Il Decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 ha stabilito all’art. 5 comma 8 che: “le ferie, i
riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica
dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto
dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione
si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in
vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è
fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente
responsabile”.
Tale disposizione ha
ingenerato delle difficoltà attuative per il personale della scuola con
contratto a tempo determinato in riferimento a quanto previsto dal CCNL
/2007 che, all’art. 19 comma 2, letteralmente recita: “ Le ferie del
personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio
prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato
sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse
saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo
contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle
ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno
scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a
tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto
di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni,
si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della
cessazione del rapporto”.
In presenza delle
disposizioni introdotte dal decreto legge 95/2012, restano da chiarire
le modalità di fruizione delle ferie da parte di quel personale
supplente con contratto al 30 giugno. Un altro dubbio nell’applicazione
delle disposizioni del decreto legge, ha riguardato la decorrenza delle
stesse se, cioè, dovessero essere retroattive. Su tale ultima questione
è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota 6 agosto 2012 n. 32937,
nella quale ribadisce che, in base ai principi generali che regolano
l’applicazione delle legge nel tempo, ed in mancanza di specifiche
indicazioni, debbano essere salvaguardate quelle situazioni definite
prima dell’entrata in vigore della legge.
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