È
contenuta nel comma 339 della Legge di Stabilità 2013 una modifica
all’art. 32 del Testo Unico sulla maternità e paternità di cui al
Decreto legislativo n. 151/2001.
L’art.
32, ricordiamo, riguarda le modalità di fruizione del congedo parentale
da parte della madre e del padre lavoratore.
Dopo il comma 1, la Legge di Stabilità introduce il nuovo comma 1bis, secondo il quale sarà possibile frazionare i giorni di congedo parentale in ore, ma è demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione della fruizione del congedo in questione. Recita, infatti, il comma 1bis: “La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.
Dopo il comma 1, la Legge di Stabilità introduce il nuovo comma 1bis, secondo il quale sarà possibile frazionare i giorni di congedo parentale in ore, ma è demandata alla contrattazione collettiva la regolamentazione della fruizione del congedo in questione. Recita, infatti, il comma 1bis: “La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa”.
La medesima Legge di Stabilità sostituisce integralmente anche il comma 3: “Ai
fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è
tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore
di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti
collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a
quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo
di congedo”.
E, dopo il comma 4, inserisce il comma 4bis, prevedendo la possibilità di interrompere il periodo di congedo: “Durante
il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano,
ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa,
tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione
collettiva”.
Tecnica della Scuola
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