venerdì 6 dicembre 2013

ATTENZIONE - Permessi retribuiti, non sempre vale il silenzio assenso

A volte capita che un docente abbia necessità di chiedere, al proprio dirigente scolastico, una giornata di permesso retribuito o più semplicemente un permesso breve.
Queste richieste sono previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della scuola all’art.15 e all’art.16 .
In entrambi i casi la normativa contrattuale prevede espressamente che i permessi debbano essere erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.


In molti contratti integrativi d’Istituto, si precisa che, per consentire all’Amministrazione di valutare l’opportunità di concedere oppure no il permesso, la presentazione di tale richiesta avvenga, da parte del dipendente, almeno qualche giorno prima della sua fruizione.
Di norma nei contratti integrativi d’istituto si stabilisce in 5 giorni prima della giornata di permesso richiesta, il tempo massimo per la presentazione dell’istanza di permesso retribuito o permesso breve.
Unica eccezione viene fatta per i tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, ai sensi dell’art.15 comma 2 del CCNL scuola, che non è soggetto alla concessione del dirigente scolastico ma soltanto alla valutazione della correttezza formale e documentale della richiesta, e che potrebbe essere richiesto, considerata la motivazione d’urgenza, anche il giorno prima o addirittura il giorno stesso della sua fruizione.
Ricordiamo a tal proposito che diverse sentenze dei tribunali del lavoro, hanno specificato che il dirigente scolastico non può entrare nel merito delle motivazioni documentate, ma ha soltanto la funzione di controllare la regolarità della presentazione della domanda a livello formale.
In molti contratti integrativi è usuale scrivere che se il dipendente fa richiesta di un permesso retribuito, oppure richiede una o più giornate di ferie rientranti nel comma 9 dell’art.13 del CCNL scuola, o ancora chiede un permesso breve ai sensi dell’art.16, vale il “silenzio assenso”.
Nella sostanza questo vuole significare che se il dirigente scolastico non si oppone con diniego scritto, alla richiesta del dipendente, è chiaro che la richiesta è stata concessa e quindi diventa fruibile a tutti gli effetti.
Si ricorda che la disciplina del silenzio assenso è una norma disciplinata dall’art.2 della legge sulla trasparenza n.241/1990, ma non viene citata nel contratto collettivo nazionale scuola. Per cui si può concludere che se nel contratto d’Istituto è citata la norma, per quanto attiene i permessi del personale, del silenzio assenso, allora un dirigente scolastico che non risponde, riguardo la possibilità di concedere il giorno di permesso, indicandone i motivi oggettivi del diniego, autorizza il dipendente a considerare la sua richiesta accolta e quindi ad assentarsi giustificatamente.
In tale caso l’Amministrazione che ha accolto l’istanza pur con il semplice silenzio assenso, non potrebbe creare danno al dipendente sanzionandolo per assenza arbitraria e togliendogli la giornata di stipendio. Se invece nel contratto d’Istituto non ci dovesse essere scritta la norma del silenzio assenso, il dipendente si trova nella condizione di doversi accertare della autorizzazione data dalla scuola, per evitare di incorrere in un’assenza arbitraria.

Tecnica della Scuola