domenica 28 aprile 2013

Ecco le nuove linee guida per individuare i DSA

Premessa

La Legge n.170/20101 relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” ha portato a sintesi quanto elaborato a livello di indicazioni operative, note, circolari, raccordi interistituzionali realizzati fra enti nel corso dell’ultimo decennio.

Come noto, la Legge sviluppa, nei nove articoli, i punti chiave in materia di Disturbo Specifico di Apprendimento, nel rispetto delle finalità elencate all’articolo 22. Si veda al riguardo apposito contributo3.
Il quadro normativo prevede documenti attuativi necessari per fornire a scuola, servizi sanitari, famiglia e studenti strumenti concertati ed armonici che possano garantire quanto indicato nelle finalità; si ricorda al riguardo quanto previsto all’art. 7 “Disposizioni di attuazione”:
  1. emanazione di Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei Disturbi;
  2. definizione delle modalità di formazione del personale docente e dirigente;
  3. istituzione di un Comitato tecnico scientifico presso il MIUR
Per ciò che concerne il punto b) il Decreto Ministeriale del 12.7.20114 ha diffuso le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” ed ha in particolar modo evidenziato all’art.7 gli ambiti per la formazione5.
La composizione del comitato tecnico scientifico presso il MIUR di cui al punto c) è reperibile al sito

Le Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA

Per ciò che riguarda il punto a) con il decreto 17 aprile 2013 prot. n. 297, a firma congiunta Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero della salute si completa il quadro atteso.
Le linee guida si compongono di
  • Decreto con un articolato relativo all’approvazione delle Linee Guida, l’indicazione che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali debbano stipulare protocolli regionali per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
  • Premessa: ove si ricorda l’art. 3 della Legge 170/2010 che attribuisce alla scuola il delicato compito di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento distinguendoli fra difficoltà di
  • origine didattica
  • origine ambientale
dandone comunicazione alle famiglie per l’avvio del percorso diagnostico presso i servizi.
  • Interventi per l’individuazione precoce del rischio e la prevenzione dei DSA nella scuola dell’infanzia
  • Interventi per il riconoscimento precoce dei DSA nella scuola primaria
  • Protocolli di intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce.

Difficoltà o disturbo
Le tappe individuate prevedono tre step didatticamente conseguenti. Il primo è volto ad individuare gli alunni che presentano significative difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, cui segue l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di queste difficoltà e la segnalazione di soggetti definiti “resistenti” all’intervento didattico.
Le Linee guida rimarcano la differenza fra “difficoltà”, che possono essere superate, e “disturbo”, con base costituzionale, resistente ai trattamenti dei docenti e persistenti nel tempo.
Questa distinzione è di notevole impatto per la scuola e presuppone conoscenze fini sul campo e la messa in atto precoce e tempestiva di interventi di supporto. Si condivide che con la locuzione “individuazione precoce” si intende quindi l’individuazione dei soggetti a rischio di DSA.

Il riconoscimento dell’alunno come DSA
Con estrema chiarezza le Linee Guida ricordano che il DSA, per definizione, può essere riconosciuto tale solo all’ingresso della scuola primaria, laddove viene esposto ad insegnamento di lettura,calcolo e scrittura sistematico.

I riferimenti scientifici delle Linee Guida
Le Linee Guida richiamano la Consensus Conference6, promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, e le Raccomandazioni per la pratica clinica per i DSA cui si rimanda per approfondimenti.

Interventi per l’individuazione precoce del rischio e la prevenzione dei DSA nella scuola dell’infanzia

Nell’evidenziare che indicatori isolati non sono in grado di “prevedere” con certezza nella prima infanzia una comparsa di DSA, le Linee Guida sottolineano la necessità di utilizzare più indicatori simultaneamente che possono esprimere la maturazione lenta o atipica, la non efficienza in un’abilità o livello, MA NON possono predire con certezza se la difficoltà si risolverà o esiterà in un disturbo.
Per ciò che riguarda la scuola dell’infanzia si sottolinea come solo nell’ultimo anno di frequenza sia possibile rilevare potenziali difficoltà, evidenziando eventuali situazioni di criticità, fra l’altro, dei bambini anticipatari.
Di norma, le situazioni di criticità sono da affrontare da parte della scuola e non attraverso l’invio intempestivo dei bambini ai servizi, vista la naturale condizione evolutiva propria dell’età. Il predetto invio può essere opportuno per i bambini che presentano un conclamato disturbo del linguaggio o altro disturbo significativo che potrebbe evolvere come DSA. Fra gli indicatori significativi si ricordano gli aspetti correlati
  • allo sviluppo del linguaggio (dislessia);
  • alla maturazione delle competenze visuo-costruttive e di rappresentazione grafica, indicatori linguistici (disturbi di scrittura);
  • alla difficoltà nella rappresentazione delle quantità, nel confronto e manipolazione e nella capacità di astrazione della numerosità aldilà del dato percettivo (disturbo di calcolo).
Di tutta evidenza è la necessità di un’attenzione specifica da parte dei docenti nell’analizzare, conoscere ed osservare sistematicamente l’evoluzione dei bambini, realizzando un percorso formativo di continuità con la successiva scuola primaria in stretto raccordo con le famiglie.

Interventi per il riconoscimento precoce dei DSA nella scuola primaria

Le Linee Guida affermano con chiarezza che solo al termine del secondo anno di scolarizzazione è possibile pervenire ad una diagnosi certa di DSA, fermo restando che nel corso del 1°anno si possono individuare fattori di rischio, correlati però anche alle modalità di insegnamento ed alle proposte didattiche complessive. Si ricorda, inoltre, pur nelle variabilità delle singole situazioni e di possibili ritardi nelle segnalazioni, che:
  • la diagnosi di dislessia e disortografia avviene durante il 2°quadrimestre della seconda classe primaria;
  • la diagnosi di discalculia e disgrafia avviene al termine del terzo anno di primaria.
Nuovamente, come già indicato per la scuola dell’infanzia, si rimanda alla realizzazione di specifici, tempestivi ed immediati percorsi didattici, da sviluppare a scuola, accompagnati da un’attenta osservazione sistematica degli apprendimenti. Al termine degli stessi ed in assenza di risultati significativi è opportuno procedere alla consultazione diagnostica, ossia inviare per il tramite delle famiglie i bambini ai servizi.

Protocolli di intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce.

Le Linee Guida delineano sin dalla scuola dell’infanzia, l’opportunità di definire, attraverso i protocolli regionali, procedure e/o strumenti di rilevazione, avvalendosi anche di strumenti già in uso (di libero utilizzo e non protetti dai diritti d’autore), dandone diffusione anche sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali.
Si evidenzia che i protocolli regionali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni coinvolte, sono finalizzati a definire:
  • le modalità di collaborazione fra Uffici Scolastici Regionali, istituzioni scolastiche, Regioni, enti del Servizio Sanitario Regionale per individuare precocemente i casi sospetti di DSA, anche con il coinvolgimento di istituzioni scientifiche, enti ed associazioni senza fini di lucro e del privato accreditato;
  • ruoli e competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nella realizzazione del progetto di individuazione precoce e nel progetto di interventi di potenziamento, oltre che nella formazione;
  • modalità e tempi delle attività di rilevazione con l’eventuale indicazione di strumenti e procedure riconosciuti efficaci
  • modalità di collaborazione fra scuole e servizi sanitari, anche in riferimento alle modalità di comunicazione dei dati rilevati nel corso dell’attività di individuazione precoce.

Alcune riflessioni

Alcuni punti di attenzione, nell’attesa della realizzazione dei previsti Protocolli regionali ed avendo ora un quadro normativo completo:
  1. con chiarezza le Linee Guida pongono una linea di demarcazione fra attività didattica di prevenzione, individuazione precoce, segnali predittivi… e diagnosi di competenze del solo specialista (e non della scuola). Evidenziano inoltre una temporizzazione, seppure rigida, ma chiara nell’evitare inutili precocizzazioni e nel creare nei bambini e nelle famigli timori e preoccupazioni;
  2. la necessità di azioni immediate e non tardive di individuazione precoce;
  3. l’altrettanto parallela necessità di diagnosi, nel caso, tempestive;
  4. la necessità di un’adeguata e continua formazione degli insegnanti, già in essere in molte realtà e da mantenere aggiornata, anche attraverso la fruizione delle risorse già presenti in rete. Si ricordi al riguardo che su molti siti degli Uffici Scolastici Regionali sono presenti ricche ed ampie sezioni relative ai Bisogni Educativi Speciali anche in riferimento al DSA;
  5. la necessità di spazi di formazione, anche congiunti, fra operatori della sanità e della scuola che, oltre che incentrata sugli aspetti normativi, sia in grado di fornire strumenti per decodificare e tradurre in prassi didattica la ponderosa produzione scientifica del mondo sanitario. Al riguardo la lettura del documento della Consensus Conference 2010 e del “Documento d’intesa, PARCC, 20117”, inerente le Raccomandazioni cliniche elaborate in modo multidisciplinare ed interdisciplinare, diviene necessaria;
  6. la necessità come istituti prima e come livelli territoriali e regionali poi, di sviluppare una banca dati informatizzata per la raccolta dei dati delle attività di individuazione precoce, finalizzata anche a monitorare l’efficacia degli strumenti di individuazione utilizzati. Ciò è in linea anche con la recente Direttiva del Ministro del 27.12.2012 e la C.M. 8 marzo 2013 che sottolineano la necessità di “mappare” i bisogni educativi speciali e di tenerne memoria anche quantitativa, come istituzione scolastica8;
  7. l’opportunità da un lato di consolidare i rapporti di fiducia con le famiglie, attivando sin dalla scuola dell’infanzia un rapporto di informazione costante, chiara e trasparente e dall’altra la delicatezza del rapporto famiglia – scuola- specialista.

Chiara Brescianini

1 Legge n. 170 del 8.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18.10. 2010
2 “…a) garantire il diritto all’istruzione, b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi emozionali e relazionali; d) adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione fra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale…”
3 Si veda al riguardo la nota redazionale “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSA”, pubblicato in Notizie della Scuola, n. 1, anno XXXX, 1/15 settembre 2012, pag.42-47.
4 Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.7.2011 rif. art. 7 Legge 170/2010 avente come finalità “le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto ….le forme di verifica e valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA …”
5 Si veda al riguardo la nota redazionale “Accordo per la realizzazione di attività formative a docenti per DSA”, pubblicato in Notizie della Scuola, n. 4, anno XXXIX, 15/31 ottobre 2011, pag.11-14.
6 Istituto Superiore di Sanità 6,7 dicembre 2010 documento della Consensus Conference sui Disturbi Specifici di Apprendimento – sito MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa