Disco rosso alle class action nei
confronti dei datori di lavoro: le cosiddette cause “seriali”, che
riuniscono in un unico ricorso i diritti reclamati da un’ampia fetta di
lavoratori, non avrebbero fondamento. Questa, perlomeno, appare la
posizione del Tar del Lazio, che attraverso una sentenza depositata lo
scorso 26 settembre si è espresso negativamente contro la richiesta
fatta dal Codacons nel 2011: in particolare, l’associazione aveva fatto
ricorso nei confronti del Miur per ottenere l’assunzione d’ufficio dei docenti precari a seguito dell’accertato “abuso di reiterazione di contratti a tempo determinato”.
Ebbene, secondo il tribunale
amministrativo regionale le richieste formulate dall’avvocato Carlo
Rienzi, leader dell’associazione dei consumatori, di far impartire al
Miur “direttive generali agli uffici periferici al fine di evitare
l’abuso dell’utilizzazione dello strumento del contratto a tempo
determinato” e di “ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale subìto sia in proprio dall’Associazione che dagli utenti”,
non possono essere accolte.
Il Tar ha colto nel ricorso dei
Codacons dei limiti che lo rendono “in parte inammissibile e, in parte,
infondato”. Secondo i giudici di primo grado, “la "class action" di cui
agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la
p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti
amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da
emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una
legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 ,
n. 552) laddove, a prescindere dall’individuazione del termine
perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere,
appare mancante una specifica norma di legge o regolamentare che imponga
al Miur di adottare gli atti programmatici di indirizzo nei confronti
dell’amministrazione periferica, volti a scongiurare il fenomeno del
precariato, i quali devono comunque intendersi come conseguenza
successiva ed ulteriore, ma non specificatamente imposta, della
normativa richiamata dal Codacons”.
La mancanza di norme che impongono
quanto richiesto dal Codacons non è solo nazionale. In effetti, anche
secondo la Carta di Nizza, che fa da riferimento principale a livello
Ue, “i lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni,
hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi
nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti
collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti
di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero”. Nessun riferimento viene fatto, quindi, alla
class action in sede giudiziaria per le cause aventi come oggetto la
materia del lavoro.
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