Una “geniale” Circolare, la n° 49 del 19/02/2013, pubblicata dall’Ufficio VIII Ambito
territoriale per la provincia di Torino, stabilisce che le nomine ex
art.40, fino a quando non si trasformano in incarichi annuali, “sono
considerate supplenze brevi e, pertanto, le assenze sono soggette al
regime giuridico previsto dal comma 10 dell’art. 19 del CCNL 2007 “ e cioè che nei periodi di malattia i docenti riceveranno soltanto il 50% dello stipendio.
Innanzitutto c’è una significativa contraddizione in
quanto nella stessa nota, il Dirigente Provinciale fa riferimento
all´articolo 40 della legge 449/97: ciò significa equiparare i
supplenti fino a nomina dell´avente diritto agli annuali e a quelli in
servizio fino al 30 giugno, tanto da prevederne il pagamento
direttamente da parte del Tesoro.
Ma, ci chiediamo, che colpa hanno i precari e le
precarie che sono stati “obbligati” - a causa dei ritardi
dell'amministrazione a pubblicare le graduatorie definitive- ad
accettare la nomina con art.40?
Oltre il danno anche la beffa???
No, non ci siamo; i Cobas Scuola di Torino respingono al
mittente l'interpretazione di una materia che è SOLO CONTRATTUALE e che
quindi non può essere decisa “motu proprio”, peraltro da un dirigente
provinciale....
Invitiamo tutti/e i/le precari/e a segnalarci eventuali trattenute sullo stipendio.
Cobas Scuola Torino