In data 18 ottobre 2013 è stato sottoscritto all’Aran il Contratto collettivo nazionale quadro
per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015.
“1. Per l’applicazione del presente
contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime
l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si
conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle
agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio
dell’anno scolastico 2013-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali
dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e
Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in
forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 4 sulla base e nei
limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre
il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi
rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente
contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative
dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata
in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi
derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole
organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno
successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove
questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura
delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1°
settembre 2013, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti
non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità
dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le
richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando
le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o
disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto
al comma 3 dell’art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002, ribadito dai
successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007, del 26 settembre
2008 e del 9 ottobre 2009.
4. Nel caso di attivazione della
clausola contenuta nell’art. 4, comma 7, per il Comparto Scuola andrà in
ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all’art. 4,
comma 1, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in
vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 794.000 ore. A
tal fine, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo
alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole
associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare
il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di
cumulo scelta dalle singole Confederazioni superi il 45%, la parte
eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di
un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei
permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo
determinato.
5. Si conferma quanto previsto
dall’art. 8, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 che fa salvi i diritti
sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto
Scuola del 29 novembre 2007”.
Come sempre, il CCNQ disciplina anche
gli adempimenti di competenza delle singole amministrazioni, le quali
devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due
giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti
di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei
distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri
dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso
il sito web GEDAP.
Inoltre, le amministrazioni devono
comunicare trimestralmente alle associazioni sindacali e alla RSU, per
quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate. Per le
amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve
includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti
i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di
posto di lavoro assegnato, l’amministrazione deve provvedere
immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata o
alla RSU.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento vanno inseriti sempre nel Gedap il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso.
La mancata trasmissione dei dati
entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce
in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura
contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso
responsabile del procedimento.
Tecnica della Scuola
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