venerdì 15 giugno 2012

Abilitazione all'estero, ecco come farla valere in Italia

Con un focus pubblicato sul proprio sito internet, il Miur specifica che il riconoscimento può riguardare:
  • titoli conseguiti nei Paesi UE
  • titoli conseguiti in Paesi non comunitari
È possibile presentare richiesta di riconoscimento per le professioni di:
  • docente di scuola dell’infanzia;
  • docente di scuola primaria
  • docente di scuola secondaria di primo grado
  • docente di scuola secondaria superiore
Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell’ordinamento scolastico italiano. Qualora dall’esame della domanda emerga che non vi è completa corrispondenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall’interessato, sarà richiesto il superamento di una prova attitudinale o la frequenza di un tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.
Requisito indispensabile ai fini dell’insegnamento è la conoscenza della lingua italiana. È possibile ottenere la relativa certificazione presso l'Università per stranieri di Perugia o presso l’Università per stranieri di Siena.
È necessario presentare domanda di riconoscimento secondo i modelli scaricabili dal sito del Miur, Mod. A e Mod. B, rispettivamente riferiti ai titoli professionali acquisiti in Paese UE o in Paese non comunitario, da inviare esclusivamente a mezzo posta.

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