Ricevimento genitori: anche
se antimeridiana e deliberata, l'ora di ricevimento non è ritenuta un obbligo
per i docenti.
di Paolo Pizzo
- Stabilire, anche attraverso una delibera collegiale, un'ora di
ricevimento antimeridiana non può essere ritenuto obbligatorio se non vi è alcun
appuntamento concordato con i genitori degli allievi.
Partiamo da due principi fondamentali:
L'art. 30 della Costituzione
afferma che "E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed
educare i figli".
Rientra nei compiti della scuola (e quindi dei
docenti) instaurare un rapporto stretto e collaborativo con i genitori dei
propri allievi. Rapporto dal quale la scuola e in particolare i docenti non
possono prescindere.
Se dunque da un lato è un dovere/diritto del
genitore informarsi sull’andamento dei figli, dall’altro ogni docente ha
l'obbligo di dare un'adeguata informazione alle famiglie sull'andamento dei
figli.
L'art. 29/2 del
CCNL/2007 prescrive:
"Tra gli adempimenti individuali dovuti [per i
quali non è dunque previsto alcun compenso] rientrano le attività
relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle
esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le
famiglie".
Attenzione: Non bisogna
confondere i "rapporti individuali con le famiglie" con le riunioni collegiali
di tutti i docenti con i genitori per la consegna delle pagelle o per le
informazioni sull'andamento dei figli. Incontri che si svolgono nelle ore
pomeridiane.
Esempio: Se il collegio dei
docenti (cui compete la deliberazione del Piano delle attività) ha deliberato lo
svolgimento, nel corso dell'anno scolastico, di alcuni incontri di ricevimento
collettivo dei genitori (cosiddetti incontri scuola-famiglia),
tali ore vanne imputate al monte ore (fino a 40 annue) di cui all’art. 29 comma
3 lett. a).
Le ore in questo caso rientrano negli obblighi di
partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti.
Circa le modalità organizzative dei rapporti con
le famiglie, il comma 4 dell'art. 29 prescrive:
"Per assicurare un rapporto efficace con le
famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del
servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur
compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo
idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie".
Bisogna dunque individuare i tempi e le occasioni
che favoriscano la partecipazione dei genitori ai colloqui con i docenti, senza
però che ciò debba comportare limitazioni o compressioni nella erogazione del
primario servizio di insegnamento (Esempio: un docente non potrebbe mai prendere
un appuntamento e "ricevere" il genitore durante la propria ora di
lezione).
In diverse scuole esiste ancora la prassi fondata
su lunga consuetudine della cosiddetta "diciannovesima ora"
settimanale del docente di I e II grado come modalità adottata per assicurare i
rapporti individuali con le famiglie, il tutto a prescindere se poi durante
quell'ora avverranno o meno i colloqui.
Dobbiamo precisare, a scanso di equivoci, che la
prassi della "diciannovesima ora" è illegittima perché non è prevista
contrattualmente.
Non riusciamo infatti ancora a capire (e speriamo
che qualcuno ci aiuti!) in quale parte del Contratto si evinca l'obbligo di
reperibilità in un'ora stabilita al fine di ricevere i genitori.
L'obbligo, infatti, non può che esistere nel
momento in cui i genitori manifestano la volontà di avere un colloquio col
docente.
Pertanto non si può, in assenza di una richiesta
di colloquio da parte del genitore, obbligare il docente ad individuare un'ora
settimanale in cui rimanere a disposizione a prescindere dalla richiesta del
genitore.
Aggiungiamo inoltre che in alcune scuole accade
spesso che quell'ora si ritenga anche "utile" a far svolgere al docente
eventuali supplenze senza retribuzione (il che è ancora più
illegittimo).
Un conto è che i colloqui rientrino negli obblighi
del docente e quindi fra i suoi "adempimenti dovuti" (e su questo non c’è
dubbio); un altro è che il docente deve mettere a "disposizione" un'ora
settimanale (non retribuita) oltre l'orario di servizio previsto dal Contratto,
tenendo anche conto che in quell'ora non si potrebbe presentare nessun genitore
(l'ora "in più" sarebbe quindi prestata in assenza di effettiva
necessità).
Ciò che però più colpisce (in senso negativo) è
che questa "diciannovesima ora" sia in molti casi deliberata e quindi decisa dal
consiglio d'istituto sentito il parere del collegio dei docenti, e solo perché
deliberata ritenuta legittima e quindi obbligatoria per il docente.
Giova allora ricordare che nessuna delibera di un
organo collegiale può derogare il Contratto (magari in questo caso lo facesse in
melius!), pertanto il solo fatto che ci sia una delibera ciò non può certo
legittimare un obbligo del docente che in sostanza non è tale senza una
specifica richiesta da parte del genitore.
A questo punto ci
domandiamo:
Stabilire un'ora in più a settimana, e
avere quindi l'obbligo di essere comunque presenti a scuola in quell'ora, in
assenza di una specifica richiesta del genitore, è o non è di fatto un
prolungamento dell'orario di lavoro del docente (un'ora in più che figura di
fatto nell’orario settimanale del docente)?
Può una delibera collegiale portare di
fatto da 18 a 19 ore l'orario di un docente (anche se un'ora non è propriamente
di insegnamento ma comunque presuppone l'obbligo di presenza del docente a
scuola)?
La risposta alla prima domanda è sì, alla seconda
è semplicemente NO.
Pertanto, il cosiddetto "ricevimento dei genitori"
in orario antimeridiano rientra, come da Contratto, fra gli adempimenti dovuti
dal docente, ma tale adempimento si configura come un obbligo solo nel momento
in cui il genitore manifesta la volontà di ottenere l'incontro.
Sarà solo in quel caso che il docente, anche
previo appuntamento da concordare tramite i figli (cioè i propri allievi),
incontrerà i genitori.
È pertanto privo di fondamento affermare che l'ora
di ricevimento antimeridiana sia obbligatoria, anche se è stata
deliberata dagli organi collegiali.
OS