L’art. 1 del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185
contiene disposizioni per l’attuazione della sentenza della Corte
costituzionale dell’8-11 ottobre 2012, n. 223. La citata sentenza ha
dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 12,
comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella parte in cui non
esclude l’applicazione della rivalsa pari al 2,5% della base
contributiva prevista dall’art. 37, comma 1, del DPR 29 dicembre 1973
(di approvazione del testo unico delle norme sull’indennità di
buonuscita a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
In particolare, l’art. 1 del decreto
legge n. 185/2012 ha disposto l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del
D.L. 78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la
riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto stesso (31 ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine
servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10 del D.L. 78/2010
(abrogato) senza recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza al
dipendente.
La norma dispone anche l’estinzione di
diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le
sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di
restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del
2,5% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152 e dall’art. 37 e 38 del DPR 23 dicembre 1973,
n. 1032.
Il messaggio 9 novembre 2012 n. 18296 diffuso
dall’Inps fornisce le prime istruzioni operative alle sedi provinciali e
territoriali ed alle amministrazioni iscritte alla gestione ex Inpdap
ai fini dei trattamenti di fine servizio.
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