Si apre uno spiraglio per la
possibilità di spostamento dei 24 punti riconosciuti per la frequenza
del corso Ssis da una graduatoria ad un’altra.
Dopo un primo orientamento favorevole, sia da parte del tribunale
amministrativo regionale del Lazio in primo grado sia del Consiglio di
Stato in sede di appello, era cambiato l’indirizzo della giustizia
amministrativa, che aveva ritenuto immutabile la scelta precedentemente
operata dai docenti di richiedere la valutazione in una specifica
graduatoria dei 24 punti riconosciuti per la frequenza della Ssis,
sostenendo che non potesse spostarsi detto punteggio ad altra
graduatoria.
Un contributo
fondamentale al mutamento di giurisprudenza, è certamente stato
apportato dalla legge n. 16720/09 (art. 1 comma 4/quater) la quale, in
sede di conversione del decreto legge n. 134/2009, ha introdotto il
divieto di spostamento dei punteggi di servizio da una graduatoria
all’altra.
Il
cambio di indirizzo in ordine alla giurisdizione in materia di
graduatorie del personale docente, assunto di recente dalla giustizia
amministrativa in favore del giudice ordinario, ha offerto lo spunto per
rimettere in discussione anche l’orientamento giurisprudenziale che si
era formato proprio sulla possibilità di spostamento dei 24 punti
riconosciuti per la frequenza della Ssis da una graduatoria ad un’altra.
In sede di riassunzione innanzi al
giudice del lavoro dei giudizi già pendenti innanzi al giudice
amministrativo, i ricorrenti hanno infatti riproposto le censure di
illegittimità del decreto ministeriale n. 42 dell'8/4/2009, con il quale
erano stati disposti l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatone
ad esaurimento per il biennio 2009-2011, nella parte in cui (art. 3
comma 2) precludeva la possibilità di spostare da una graduatoria ad
un'altra i 24 punti attribuiti spettanti in ragione dell'abilitazione
Ssis.
Nei
ricorsi in questione, a fronte delle eccezioni opposte
dall’Amministrazione scolastica, si è sostenuta la possibilità di
spostare i 24 punti, non esistendo alcuna norma di rango legislativo che
lo vieti espressamente.
Recentemente
si sono pronunciati favorevolmente alle tesi dei ricorrenti sia il
Tribunale di Catania che il tribunale di Messina con ordinanze rese su
procedimenti d’urgenza.
In particolare, il tribunale di
Messina (con ordinanze del 21 marzo e 22 marzo scorso) ha evidenziato
che il divieto di spostamento dei 24 punti - disposto dal D.M. n.
42/2009 - non è previsto da alcuna norma di rango primario e, nello
specifico, né nella legge n. 143/2004, da cui trae origine la previgente
tabella di valutazione dei titoli, né dalla legge n. 296/2006 che è
fonte della vigente tabella né, infine, dalla legge 167/2009.
Ed invero, secondo il giudice del
lavoro, la legge n. 296/2006, nell'intento di contrastare il fenomeno
del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle
graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n.
124/1990, in graduatorie ad esaurimento, senza prevedere alcunché in
ordine ad un presunto divieto di spostamento del punteggio di cui
trattasi.
Pertanto, secondo il giudice del
lavoro, in mancanza di un divieto di fonte legale, non vi è ragione di
escludere la possibilità di spostare da una graduatoria ad un'altra i
punti relativi all'abilitazione SSIS, anche tenuto conto che non si
tratta di un punteggio relativo al servizio prestato in una determinata
classe di concorso e che, come tale va
utilizzato in quella classe, bensì di
un bonus che si consegue per effetto della partecipazione alla scuola
di specializzazione biennale, partecipazione che preclude - per tutta la
durata del percorso formativo - la possibilità di insegnare.
Si tratta di una precisazione molto
importante in vista della prosecuzione innanzi al tribunali del lavoro
dei giudizi già pendenti innanzi al Tar, in quanto consente di superare
l’ostacolo - a dire il vero solo apparente - costituito dalla
disposizione normativa fortemente voluta dal Miur nella speranza di
arginare il fenomeno dello spostamento dei punteggi da una graduatoria
all’altra.
La disposizione di cui all’art.1 comma 4/quater della legge 167/2009, prevede infatti che “Nelle
operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma
605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, da disporre con decorrenza dal 1 settembre 2009 per il
biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011, non è consentito modificare la
scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del
punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche
graduatorie”.
Se in sede di
prima applicazione della predetta disposizione si era ritenuto che la
stessa fosse applicabile indistintamente a qualsiasi punteggio, una più
attenta lettura della norma, come quella suggerita dalle pronunce del
Tribunale di Messina, non preclude affatto la possibilità di spostare da
una graduatoria ad un’altra i 24 punti riconosciuti per la frequenza
della Ssis.
Nel caso
specifico infatti non può applicarsi il divieto normativo, considerato
che la legge fa esclusivo riferimento al punteggio relativo ai servizi
di insegnamento effettivamente prestati, mentre i 24 punti rappresentano
un bonus che si consegue per effetto della partecipazione alla scuola
di specializzazione biennale, durante la cui frequenza è preclusa la
possibilità di insegnare.
La condivisibile conclusione cui è
pervenuto il giudice del lavoro di Messina, certamente rappresenta un
segnale di speranza per le centinaia di docenti che speravano nella
possibilità di spostare ad altra graduatoria il bonus di punti
riconosciuto per la frequenza della Ssis.
fonte: La Tecnica della Scuola