mercoledì 26 settembre 2012

Concorso e immissione in ruolo, ecco le faq

Il numero totale dei posti messi a concorso con il dm n. 82 del 25 settembre 2012 è 11.542. Questi posti costituiranno il 50% dei posti a disposizione per le immissioni in ruolo negli anni 2013/14 e 2014/15. Le FAQ sulle immissioni in ruolo, in continuo aggiornamento.
Nel comunicato del 24 agosto il Ministero aveva annunciato un numero totale di 11.892 posti. I 349 posti mancanti sono stati accantonati per la riconversione dei docenti in esubero sul sostegno.
349 i posti accantonati per la riconversione dei docenti in esubero sul sostegno

I posti e le classi di concorso messe a concorso sono state individuate "sulla base di alcuni parametri di consistenza minima. Si faranno i concorsi, infatti, solo per quegli insegnamenti per cui esistono almeno 6 disponibilità in regione, purché su scala nazionale risulti un congruo numero di posti liberi. Per gli ambiti disciplinari, viene preso in considerazione il totale delle disponibilità riscontrabili per ciascuna delle classi di concorso ricomprese nell'ambito"[fonte Cisl]
FAQ
1) Nella mia regione il concorso non è stato attivato. Vuol dire che non potrò partecipare?
Potrai partecipare in un'altra regione in cui il concorso è stato attivato per la tua classe di concorso o posto di insegnamento
2) E' possibile partecipare per più classi di concorso o posti di insegnamento?
Sì, sarà possibile partecipare anche per più classi di concorso (anche in riferimento a ordini diversi di scuola), purchè appartenenti alla stessa regione. In questa domanda va presentata una sola domanda.
3) Ho i requisiti per partecipare al concorso sia per infanzia che primaria, e una laurea che mi permette di accedere a classe di concorso della secondaria. Devo scegliere solo una classe o posso partecipare per tutti?
Puoi sostenere il concorso per tutte le classi di concorso o posti di insegnamento per le quali possiedi i requisiti, l'unica limitazione è che per tutti puoi scegliere solo un'unica regione.
4) Il concorso è stato bandito anche per quelle classi di concorso/ambiti disciplinari che nella regione considerata presenta pochissime cattedre?
Sì, i posti messi a concorso sono indicati nell'Allegato 1.
5) E' obbligatorio partecipare nella regione in cui si è residenti?
No, non c'è alcun obbligo in merito, tanto più che non tutte le classi di concorso sono attivate in tutte le regioni, per cui è possibile scegliere una regione diversa dalla propria.
6) Il docente collocato nella Gradutaria di merito del concorso del 1999 deve partecipare necessariamente a questo nuovo concorso?
Nessuno è obbligato a partecipare al concorso, ma il docente che si trova in questa situazione deve sapere che la graduatoria del nuovo concorso, che sarà utilizzata per le assunzioni in ruolo dell'a.s. 2013/14 e 2014/15 sostituirà la precedente graduatoria che pertanto decadrà.
7) Chi adesso è in Graduatoria di merito e graduatoria ad esaurimento e decide di non partecipare al concorso o non supererà la prova selettiva verrà cancellato anche dalla Graduatoria ad esaurimento?
No, non è prevista alcuna cancellazione delle graduatorie ad esaurimento, in nessun caso. La graduatoria ad esaurimento continuerà ad essere utilizzata per l'assegnazione del 50% delle assunzioni a tempo indeterminato.
8) Nelle regioni dove non ci sarà il nuovo concorso resteranno in vigore le graduatorie di merito del '99?
Sì, non ci sono ostacoli al mantenimento delle graduatorie di merito dell'ultimo concorso, non essendo sostituito da altro concorso.
9) Esiste già una suddivisione dei posti per provincia?
No, tale suddivisione potrà essere stabilita solo ad agosto 2013, alla fine dei movimenti dei docenti a tempo indeterminato.
10) I docenti vincitori del concorso sulla base di quale criterio sceglieranno la provincia in cui essere assunti a tempo indeterminato?
I posti banditi per la regione verranno suddivisi nelle singole province a ridosso delle procedure di immissioni in ruolo. I docenti sceglieranno tra le province disponibili in base all'ordine di graduatoria. L''USR convoca i docenti vincitori di concorso e in base alla posizione in graduatoria in relazione ai posti disponibili permette di scegliere la provincia di gradimento. Successivamente, ogni singolo Ufficio Scolastico regionale convoca i docenti che hanno scelto quella provincia per l'assegnazione della sede. Quest'ultima operazione avviene in contemporanea alle proposte di assunzione a tempo indeterminato dalle Graduatorie ad esaurimento.
11) Una volta assunti in ruolo dal concorso svolto in regione diversa da quella in cui si ha la residenza, bisognerà assumere una nuova residenza in quella?
No, non vi alcun obbligo normativo in merito
12) Se una volta risultati vincitori si rinunciasse alla proposta dell'incarico a tempo indeterminato da concorso, l'aspirante docente verrebbe cancellato anche dalle Graduatorie ad esaurimento o solo dalla graduatoria el concorso?
La cancellazione del nominativo in questo caso riguarderebbe solo la graduatoria del concorso, che continuerebbe a scorrere fino all'individuazione di un candidato disponibile all'assunzione, mentre non intaccherebbe la permanenza nelle Graduatorie ad esaurimento e il diritto alla proposta di assunzione in ruolo in base allo scorrimento delle graduatorie.
13) Trasferimenti e assegnazione provvisoria interprovinciale dopo l'immissione giuridica in ruolo: dopo quanto tempo, con quali modalità
Molti docenti, appreso dalla tabella ministeriale che nella regione di interesse non è stato indetto il concorso, si apprestano a presentare la domanda in altra regione. Analizziamo quali sono i tempi e le modalità per richiedere traferimento e assegnazione provvisoria interprovinciale dopo la nomina giuridica in ruolo.
L'attuale normativa, Legge 12 luglio 2011 , n. 106 ex Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (art. 9) dispone:
"21. L'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e' sostituito dal seguente "i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarita'"
Il CCNI sulla mobilità e quello estivo sulle assegnazioni provvisorie hanno poi normato questa disposizione, garantendo ad alcune categorie di personale sia il trasferimento sia l'assegnazione provvisoria interprovinciale
IL CCNI sulla mobilità ha infatti escluso dall'applicazione della Legge 106/2001 il personale docente ed educativo di cui all'art.7 comma 1, punti I), III), e V) del Contratto sulla mobilità
  • personale non vedente
  • personale emodializzato
  • personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
  • personale che assiste il coniuge o il figlio con disabilità, ovvero essere il figlio unico che assiste il genitore con disabilità
Il CCNI sulle utilizzazioni provvisorie ha invece derogato per le seguenti categorie, che possono beneficiare della precedenza
Art. 8 del Contratto
punto I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
punto III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
d) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
e) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
punto IV. ASSISTENZA
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia:
coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
solo unico figlio/a individuato come referente unico che presta in grado di prestare assistenza al genitore; tale condizione di referente unico unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con h) autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del C.C.N.I. del 22.2.2011 29.2.2012, (in particolare i punti a, b) e dall'art. 4 dell'O.M. n 16 del 24.02.2011 20 del 5.3.2012. La condizione di esclusività dell'assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi la durata del provvedimento di utilizzazione o assegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l'intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell'assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l'assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall'assistito.
i) lavoratrici madri con prole di età inferiore a tre anni o, in alternativa i lavoratori padri. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il movimento.
punto VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
punto VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria
Naturalmente, nel momento in cui compiliamo questa scheda, non possiamo che porre all'attenzione dei lettori l'attuale normativa, con l'avvertenza che essa potrebbe subire dei cambiamenti.
14) In una regione non ci sarà il concorso per A059 (esempio) e la graduatoria del concorso precedente è esaurita. Cio vuol dire che non ci saranno immissioni in ruolo negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, o che le nomine a tempo determinato continueranno ad essere assegnate per il 100% da Graduatoria ad esaurimento?
La normativa sul reclutamento non subirà variazioni, per cui le immissioni in ruolo continueranno ad essere disposte per il 50% da GaE e il 50% da concorso. Laddove le graduatorie del concorso sono esaurite e lo stesso non è stato rinnovato, le immissioni in ruolo non potranno che essere destinate tutte alle Graduatorie ad esaurimento, se ci sono posti vacanti (ad oggi in questo caso non è dato sapere).
15) Per le classi di concorso non contemplate in questo bando non saranno previste immissioni in ruolo da gae nell'a.s. 2013/14?
Non ci potranno essere posti in ruolo dal concorso (a meno che non siano ancora in vigore le graduatorie del precedente concorso, 1990 o 1999), ma potranno esserci assunzioni a tempo indeterminato dalla graduatoria ad esaurimento.
16) Un docente collocato nella graduatoria di merito del concorso del 1999 per una classe di concorso non bandita con il dm n. 82 del 25 settembre 2012, può richiedere di partecipare al concorso per la stessa classe di concorso in altra regione?
Sì, nel decreto non c'è alcun limite. In questo caso il docente negli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 ha una tripla possibilità di ricevere una proposta di assunzione a tempo indeterminato: dalla graduatoria di merito del concorso del 1999, dalla graduatoria del nuovo concorso, e dalla graduatoria ad esaurimento.
17) Un docente è in possesso della specializzazione per le attività di sostegno ma il concorso della classe di concorso o posto di insegnamento di riferimento non è stato bandito. Potrà accedere al ruolo da concorso solo per il sostegno?
No, quello di sostegno è un elenco correlato alla graduatoria di riferimento, non una vera e propria graduatoria. In questo caso si potrà far valere il titolo di sostegno solo nella graduatoria ad esaurimento, se si è utilmente inseriti.
18) I docenti che possiedono i requisiti di ammissione ma non trovano le classi di concorso o posti di insegnamento alle quale hanno accesso tra quelli indicate nell'Allegato 1 del bando ... possono partecipare?
No, si può partecipare solo per gli 11.542 posti banditi.
19) Il docente che sarà assunto a tempo indeterminato dal concorso, sarà depennato dalla Graduatoria ad esaurimento?
Secondo l'attuale normativa no, la legge 167/09 dispone infatti la cancellazione dalle Graduatorie ad esaurimento solo qualora il docente sia assunto a tempo indeterminato attraverso il loro scorrimento "4-quinquies. A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso."
20) A Bolzano, Trento e Valle d'Aosta non sono previsti posti a concorso?
Si ritiene che in questo caso le disponibilità dovranno essere concordate con le singole Sovrintendenze regionali

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