Il Ministero della Pubblica Istruzione, con D.M. 30 settembre 2011, ha autorizzato le università ad attivare specifici percorsi formativi, per il conseguimento della specializzazione per il sostegno agli alunni diversamente abili, riservati a docenti in possesso di “abilitazione” all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno.
I possessori di una laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica e le maestre in possesso di maturità magistrale, per l’accesso alla scuola dell’infanzia, a seguito di procedura concorsuale o abilitante, conseguono l’abilitazione all’insegnamento per il posto o per la classe di concorso di appartenenza, valida, sia per l’accesso alle graduatorie permanenti degli abilitati, sia per l’accesso ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno previsti dal citato decreto;
Le maestre in possesso di maturità magistrale, per l’accesso a posti di scuola primaria e gli insegnanti Tecnico Partici, avendo un titolo di studio che ha già valore di abilitazione, a seguito di procedura concorsuale o abilitante, conseguono l’idoneità per l’inserimento nella graduatorie permanenti degli abilitati e per la copertura del posto a tempo indetermnato.
Visto che il legislatore ha previsto il possesso dell’abilitazione come requisito di accesso a detti corsi, sarà requisito di accesso anche l’idoneità conseguita da tale categoria di docenti?
Chissà, sarà anche valido il solo valore abilitante dei diplomi di maturità posseduti dai docenti Tecnico Partici e dalle maestre di scuola primaria, per l’accesso a detti corsi?
Come mai il legislatore ha omesso di specificare che l’abilitazione, prevista come requisito di accesso a detti corsi, dovrà essere conseguita obbligatoriamente tramite procedure concorsuali? Come mai invece, per i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, previsti dalla dall’art. 1/bis della legge 143/2004, l’ha specificato?
Non c’è che dire, come al solito la confusione regna sovrana. Il decreto di attivazione dei corsi di sostegno è generico e allo stesso tempo pieno di cavilli perniciosamente studiati. Proprio alla luce di tale genericità, lascia spazio alle diverse interpretazioni da parte delle università. Le solite cose tutte all’italiana!
Prof. Donatello Ciardo
I possessori di una laurea vecchio ordinamento, di una laurea specialistica e le maestre in possesso di maturità magistrale, per l’accesso alla scuola dell’infanzia, a seguito di procedura concorsuale o abilitante, conseguono l’abilitazione all’insegnamento per il posto o per la classe di concorso di appartenenza, valida, sia per l’accesso alle graduatorie permanenti degli abilitati, sia per l’accesso ai corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno previsti dal citato decreto;
Le maestre in possesso di maturità magistrale, per l’accesso a posti di scuola primaria e gli insegnanti Tecnico Partici, avendo un titolo di studio che ha già valore di abilitazione, a seguito di procedura concorsuale o abilitante, conseguono l’idoneità per l’inserimento nella graduatorie permanenti degli abilitati e per la copertura del posto a tempo indetermnato.
Visto che il legislatore ha previsto il possesso dell’abilitazione come requisito di accesso a detti corsi, sarà requisito di accesso anche l’idoneità conseguita da tale categoria di docenti?
Chissà, sarà anche valido il solo valore abilitante dei diplomi di maturità posseduti dai docenti Tecnico Partici e dalle maestre di scuola primaria, per l’accesso a detti corsi?
Come mai il legislatore ha omesso di specificare che l’abilitazione, prevista come requisito di accesso a detti corsi, dovrà essere conseguita obbligatoriamente tramite procedure concorsuali? Come mai invece, per i corsi di specializzazione per insegnanti di sostegno, previsti dalla dall’art. 1/bis della legge 143/2004, l’ha specificato?
Non c’è che dire, come al solito la confusione regna sovrana. Il decreto di attivazione dei corsi di sostegno è generico e allo stesso tempo pieno di cavilli perniciosamente studiati. Proprio alla luce di tale genericità, lascia spazio alle diverse interpretazioni da parte delle università. Le solite cose tutte all’italiana!
Prof. Donatello Ciardo