Il 24 maggio 2013 l’Aran e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di CCNQ
per la ripartizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013-2015.
Tale
Ipotesi distribuisce i contingenti dei permessi e dei distacchi
sindacali tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali che sono
state dichiarate rappresentative nei comparti di contrattazione
collettiva nel triennio 2013-2015, e contiene anche alcune disposizioni
particolari per il Comparto Scuola.
Il
contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 76 minuti e
30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di
comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio
presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente è
ripartito secondo la seguente proporzione:
a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;
b) n. 51 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative.
Per
l'applicazione del contratto nel Comparto Scuola, viene confermata la
seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità
sindacali con le esigenze organizzative legate all'avvio
dell'anno scolastico 20 13-2014. A tal fine:
a) le
organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della
Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di
distacco e i permessi utilizzati non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le
variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come
conseguenti al contratto appena siglato, saranno conteggiate ai fini
delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e
definitivamente attivati con l'entrata in vigore del presente contratto;
c) le
cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di
spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire
dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del
contratto e, ove questo corrisponda per i soli docenti, con il periodo
di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal
1° settembre 2013, senza interruzione dell'anzianità di servizio.
Per
il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all'
obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine
del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di
aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere
accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio
scolastico.
Tecnica della Scuola