lunedì 18 marzo 2013

L'organizzazione del servizio nelle scuole è di competenza delle RSU

Il decreto legislativo 165/2001, riformato dall’ex-ministro Brunetta con il decreto legislativo 150/2009 relativamente alle competenze dell’organizzazione del servizio scolastico, ha diviso per mesi il mondo della scuola. Da una parte i dirigenti scolastici che, vincolati alle nuove norme, hanno avuto la responsabilità di determinare in via esclusiva l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; dall’altra i sindacati che hanno invocato la validità del CCNL che affida tale competenza alla contrattazione integrativa con le RSU.

Sappiamo come è andata tra sentenze incrociate di giudici del lavoro: a volte è prevalso il CCNL, a volte il decreto Brunetta. Fino a quando prima dell’estate 2011 la Funzione Pubblica ha fornito l’interpretazione che è il decreto 150 a prevalere sul CCNL.
Per oltre un anno la disputa sembrava archiviata, ma recentemente si sono registrati segnali di ripresa da parte dei sindacati. Nel preambolo all’Accordo del 13 marzo u.s. sulle RSU nelle istituzioni scolastiche dimensionate, mentre si fa riferimento al decreto legislativo 165/2001, si tace su quello stesso decreto nella parte modificata dal decreto Brunetta, preferendo richiamare il ‘vecchio’ art. 6 del CCNL con le competenze sulle RSU.
È un modo indiretto per rendere attuale – e quindi tuttora valida – la competenza della contrattazione integrativa di istituto (RSU) sull’organizzazione del lavoro scolastico, vanificando l’esclusiva competenza in materia da parte del dirigente scolastico.
È un segnale di ripresa della conflittualità tra RSU e dirigenza scolastica?


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