CESARIO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
in diversi insegnamenti, nelle scuole secondarie, sono impegnati docenti che, ancorché privi della prevista abilitazione all'insegnamento, stanno assicurando la continuità didattica in diverse realtà territoriali dove mancano aspiranti abilitanti;
questi docenti hanno gli stessi incarichi e svolgono le stesse mansioni dei loro colleghi abilitati, ma si trovano nell'impossibilità di acquisire l'abilitazione, pur avendo già accumulato anni di lavoro e avendo, giustamente, maturato aspettative di stabilizzazione;
i docenti in oggetto, reclutati in assenza di aspiranti abilitati, per lo più in supplenze annuali dalle rispettive graduatorie di non abilitati, hanno insegnato e insegnano in scuole secondarie statali e parastatali e fino al 2007 potevano conseguire l'abilitazione frequentando la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (siss) ed inserirsi nelle graduatorie permanenti degli abilitati;
dopo il 2007, questi docenti che in molti casi sono risultati idonei per la frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, ma che non erano stati ammessi per carenza dei posti riservati nelle scuole di specializzazione, con l'abolizione delle stesse scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e dei corsi abilitanti riservati, hanno perso qualunque possibilità di conseguire l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;
attualmente l'unica possibilità di conseguire l'abilitazione è legata all'accesso al percorso abilitante, denominato tirocinio formativo attivo (tfa) previsto nel regolamento sulla formazione iniziale dei docenti;
la fase transitoria di tale regolamento mette sullo stesso piano i laureati senza alcuna esperienza didattica con questi docenti che, oltre ad essere in possesso del titolo di studio richiesto, possono vantare esperienze lavorative direttamente sul campo;
lo stesso regolamento della formazione iniziale, infatti, attraverso i tirocini formativi attivi assegna proprio alle scuole i percorsi formativi, al fine di valorizzare l'esperienza didattica (tirocinio);
tale equiparazione, in questo caso specifico, appare incomprensibile e ingiustificata, come evidenziato dallo stesso Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che, in sede di parere sul decreto relativo alla formazione iniziale, aveva chiesto di prevedere, nella fase transitoria, di ammettere l'accesso automatico al tirocinio formativo attivo dei predetti docenti, anche in soprannumero rispetto ai posti che l'amministrazione dovrà definire annualmente a coloro che avessero accumulato un servizio minimo di almeno un biennio di insegnamento;
stante tale situazione appare necessario portare a soluzione tutte le situazione di precariato, dando un'opportunità al personale docente privo di abilitazione che svolge da anni regolare attività di insegnamento, prima di arrivare ad un più articolato provvedimento che dovrà rivedere tutta la materia del reclutamento dei docenti;
recentemente è stato preannunciato l'avvio delle selezioni per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo nel mese di giugno 2012 –:
se non si ritenga opportuno e necessario assumere, anche a livello normativo, tutte le iniziative utili a garantire l'accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo, ai fini dell'acquisizione della specifica abilitazione, per tutti quei docenti che nell'ultimo triennio abbiano maturato almeno 360 giorni di servizio, prevedendo per gli stessi il diritto all'ammissione anche se in soprannumero. (3-02211)