mercoledì 3 ottobre 2012

Permessi retribuiti non concessi, la sentenza del Tribunale di Monza

Ogni anno riceviamo segnalazioni di colleghi Docenti che si vedono negati i permessi  retribuiti per motivi personali o familiari per i più disparati motivi (talune volte anche senza motivo), rigorosamente verbali, e sussurrati per i corridoi della Scuola non solo dal Dirigente Scolastico, ma anche da collaboratori del Dirigente Scolastico, assistenti amministrativi e ultimamente anche da collaboratori scolastici.
Ricordiamo che i predetti permessi sono disciplinati dal C.C.N.L. Scuola 06/09 vigente all’art. 15 comma 2 che alleghiamo in lettura con le parti salienti in corsivo evidenziate in giallo.

Un’altra osservazione degna di  nota riguarda il numero totale di giorni che si possono prendere per ogni anno scolastico, anche in questo caso, nonostante la norma sia scritta in perfetta lingua italiana, sembra  essere puntualmente ignorata.
Orbene, il numero dei giorni che ogni Docente a Tempo Indeterminato può chiedere per ogni anno scolastico ammonta a 9, infatti i 3 giorni si estendono a 9 (3 gg + 6 gg) allorché il Docente decida di fruire dei 6 giorni di ferie per gli stessi motivi e con le stesse modalità dei permessi in esame; così facendo il Docente non avrà l’obbligo di farsi sostituire (condizione necessaria quando si chiedono i giorni di ferie).
Per quanto attiene invece alla eventuale negazione di detti permessi da parte dell’amministrazione, intanto ricordiamo che i permessi di cui al comma 1 vanno erogati (quindi non sono sottoposti a nessuna valutazione discrezionale del D.S. o suo delegato), per gli altri commi,  ribadiamo che eventuali motivi che ostano all’accoglimento della domanda per la fruizione dei permessi devono essere messi per iscritto su carta intestata della Scuola a firma del Dirigente Scolastico o Vicario (che se ne assume la responsabilità amministrativa e giuridica) così come  prevede la normativa vigente (cfr.  art. 10-bis della Legge n. 241/1990 novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005). Questo si rende necessario al fine di generare  “mezzo di prova”  perché anche in presenza di risposte scritte,  rimane il fatto che il lavoratore è stato posto nella condizione forzata di non esercitare un proprio diritto contrattualmente previsto, pertanto, anche in presenza di una precisa condotta formale da parte del D.S., il lavoratore può ricorrere al Tribunale del Lavoro competente per territorio, che entrerà nel merito delle motivazioni addotte dal D.S. e valuterà in modo terzio se le ragioni dell’amministrazione erano valide a tal punto da ledere il diritto del Lavoratore.
Alla luce di quanto sopra illustrato, invitiamo i colleghi Docenti a richiedere i permessi con congruo anticipo (solitamente 5 o 6 gg prima dalla fruizione) e ovviamente documentati da autocertificazione, in modo da dare il tempo all’amministrazione di provvedere alla relativa sostituzione, teniamo altresì ad informare, che in alcune Scuole nella contrattazione decentrata d’Istituto, la RSU e delegati OO.SS. hanno normato la tempistica in giorni per la richiesta preventiva da parte del Docente di detti permessi e la tempistica del D.S. per eventuali risposte di mancata concessione dei permessi.
In caso di mancata concessione dei predetti permessi, a voce o anche scritta, vi invitiamo a rivolgervi alle sedi sindacali cui aderite o presso un Avvocato di fiducia  e denunciare l’accaduto chiedendo di procedere con vertenza sindacale.
Infine, a tal uopo, ricordiamo che sull’argomento esiste una corposa giurisprudenza di merito che in tutti i casi ha condannato l’amministrazione scolastica, vi alleghiamo una delle ultime sentenze in nostro possesso emessa lo scorso maggio 2011 dal Tribunale del Lavoro di Monza.

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