è stata immediatamente commentata dall’Anief, il sindacato che ha
presentato diversi ricorsi sulla questione. “In base a quanto è stato
finalmente acclarato dai giudici italiani, che non potevano non tenere
conto del pronunciamento favorevole da parte della Corte di giustizia
europea, - sostiene il sindacato autonomo - questo trattamento deve
essere obbligatoriamente adottato. Perché non vi è alcuna ragione
oggettiva che giustifichi ancora una disparità di trattamento tra lavoro
a termine e quello svolto dopo l’assunzione in ruolo”. Sempre l’Anief
rileva che la disposizione dell’Usr veneto risulta “particolarmente
vantaggiosa per coloro che hanno un congruo numero di anni di supplenze
alle spalle”.Il sindacato guidato da Marcello Pacifico, infine, con un secondo comunicato fa sapere che la Corte d’Appello di L’Aquila – presso cui il Miur aveva proposto appello avverso due sentenze favorevoli ottenute proprio dall’Anief – ha emesso “due sentenze di identico tenore in cui ribadisce “il diritto alla medesima progressione economica spettante ai docenti di ruolo”: in pratica, per il sindacato autonomo “il Ministero, non volendo riconoscere ai precari il medesimo trattamento economico attribuito al personale a tempo indeterminato, attua una disparità di trattamento illegittima e non giustificata”.
Tecnica della Scuola