Con l’ipotesi di CCNI 5 giugno 2012,
nelle ipotesi di fusioni e accorpamenti delle istituzioni scolastiche
determinate dall’emanazione del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
vengono individuati, nell’ordine, i seguenti criteri per il conferimento
del nuovo incarico:
- accordo tra i dirigenti definito con l’Ufficio scolastico regionale;
- anni di continuità sulle sedi sottoposte a dimensionamento;
- esperienza dirigenziale e professionale complessivamente maturata;
- numero di alunni della scuola di provenienza che confluisce nella nuova scuola.
Le istituzioni scolastiche
sottodimensionate con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto
fino a 400 in alcuni casi particolari, non possono essere più sede di
dirigenza scolastica ma devono essere conferite in reggenza a dirigenti
scolastici in servizio presso altre istituzioni scolastiche autonome.
Pertanto i dirigenti scolastici in servizio sulle predette sedi avranno
titolo a partecipare alle operazioni di mutamento di incarico e di
mobilità interregionale.
Nelle ipotesi di esubero, qualora le
disponibilità di sedi conferibili siano inferiori al numero dei
dirigenti scolastici in servizio nella regione, i dirigenti scolastici
che ricoprono una sede divenuta sottodimensionata, esaurite le
disponibilità assegnabili per norma, saranno assegnati sulle sedi
sottodimensionate con un incarico di durata annuale conferito sulla sede
ricoperta nell’anno scolastico 2011/12.
Terminate le operazioni di cui sopra,
qualora residuino ulteriori sedi sottodimensionate, le stesse verranno
attribuite prioritariamente ai dirigenti scolastici cui sia stato
conferito il predetto incarico annuale.
Al fine di stabilire quale ulteriore
sede sottodimensionata debba essere assegnata al dirigente scolastico si
terrà conto dei seguenti criteri:
- preferenza espressa dal Dirigente scolastico;
- vicinanza tra le due sedi;
- residenza del dirigente scolastico.