Il 20 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha detto no alla
stabilizzazione e al risarcimento dei danni per la abusiva reiterazione
dei contratti dei precari della scuola da parte dell'Amministrazione
Scolastica
La Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda di un docente nei confronti del Miur avente per oggetto la conversione in contratto a tempo indeterminato della successione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. La stessa Corte rilevava però che bisognava accertare se la Pubblica Amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro aveva dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Anche in questo caso la Corte non rinveniva alcuna abuso.
Il docente ricorre allora in Cassazione sulla base di due censure. Il Ministero resiste con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa.
Le censure mosse dal ricorrente
Il docente ricorrente sostiene che la Legge 124/99 sui contratti a tempo determinato è stata abrogata dal Decreto Legislativo 368/2001 essendo la prima disciplina incompatibile con la seconda e non rientrando la legge 124/99 tra quelle menzionate nell'art. 10 del Decreto L. 368/2001.
Argomenta poi il ricorrente che la menzionata Legge non è conforme al diritto comunitario e tanto tra l'altro in considerazione del rilievo che l'Amministrazione è perfettamente a conoscenza delle proprie esigenze di organico, sicchè non vi sono ragioni obiettive per la giustificazione dei rinnovi dei contratti a termine, nè limitazioni alle ripetizioni, atteso che i posti sono dichiaratamente vacanti.
Contesta inoltre il ricorrente la ritenuta imprevedibilità delle esigenze e chiede porsi questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia in punto di compatibilità tra la disciplina nazionale di cui alla legge 124/99 e la Direttiva comunitaria denunciata.
Il ricorrente contesta infine violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del Decreto L.vo 30 marzo 2001 n 165
I rilievi della Corte di Cassazione
Rileva la Corte che deve ormai ritenersi principio di diritto vivente l'affermazione secondo la quale il Decreto L.vo 165/2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e che il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al Decreto L.vo n. 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati.
Lo speciale regime del reclutamento del personale scolastico cd.precario si articola in un sistema di supplenze regolato dall'art. 4 della legge 124/99 che ai primi tre commi, testualmente dispone:
La Corte di Appello di Perugia rigettava la domanda di un docente nei confronti del Miur avente per oggetto la conversione in contratto a tempo indeterminato della successione dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero. La stessa Corte rilevava però che bisognava accertare se la Pubblica Amministrazione, nella stipulazione di una serie di contratti di lavoro aveva dato luogo ad un abuso dello strumento delle assunzioni a termine con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno. Anche in questo caso la Corte non rinveniva alcuna abuso.
Il docente ricorre allora in Cassazione sulla base di due censure. Il Ministero resiste con controricorso, depositando altresì memoria illustrativa.
Le censure mosse dal ricorrente
Il docente ricorrente sostiene che la Legge 124/99 sui contratti a tempo determinato è stata abrogata dal Decreto Legislativo 368/2001 essendo la prima disciplina incompatibile con la seconda e non rientrando la legge 124/99 tra quelle menzionate nell'art. 10 del Decreto L. 368/2001.
Argomenta poi il ricorrente che la menzionata Legge non è conforme al diritto comunitario e tanto tra l'altro in considerazione del rilievo che l'Amministrazione è perfettamente a conoscenza delle proprie esigenze di organico, sicchè non vi sono ragioni obiettive per la giustificazione dei rinnovi dei contratti a termine, nè limitazioni alle ripetizioni, atteso che i posti sono dichiaratamente vacanti.
Contesta inoltre il ricorrente la ritenuta imprevedibilità delle esigenze e chiede porsi questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia in punto di compatibilità tra la disciplina nazionale di cui alla legge 124/99 e la Direttiva comunitaria denunciata.
Il ricorrente contesta infine violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 del Decreto L.vo 30 marzo 2001 n 165
I rilievi della Corte di Cassazione
Rileva la Corte che deve ormai ritenersi principio di diritto vivente l'affermazione secondo la quale il Decreto L.vo 165/2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e che il sistema di reclutamento del personale della scuola, di cui al Decreto L.vo n. 297/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è escluso dall'ambito di applicazione della normativa dei contratti a termine prevista per i lavoratori privati.
Lo speciale regime del reclutamento del personale scolastico cd.precario si articola in un sistema di supplenze regolato dall'art. 4 della legge 124/99 che ai primi tre commi, testualmente dispone:
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la
data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero
anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale
docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti
medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di
ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di
personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede
mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle
attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze
temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura
delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
I criteri in base alla quale sono conferite le supplenze annuali sono precisati nei successivi commi 6 e 7 i quali stabiliscono
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e
delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si
utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di
cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I
criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie
sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle
procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
L'art. 399 del testo unico così come modificato dalla legge 124/99 dispone ai primi due commi
Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1.
L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50
per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401.
Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi
vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura
concorsuale successiva.
E ancora
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le
graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie
permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo
399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma
1 sono periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno
superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami,
per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti
che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di
graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria
permanente.
L'art. 1 comma 605 lettera c) della Legge n. 296/2006
ha infine trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento.
Da questo articolato emerge che il legislatore ha
mantenuto il c.d. sistema del doppio canale in virtù del quale l'accesso
ai ruoli avviene per il 50% dei posti mediante concorso per titoli ed
esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti.
Scopo di tali graduatorie permanenti è quello di individuare i docenti
cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio di merito e
al fine di assicurare la migliore formazione scolastica.
Emerge altresì che il sistema delle graduatorie
permanenti è funzionalizzato non solo alla garanzia della migliore
formazione scolastica, ma anche al rispetto della posizione acquisita in
graduatoria la quale, progredendo anche in relazione all'assegnazione
delle supplenze, garantisce l'immissione in ruolo.
In altri termini il conferimento dell'incarico di
supplenza, specie quello annuale, è il veicolo attraverso il quale
l'incaricato si assicura l'assunzione a tempo indeterminato in quanto,
man mano che gli vengono assegnati tali incarichi la sua collocazione in
graduatoria avanza e quindi gli permette l'incremento del punteggio cui
è correlata l'immissione in ruolo.
Il sistema delle supplenze rappresenta un percorso
formativo - selettivo, volto a garantire la migliore formazione
scolastica, attraverso il quale il personale della scuola viene immesso
in ruolo in virtù di un sistema alternativo a quello del concorso per
titoli ed esami e vale a connotare di una sua intrinseca "specialità e
completezza" il corpus normativo relativo al reclutamento del personale
scolastico.
Nè può sottacersi come il sistema in esame risponda
anche all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in
entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata però
ampiamente da una sostanziale e garantita (anche se in futuro)
immissione in ruolo che per altri dipendenti del pubblico impiego è
ottenibile solo attraverso il concorso e per quelli privati può
risultare di fatto un approdo irraggiungibile. Ciò ha portato autorevole
dottrina a parlare nella materia scrutinata di una tipologia di
flessibilità atipica destinata a trasformarsi in una attività lavorativa
stabile.
Per di più a tale sistema di reclutamento non sono
certo estranee indifferibili esigenze di carattere economico che
impogono - in una situazione di generale crisi economica e di deficit di
bilancio facenti parte del notorio - risparmi doverosi per riscontrarsi
nel sistema di reclutamento in esame, come detto, una seria prospettiva
del riconoscimento di un lavoro a tempo indeterminato pur in assenza di
alcuna legge di carattere costituzionale o comunitario capace di
garantire anche in presenza di un effettivo abuso di successione di
contratti a termine, un rapporto a tempo indeterminato.
La decisione
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione
per aver messo in rilievo che una successione di contratti a tempo
determinato attraverso la quale si succedono le supplenze annuali e
quelle temporanee, non concretizza in alcun modo l'abuso ai danni dei
lavoratori contemplato dalla direttiva comunitaria perchè una siffatta
successione è funzionalizzata a ragioni di natura obiettiva, come quelle
di assicurare la continuità nel servizio scolastico - obiettivo di
rilevanza costituzionale - a fronte di eventi contingenti, variabili e
in definitiva imprevedibili, non solo nelle loro concrete ricadute a
livello territoriale per la popolazione scolastica interessata, ma anche
nella collocazione temporale.
La sentenza impugnata va quindi confermata. Il ricorso va pertanto rigettato.
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