mercoledì 19 febbraio 2014

ESAMI DI STATO - PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA


Sono obbligati alla presentazione della scheda:
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e i Dirigenti preposti ai Convitti nazionali e agli Educandati Femminili;
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, che insegnano nelle classi terminali e non terminali, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie rientranti nelle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, ovvero compresi in graduatorie di merito per dirigente scolastico, ovvero che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di dirigente scolastico incaricato o di collaboratore nelle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Sono, comunque, obbligati alla presentazione della scheda i docenti con almeno dieci anni di ruolo, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati commissari interni.
Tra i docenti appartenenti alle categorie di cui sopra non sono compresi coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e i docenti di sostegno.
I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno, tuttavia, la facoltà di presentare la scheda di partecipazione alla commissione d’esame in qualità di presidenti e/o commissario esterno e possono essere designati commissari interni. I docenti di sostegno possono essere designati commissari interni e hanno facoltà di presentare domanda per la nomina a presidente e commissario esterno (vedi punto 1- C), lettera a) criteri generali e punto 2.2).
I docenti che usufruiscono di semidistacco sindacale o semiaspettativa sindacalehanno la facoltà e non l’obbligo di partecipare all’esame quali presidenti, commissari interni o esterni.
Si richiama l’attenzione sul fatto che il personale della scuola, appartenente alle tipologie aventi titolo alla nomina a commissario, può contestualmente chiedere anche la nomina a presidente di commissione, purché in possesso dei requisiti richiesti.
PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI PRESENTARE LA SCHEDA
A - Hanno facoltà di presentare la scheda come presidenti:
  • i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
  • i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo;
  • i ricercatori universitari confermati;
  • i direttori degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);
  • i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (istituzioni A.F.A.M.);i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i dirigenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso);
  • i docenti che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6 del 17 gennaio 2007;
  • i dirigenti scolastici e i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni
  • i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso).
Si precisa che il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la partecipazione alle commissioni in qualità di presidente dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
Hanno la facoltà di presentare la scheda come commissari esterni:
  • i docenti di ruolo, in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, compresi i docenti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata;
  • i docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano stati in una delle condizioni indicate dall'art. 5 del D.M. n. 6, del 17 gennaio 2007;
  • i docenti in situazione di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104, del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;
  • i docenti, già di ruolo in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), in considerazione dell’abilitazione o dell’idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 posseduta;
  • i docenti di ruolo nella scuola secondaria di primo grado, utilizzati per l’intero anno scolastico su scuola secondaria di secondo grado, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento (“assimilati” allo stato giuridico “H”);
  • i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Il personale di cui sopra, non in costanza di rapporto di servizio, deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente circolare ai fini del conferimento della nomina; il personale medesimo può presentare la scheda modello ES-1 all’Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di residenza.
Docenti di sostegno
Rimangono dunque invariate le norme per i docenti di sostegno. Con nota del 19 febbraio 2013 il Miur aveva assicurat che la richiesta di rivedere la norma sarebbe stata riesaminata nel prossimo anno scolastico qualora si fosse affrontata una revisione dell’attuale normativa. Così non è stato, nè ci sono state richieste sindacali in tal senso.
Viene lamentato il fatto che il riferimento all’art.5 del DM n.6/2007 (Modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) sia errato, in quanto tale articolo si riferisce ai criteri di nomina dei Presidenti e non già dei Commissari esterni.
Il Miur risponde che il criterio è ispirato alla ratio  per cui deve essere nominato prioritariamente il docente cui è affidata una specifica materia d’insegnamento.
Tale principio giustifica l’ulteriore requisito richiesto (dieci anni) al docente di sostegno per la nomina a commissario esterno rispetto alle altre categorie, tanto che, se in possesso di tale requisito, nella fase di nomina viene trattato dalla procedura alla pari dei docenti di ruolo. Giova precisare che il possesso del requisito dei dieci anni di ruolo prima della nomina sul posto di sostegno, richiesto dalla circolare n.7, vuole garantire l’Amministrazione che il docente di sostegno aspirante alla nomina abbia, comunque, già acquisito una consolidata qualificazione professionale sulla specifica disciplina.
I docenti a tempo determinato
Devono presentare la domanda i docenti – ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza di cui all’art. 5 della legge 3.5.1999, n. 124 e gli insegnanti di arte applicata – con rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, in servizio in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, che insegnano, nelle classi terminali e non, discipline rientranti nei programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi di studio, ovvero materie riconducibili alle classi di concorso afferenti alle discipline assegnate ai commissari esterni, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento o di idoneità di cui alla legge n. 124/1999 o di titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi per l’accesso ai ruoli.
Hanno facoltà di presentarla i docenti che, negli ultimi tre anni incluso l’anno in corso, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento di cui alla legge n. 124/1999 alle materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi di insegnamento dell’ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.
Al di fuori di queste condizioni, nelle prossime settimane sarà possibile presentare domanda di messa a disposizione in modalità cartacea.