Premessa
La Legge n.170/20101
relativa a “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” ha portato a sintesi quanto
elaborato a livello di indicazioni operative, note, circolari, raccordi
interistituzionali realizzati fra enti nel corso dell’ultimo decennio.
Come noto, la Legge
sviluppa, nei nove articoli, i punti chiave in materia di Disturbo
Specifico di Apprendimento, nel rispetto delle finalità elencate
all’articolo 22. Si veda al riguardo apposito contributo3.
Il quadro normativo
prevede documenti attuativi necessari per fornire a scuola, servizi
sanitari, famiglia e studenti strumenti concertati ed armonici che
possano garantire quanto indicato nelle finalità; si ricorda al riguardo
quanto previsto all’art. 7 “Disposizioni di attuazione”:
-
emanazione di Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di identificazione precoce dei Disturbi;
-
definizione delle modalità di formazione del personale docente e dirigente;
-
istituzione di un Comitato tecnico scientifico presso il MIUR
Per ciò che concerne il punto b) il Decreto Ministeriale del 12.7.20114
ha diffuso le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e
degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” ed ha in
particolar modo evidenziato all’art.7 gli ambiti per la formazione5.
La composizione del comitato tecnico scientifico presso il MIUR di cui al punto c) è reperibile al sito
Le Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per l’individuazione precoce dei casi sospetti di DSA
Per ciò che riguarda il punto a) con il decreto 17 aprile 2013 prot. n. 297,
a firma congiunta Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e Ministero della salute si completa il quadro atteso.
Le linee guida si compongono di
-
Decreto con un articolato relativo all’approvazione delle Linee Guida, l’indicazione che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali debbano stipulare protocolli regionali per lo svolgimento delle attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse strumentali, umane e finanziarie previste a legislazione vigente.
-
Premessa: ove si ricorda l’art. 3 della Legge 170/2010 che attribuisce alla scuola il delicato compito di individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo Specifico di Apprendimento distinguendoli fra difficoltà di
-
origine didattica
-
origine ambientale
dandone comunicazione alle famiglie per l’avvio del percorso diagnostico presso i servizi.
-
Interventi per l’individuazione precoce del rischio e la prevenzione dei DSA nella scuola dell’infanzia
-
Interventi per il riconoscimento precoce dei DSA nella scuola primaria
-
Protocolli di intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce.
Difficoltà o disturbo
Le tappe individuate prevedono tre step didatticamente conseguenti. Il primo è volto ad individuare gli alunni che presentano significative difficoltà di lettura, scrittura o calcolo,
cui segue l’attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di
queste difficoltà e la segnalazione di soggetti definiti “resistenti”
all’intervento didattico.
Le Linee guida rimarcano
la differenza fra “difficoltà”, che possono essere superate, e
“disturbo”, con base costituzionale, resistente ai trattamenti dei
docenti e persistenti nel tempo.
Questa distinzione è di
notevole impatto per la scuola e presuppone conoscenze fini sul campo e
la messa in atto precoce e tempestiva di interventi di supporto. Si
condivide che con la locuzione “individuazione precoce” si intende
quindi l’individuazione dei soggetti a rischio di DSA.
Il riconoscimento dell’alunno come DSA
Con estrema chiarezza le Linee Guida
ricordano che il DSA, per definizione, può essere riconosciuto tale solo
all’ingresso della scuola primaria, laddove viene esposto ad
insegnamento di lettura,calcolo e scrittura sistematico.
I riferimenti scientifici delle Linee Guida
Le Linee Guida richiamano la Consensus Conference6,
promossa dall’Istituto Superiore di Sanità, e le Raccomandazioni per la
pratica clinica per i DSA cui si rimanda per approfondimenti.
Interventi per l’individuazione precoce del rischio e la prevenzione dei DSA nella scuola dell’infanzia
Nell’evidenziare che
indicatori isolati non sono in grado di “prevedere” con certezza nella
prima infanzia una comparsa di DSA, le Linee Guida sottolineano la
necessità di utilizzare più indicatori simultaneamente che possono
esprimere la maturazione lenta o atipica, la non efficienza in
un’abilità o livello, MA NON possono predire con certezza se la
difficoltà si risolverà o esiterà in un disturbo.
Per ciò che riguarda la scuola dell’infanzia
si sottolinea come solo nell’ultimo anno di frequenza sia possibile
rilevare potenziali difficoltà, evidenziando eventuali situazioni di
criticità, fra l’altro, dei bambini anticipatari.
Di norma, le situazioni
di criticità sono da affrontare da parte della scuola e non attraverso
l’invio intempestivo dei bambini ai servizi, vista la naturale
condizione evolutiva propria dell’età. Il predetto invio può essere
opportuno per i bambini che presentano un conclamato disturbo del
linguaggio o altro disturbo significativo che potrebbe evolvere come
DSA. Fra gli indicatori significativi si ricordano gli aspetti correlati
-
allo sviluppo del linguaggio (dislessia);
-
alla maturazione delle competenze visuo-costruttive e di rappresentazione grafica, indicatori linguistici (disturbi di scrittura);
-
alla difficoltà nella rappresentazione delle quantità, nel confronto e manipolazione e nella capacità di astrazione della numerosità aldilà del dato percettivo (disturbo di calcolo).
Di tutta evidenza è
la necessità di un’attenzione specifica da parte dei docenti
nell’analizzare, conoscere ed osservare sistematicamente l’evoluzione
dei bambini, realizzando un percorso formativo di continuità con la
successiva scuola primaria in stretto raccordo con le famiglie.
Interventi per il riconoscimento precoce dei DSA nella scuola primaria
Le Linee Guida affermano
con chiarezza che solo al termine del secondo anno di scolarizzazione è
possibile pervenire ad una diagnosi certa di DSA, fermo restando che
nel corso del 1°anno si possono individuare fattori di rischio,
correlati però anche alle modalità di insegnamento ed alle proposte
didattiche complessive. Si ricorda, inoltre, pur nelle variabilità delle
singole situazioni e di possibili ritardi nelle segnalazioni, che:
-
la diagnosi di dislessia e disortografia avviene durante il 2°quadrimestre della seconda classe primaria;
-
la diagnosi di discalculia e disgrafia avviene al termine del terzo anno di primaria.
Nuovamente, come
già indicato per la scuola dell’infanzia, si rimanda alla realizzazione
di specifici, tempestivi ed immediati percorsi didattici, da sviluppare a
scuola, accompagnati da un’attenta osservazione sistematica degli
apprendimenti. Al termine degli stessi ed in assenza di risultati
significativi è opportuno procedere alla consultazione diagnostica,
ossia inviare per il tramite delle famiglie i bambini ai servizi.
Protocolli di intesa per la realizzazione delle attività di individuazione precoce.
Le Linee Guida delineano
sin dalla scuola dell’infanzia, l’opportunità di definire, attraverso i
protocolli regionali, procedure e/o strumenti di rilevazione,
avvalendosi anche di strumenti già in uso (di libero utilizzo e non
protetti dai diritti d’autore), dandone diffusione anche sui siti
istituzionali degli Uffici Scolastici Regionali.
Si evidenzia che i protocolli regionali, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni coinvolte, sono finalizzati a definire:
-
le modalità di collaborazione fra Uffici Scolastici Regionali, istituzioni scolastiche, Regioni, enti del Servizio Sanitario Regionale per individuare precocemente i casi sospetti di DSA, anche con il coinvolgimento di istituzioni scientifiche, enti ed associazioni senza fini di lucro e del privato accreditato;
-
ruoli e competenze delle diverse istituzioni e professionalità coinvolte nella realizzazione del progetto di individuazione precoce e nel progetto di interventi di potenziamento, oltre che nella formazione;
-
modalità e tempi delle attività di rilevazione con l’eventuale indicazione di strumenti e procedure riconosciuti efficaci
-
modalità di collaborazione fra scuole e servizi sanitari, anche in riferimento alle modalità di comunicazione dei dati rilevati nel corso dell’attività di individuazione precoce.
Alcune riflessioni
Alcuni punti di
attenzione, nell’attesa della realizzazione dei previsti Protocolli
regionali ed avendo ora un quadro normativo completo:
-
con chiarezza le Linee Guida pongono una linea di demarcazione fra attività didattica di prevenzione, individuazione precoce, segnali predittivi… e diagnosi di competenze del solo specialista (e non della scuola). Evidenziano inoltre una temporizzazione, seppure rigida, ma chiara nell’evitare inutili precocizzazioni e nel creare nei bambini e nelle famigli timori e preoccupazioni;
-
la necessità di azioni immediate e non tardive di individuazione precoce;
-
l’altrettanto parallela necessità di diagnosi, nel caso, tempestive;
-
la necessità di un’adeguata e continua formazione degli insegnanti, già in essere in molte realtà e da mantenere aggiornata, anche attraverso la fruizione delle risorse già presenti in rete. Si ricordi al riguardo che su molti siti degli Uffici Scolastici Regionali sono presenti ricche ed ampie sezioni relative ai Bisogni Educativi Speciali anche in riferimento al DSA;
-
la necessità di spazi di formazione, anche congiunti, fra operatori della sanità e della scuola che, oltre che incentrata sugli aspetti normativi, sia in grado di fornire strumenti per decodificare e tradurre in prassi didattica la ponderosa produzione scientifica del mondo sanitario. Al riguardo la lettura del documento della Consensus Conference 2010 e del “Documento d’intesa, PARCC, 20117”, inerente le Raccomandazioni cliniche elaborate in modo multidisciplinare ed interdisciplinare, diviene necessaria;
-
la necessità come istituti prima e come livelli territoriali e regionali poi, di sviluppare una banca dati informatizzata per la raccolta dei dati delle attività di individuazione precoce, finalizzata anche a monitorare l’efficacia degli strumenti di individuazione utilizzati. Ciò è in linea anche con la recente Direttiva del Ministro del 27.12.2012 e la C.M. 8 marzo 2013 che sottolineano la necessità di “mappare” i bisogni educativi speciali e di tenerne memoria anche quantitativa, come istituzione scolastica8;
-
l’opportunità da un lato di consolidare i rapporti di fiducia con le famiglie, attivando sin dalla scuola dell’infanzia un rapporto di informazione costante, chiara e trasparente e dall’altra la delicatezza del rapporto famiglia – scuola- specialista.
Chiara Brescianini
1
Legge n. 170 del 8.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico” in Gazzetta Ufficiale
n. 244 del 18.10. 2010
2
“…a) garantire il diritto all’istruzione, b) favorire il successo
scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire
una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c)
ridurre i disagi emozionali e relazionali; d) adottare forme di
verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli
studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi
precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la
comunicazione e la collaborazione fra famiglia, scuola e servizi
sanitari durante il percorso di istruzione e formazione; h) assicurare
eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e
professionale…”
3 Si veda al riguardo la nota redazionale “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione diagnostica dei disturbi specifici di apprendimento DSA”, pubblicato in Notizie della Scuola, n. 1, anno XXXX, 1/15 settembre 2012, pag.42-47.
4
Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.7.2011 rif. art. 7 Legge 170/2010
avente come finalità “le modalità di formazione dei docenti e dei
dirigenti scolastici, le misure educative e didattiche di supporto ….le
forme di verifica e valutazione per garantire il diritto allo studio
degli alunni e studenti con DSA …”
5 Si veda al riguardo la nota redazionale “Accordo per la realizzazione di attività formative a docenti per DSA”, pubblicato in Notizie della Scuola, n. 4, anno XXXIX, 15/31 ottobre 2011, pag.11-14.
6 Istituto Superiore di Sanità 6,7 dicembre 2010 documento della Consensus Conference sui Disturbi Specifici di Apprendimento – sito MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa