Il decreto legislativo 165/2001,
riformato dall’ex-ministro Brunetta con il decreto legislativo 150/2009
relativamente alle competenze dell’organizzazione del servizio
scolastico, ha diviso per mesi il mondo della scuola. Da una parte i
dirigenti scolastici che, vincolati alle nuove norme, hanno avuto la
responsabilità di determinare in via esclusiva l’organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;
dall’altra i sindacati che hanno invocato la validità del CCNL che
affida tale competenza alla contrattazione integrativa con le RSU.
Sappiamo come è andata tra sentenze
incrociate di giudici del lavoro: a volte è prevalso il CCNL, a volte il
decreto Brunetta. Fino a quando prima dell’estate 2011 la Funzione
Pubblica ha fornito l’interpretazione che è il decreto 150 a prevalere
sul CCNL.
Per oltre un anno la disputa sembrava
archiviata, ma recentemente si sono registrati segnali di ripresa da
parte dei sindacati. Nel preambolo all’Accordo del 13 marzo u.s. sulle
RSU nelle istituzioni scolastiche dimensionate, mentre si fa riferimento
al decreto legislativo 165/2001, si tace su quello stesso decreto nella
parte modificata dal decreto Brunetta, preferendo richiamare il
‘vecchio’ art. 6 del CCNL con le competenze sulle RSU.
È un modo indiretto per rendere attuale –
e quindi tuttora valida – la competenza della contrattazione
integrativa di istituto (RSU) sull’organizzazione del lavoro scolastico,
vanificando l’esclusiva competenza in materia da parte del dirigente
scolastico.
È un segnale di ripresa della conflittualità tra RSU e dirigenza scolastica?
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