Prendendo spunto dalla pubblicazione
di ventitre decreti "ad personam" di riconoscimento - in particolar modo
in applicazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 7 settembre 2005 (36/2005 CE) e del relativo decreto legislativo n.
206 del 6 novembre 2007 o ai sensi dell’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999 - della
professione docente acquisiti in Paesi diversi dall’Italia, il Ministero
dell’istruzione precisa che gli insegnanti
che abbiano conseguito l’abilitazione all’estero (Paesi Ue e non) e
vogliano esercitare in Italia la propria attività devono chiedere il
riconoscimento del titolo professionale presso la Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e l’autonomia scolastica.
E’ necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili, Mod. A e Mod. B,
da inviare a mezzo posta, rispettivamente riferiti ai titoli
professionali acquisiti in un Paese dell’Unione europea (o equiparati)
oppure in uno Stato non comunitario
Sull’argomento il Miur comunica maggiori dettagli, in cui tra l’altro si legge che “il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane”.
Sull’argomento il Miur comunica maggiori dettagli, in cui tra l’altro si legge che “il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, questa Direzione generale richiederà il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane”.
Tecnica della Scuola