In particolare la nota 16 luglio 2012 prot. n. 4442 si sofferma sui seguenti aspetti:
Obbligo di fruizione ferie
Le ferie, i
riposi e i permessi spettanti al personale vanno obbligatoriamente
fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di
trattamenti economici sostitutivi. (art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012)
Ambiti territoriali scolastici e revisori dei conti
Le innovazioni
hanno decorrenza a partire dal 2013. Per tutto il 2012 rimangono
invariate le attuali composizioni, fatte salve le necessarie modifiche
che interverranno a partire dal mese di settembre a seguito del piano di
dimensionamento della rete scolastica. (art. 6 comma 20 D.L. n. 95/2012)
Supplenze brevi e saltuarie
Il pagamento
delle spettanze fisse per il personale supplente breve verrà effettuato
dal Service Personale Tesoro (SPT) del Mef. In attesa passaggio al nuovo
sistema, quindi finché non verranno diffuse ulteriori istruzioni, ogni
scuola dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa
corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare
quanto dovuto. (art. 7 comma 38 D.L. n. 95/2012)
Tesoreria unica per le istituzioni scolastiche
La liquidità
delle istituzioni scolastiche ed educative sarà depositata su conti
correnti di contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, cioè
Banca d’Italia. Tale innovazione non comporta adempimenti in capo alle
scuole, né modifica l’operatività. Sull’argomento saranno diffuse in
seguito istruzioni operative. In particolare entro agosto si provvederà
alla trasmissione dello schema tipo della convenzione di cassa
aggiornato secondo la nuova normativa. (art. 7 comma 34 D.L. n. 95/2012)
Contributo per la mensa gratuita al personale scolastico
In merito al c.d.
“contributo per la mensa scolastica”, le assegnazioni ed erogazioni non
saranno più disposte alle istituzioni scolastiche, ma direttamente a
favore degli enti locali in proporzione al numero di classi che accedono
al servizio di mensa scolastica. Pertanto non si procederà più
all’usuale rilevazione riguardante il numero dei pasti fruiti dal
personale scolastico avente diritto. (art. 7 comma 41 D.L. n. 95/2012)
Delega ai docenti di compiti
La delega di
compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi
collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o
vicarie, nemmeno nel caso in cui detti docenti siano beneficiari
dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento. Pertanto ai collaboratori
in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato
alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o
vicarie, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2
lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto. (art. 14 comma 22 D.L. n. 95/2012)
Accertamenti medico-legali
Dal 7 luglio le
scuole non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti
medico-legali sul personale scolastico. Sarà invece cura del Ministero
provvedere ad assegnare ed erogare alle Regioni le somme previste.
Quindi le istituzioni scolastiche ed educative non dovranno più
iscrivere impegni di spesa, nei propri bilanci, per gli accertamenti
medico-legali richiesti a decorrere dal 7 luglio u.s. Nulla è innovato,
invece, per gli accertamenti antecedenti il 7 luglio u.s. (art. 14 comma 27 D.L. n. 95/2012)
Notizie della Scuola
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