La Corte d'Appello di Firenze ha rimesso la questione alla Consulta
La questione della progressione di
anzianità per il personale scolastico non di ruolo è ritornata di
attualità negli ultimi anni a seguito di ricorsi e di sentenze dei
giudici del lavoro per l’applicazione della direttiva europea che
equipara i trattamenti economici dei dipendenti di ruolo e non;
questione che la recente sentenza della Cassazione ha risolto con un
perentorio “per la scuola statale non si applica”.
Ma la controversia sugli scatti di
anzianità per i supplenti è vecchia di almeno trent’anni, da quando,
cioè, la legge 312/1980 all’art. 53 dispose molto chiaramente che per i
supplenti non fossero previsti scatti di anzianità come per il personale
di ruolo. La legge, però, prevedeva un’eccezione a favore dei docenti
di religione (in quel tempo tutti non di ruolo), riconoscendo loro la
progressione di carriera con scatti di anzianità.
Più volte i sindacati della scuola
(Uil-scuola, in particolare) rilevarono la sperequazione di trattamento,
ma poi si rassegnarono di fronte alla forza della legge.
Ora però la questione è tornata alla
ribalta a seguito di una ordinanza della Corte d’Appello di Firenze,
sez. lavoro, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 di quella legge.
“Il testo normativo dell'art. 53 l.
312/1980 esclude con assoluta chiarezza gli scatti biennali a favore del
personale supplente. Quindi la Corte dichiara rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53 c. 3 della l. 312/1980 laddove esclude il personale della
scuola non di ruolo supplente dal diritto alla maturazione degli aumenti
economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo
indeterminato, nonché nella parte in cui, con riferimento all'ultimo
comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti
di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui
entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato”.
Sarà ora, dunque, la Consulta a decidere
se i supplenti ordinari hanno diritto alla progressione di carriera
secondo l’anzianità maturata, come avviene per gli IRC.
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