mercoledì 27 novembre 2013

Gli abilitati al TFA Ordinario incontrano Rossi-Doria, ecco cosa hanno chiesto

Riceviamo e pubblichiamo - Una delegazione dei docenti abilitati con TFA incontrerà alle ore 17 di oggi, mercoledì 27 novembre, presso il MIUR, il Sottosegretario all'istruzione Marco Rossi-Doria per discutere in merito ad alcune problematiche legate al riconoscimento e alla valorizzazione del titolo di abilitazione ai fini del reclutamento.

La delegazione, composta dalle insegnanti Arianna Cipriani, Anna Uttaro e Marianna Saveriano, presenterà al Sottosegretario una serie di istanze contenute in una mozione elaborata dal Coordinamento dei docenti abilitati con TFA.
La mozione è finalizzata ad ottenere:
1) il parere favorevole del Governo, e nello specifico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nei confronti della proposta emendantiva al prossimo Decreto omnibus Milleproroghe, atta a disporre l'inserimento dei docenti abilitati con TFA e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria entro l'a.a. 2012-13 nella quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento, come provvedimento una tantum che, rispettando la chiusura di queste ultime, avrebbe il merito di sanare le discriminazioni temporali tra i titoli di abilitazione all'insegnamento, concedendo così il diritto al reclutamento agli abilitati TFA in attesa di una nuova riforma del reclutamento che dovrà interessare esclusivamente i futuri abilitati;
2) l'attribuzione del valore di prova concorsuale sia all'esame finale di abilitazione che alle prove selettive di accesso al TFA, in modo da sancire l'imprescindibile distinzione giuridica e meritocratica tra gli abilitati di percorsi a numero chiuso come il TFA e gli abilitati di percorsi privi di prove selettive come il PAS, da tradurre mediante una differenziazione di graduatoria, di fascia o quantomeno di punteggio, tale da consentire che alcun abilitato con TFA possa essere scavalcato in graduatoria dai futuri abilitati con PAS;
3) l'emanazione del provvedimento straordinario annunciato dal Capo Dipartimento istruzione, dott. Chiappetta, durante l'incontro con la nostra delegazione avvenuto in data 26 settembre c.a. e atteso entro la fine del 2013, che conferirebbe ai docenti abilitati con TFA il diritto ad una priorità nell'assegnazione degli incarichi di supplenza rispetto ai colleghi non abilitati;
4) che l'inserimento dei docenti abilitati con TFA nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risultando ormai inutile e inattuabile a metà dell'anno scolastico 2013-14, avvenga in occasione dell'aggiornamento previsto per il 2014, contestualmente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e preveda una maggiorazione in termini di punteggio rispetto ai futuri abilitati PAS pari ad almeno 36 punti (in compensazione alle tre annualità di servizio loro riconosciute ai fini dell'accesso al percorso abilitante speciale) e, per coloro che non hanno avuto modo di conseguire il punteggio massimo di servizio durante l'anno scolastico 2013-14, l'attribuzione di un punteggio bonus di 12 punti, da considerare come risarcimento alla mancata fruibilità del titolo ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza sui posti disponibili e vacanti prevista dalla nota ministeriale n. 839 del 10 aprile 2013.
In occasione dell'incontro, inoltre, verranno richieste comunicazioni certe e puntuali riguardo alla tempistica necessaria per il bando e per l'attivazione del secondo ciclo di TFA e alle misure che il Ministero intende adottare a tutela dei vincitori di più classi di concorso del primo ciclo, chiedendo per loro l'iscrizione in sovrannumero al secondo ciclo di TFA, senza l'obbligo di dover ripetere le prove selettive già superate.
TESTO DELLA MOZIONE (consegnata al Sottosegretario)
MOZIONE DEI DOCENTI ABILITATI CON TFA I docenti abilitati con il primo ciclo di TFA nell'a.a. 2011-12
PREMESSO CHE:
- l'attuale sistema di formazione dei nuovi insegnanti per la scuola secondaria, conosciuto come TFA (tirocinio formativo attivo), ha abilitato quasi 11.000 docenti che, per accedervi, hanno dovuto superare tre prove selettive articolate in: a) prova nazionale preselettiva (composta da n.60 test a risposta multipla su argomenti disciplinari relativi alle diverse classi di concorso) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; b) prova scritta (relativa a domande aperte concernenti la disciplina in esame) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 21/trentesimi; c) prova orale (con domande inerenti argomenti riguardanti la disciplina in oggetto) da ritenersi valida con il raggiungimento minimo di punti 15/ventesimi;
- il TFA ha contemplato il raggiungimento di 60 CFU suddivisi in: a) una parte di insegnamenti, di laboratori e di esami di Scienze dell'educazione, pari a 18 CFU, b) una sessione di corsi, di laboratori e di esami di didattica disciplinare, per un totale di 18 CFU, c) un'attività di tirocinio indiretto e diretto nelle classi, svolta sotto la supervisione, rispettivamente, di un tutor universitario e di un docente accogliente di ruolo, per un totale di 475 ore equivalenti a 19 CFU, d) un esame finale di abilitazione, valevole 5 CFU, che contemplava la discussione di una relazione finale sull'attività didattica svolta durante il tirocinio e l'esposizione di un percorso didattico progettato su un argomento estratto a sorte dalla Commissione giudicante, composta da docenti universitari, dal tutor e da un dirigente nominato dall'Ufficio scolastico regionale;
- la tassa d'iscrizione e di frequenza del TFA è ammontata alla cospicua cifra di euro 2500 in media, cui vanno sommati gli esborsi dovuti ai costi di trasporto dei corsisti;
- il TFA aveva come obiettivo costitutivo quello di selezionare un numero di docenti basato sul fabbisogno regionale degli organici, come prescritto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 249/10, motivo per cui la procedura di selezione si è rivelata talmente dura e impegnativa da ridurre una platea di 115000 concorrenti a poco più di 11000 vincitori, cifra ben al di sotto dei 20067 posti messi in palio nel bando;
- Il Tirocinio Formativo Attivo nasce come perfezionamento delle Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SSIS), ereditando la stessa funzione di formazione didattica del personale docente, ma contemperando in modo migliore, a detta della Commissione che lavorò alla sua progettazione, l'ambito teorico con quello pratico del tirocinio;
- Il TFA presenta numerose differenze rispetto al Percorso Abilitante Speciale (PAS), identificabili: a) nelle modalità di accesso. Se il corso TFA prevedeva tre prove di accesso e si configurava come un percorso rigorosamente a numero chiuso; il PAS consiste, invece, in un corso riservato a chi gode di un requisito pari ad almeno tre anni di servizio; b) nel rapporto tra la programmazione dei posti messi a bando per la selezione del TFA e il fabbisogno regionale di personale docente. Tale principio, infatti, valeva già in passato per il calcolo dei posti banditi durante i vari cicli della SSIS e nasce dall'intenzione di abilitare un numero di docenti assorbibile dal sistema scolastico, sulla base previsionale dei pensionamenti. I PAS, al contrario, contraddicono il suddetto principio di corrispondenza dei posti al fabbisogno regionale degli organici, compromettendo la possibilità di assorbimento, in considerazione dei 65000 aspiranti che si abiliteranno nei prossimi due anni accademici; c) nel diverso valore dei crediti formativi, in quanto i PAS, non prevedendo il tirocinio, forniranno 41 CFU, mentre il TFA conferiva 60 CFU. L'attività di tirocinio rappresentava l'essenza stessa del percorso TFA, fondato sulla valutazione del “sapere insegnare” in classe, sotto l'osservazione di due docenti tutor. Lo stesso esame conclusivo, inoltre, prevedeva la valutazione finale di tale attività. L'esenzione prevista per i PAS, in nome del servizio già svolto, non pare essere una giustificazione plausibile, infatti, poiché il TFA contemplava una riduzione di ore di tirocinio a vantaggio di chi già possedesse 360 gg. di insegnamento, nonché una maggiorazione di punteggio nel computo dei titoli valutati insieme alle prove di accesso per stilare le graduatorie finali; d) nell'esame finale di abilitazione, che avrà natura diversa tra TFA e PAS. Se in sede di esame conclusivo del TFA il candidato ha dovuto dimostrare non soltanto le conoscenze disciplinari, ma soprattutto le competenze e le metodologie didattiche utilizzate per trasmetterle durante il tirocinio, ed è stato perciò valutato anche sul saper insegnare, l'esame PAS consisterà nell'esame di quelle conoscenze mai valutate in ingresso. Ciò vuol dire, ancora una volta, stabilire un'aprioristica equivalenza, non verificata, tra esperienza pregressa di insegnamento e capacità di insegnare; equivalenza che non è stata riconosciuta, invece, come si è già detto in precedenza, nel caso dei corsisti TFA che potevano vantare anni di servizio;
CONSIDERATO CHE:
- il titolo di abilitazione TFA risulta tuttora privo di un canale di reclutamento e perciò stesso discriminato sotto il punto di vista giuridico rispetto al titolo di abilitazione SSIS che, in base al Decreto legge 28 agosto 2000 n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000 n.306, godeva di quel valore di prova concorsuale necessario a conferire ai suoi abilitati il diritto all'ingresso nelle graduatorie ad esaurimento e, in prospettiva, al reclutamento in ruolo;
- con il D.M. 27 giugno 2013 n. 572 è stata sancita una disparità tra diversi profili di docenti, consentendo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) ai cosiddetti “congelati SSIS” del IX ciclo, iscritti con riserva nelle stesse a partire dal 2009, e privando di tale diritto al reclutamento gli abilitati TFA;
- i suddetti congelati SSIS iscritti con riserva hanno conseguito il titolo di abilitazione frequentando il medesimo corso di Tirocinio Formativo Attivo dei neo-abilitati TFA e dei congelati SSIS privi di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in ottemperanza alla disciplina transitoria prevista dal D.M. 249/10, art. 15, comma 17;
- dal D.M. 572/13 è possibile desumere de facto il valore concorsuale, valido ai fini dell'immissione in ruolo, del titolo di abilitazione conseguito tramite il Tirocinio Formativo Attivo, implicitamente dettato dal diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento concesso ai congelati SSIS già inseriti con riserva nel 2009, in seguito alla frequenza e al superamento del medesimo percorso e degli identici esami affrontati dagli altri abilitati TFA;
- la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, sancita per via normativa dalla Legge n. 296/06, era subordinata ad un piano di assorbimento dei docenti precari ivi iscritti mai realizzatosi, e che a tale chiusura il Legislatore ha più volte derogato per provvedere all'inserimento nelle stesse degli abilitati del IX ciclo SSIS (ai sensi della Legge n. 169/08, art. 5-bis), degli abilitati dei corsi COBASLID, delle classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A e dei laureati in Scienze della formazione primaria entro l'anno accademico 2010-11 (tramite l'istituzione della quarta fascia aggiuntiva disposta dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012, art. 14 comma 2-ter);
- la nota ministeriale n. 839 del 10 aprile, con la quale il MIUR sollecitava le università italiane a concludere i corsi TFA in tempo per consentire la spendibilità del titolo già a partire dall'anno scolastico 2013/14, non ha mai trovato applicazione, generando così il paradosso per cui gli aspiranti non abilitati di terza fascia delle graduatorie di istituto, molti dei quali già beneficiati dal varo dei PAS, hanno ricevuto gli incarichi di supplenza sui posti disponibili e vacanti in luogo dei docenti abilitati con TFA;
- il Governo ha accolto numerosi ordini del giorno e raccomandazioni proposti da deputati e senatori della maggioranza, finalizzati a valorizzare il titolo di abilitazione conseguito con TFA attraverso: a) l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati con TFA e il conferimento del valore di prova concorsuale al loro titolo di abilitazione (raccomandazione A/071 dell'on. Rigoni - PD); raccomandazione G16.101 del sen. Mazzoni – PDL); b) l'inserimento nella quarta fascia delle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati con TFA (raccomandazione A/012 dell'on. Locatelli - Gruppo Misto PSI); c) l'immissione in ruolo dei docenti abilitati con TFA sulle cattedre vacanti di quelle classi di concorso per le quali le graduatorie ad esaurimento risultano esaurite (ordine del giorno G15.102 del sen. Mazzoni - PDL); d) una distinzione rispetto al titolo di abilitazione PAS, che ponga gli abilitati TFA in un rapporto gerarchico superiore, sia in termini di punteggio che di collocazione in graduatoria. (ordine del giorno G16.100 della sen. Orrù - PD); e) una riapertura straordinaria della seconda fascia delle graduatorie di istituto con inserimento in essa degli abilitati TFA (ordine del giorno G15.112 Di Giorgi, Puglisi – PD; raccomandazione A/074 dell'on. Ascani - PD);
RICHIEDONO in via PRIORITARIA:
1) il parere favorevole del Governo, e nello specifico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nei confronti della proposta emendantiva1 al prossimo decreto omnibus (ex Milleproroghe), finalizzata a disporre l'inserimento dei docenti abilitati con TFA e dei laureati in Scienze della Formazione Primaria entro l'a.a. 2012-13 nella quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento, come provvedimento una tantum che, rispettando la chiusura di queste ultime, avrebbe il merito di sanare le discriminazioni temporali tra i titoli di abilitazione all'insegnamento, concedendo così il diritto al reclutamento agli abilitati TFA in attesa di una nuova riforma del reclutamento che dovrà interessare esclusivamente i futuri abilitati;
2) l'attribuzione del valore di prova concorsuale sia all'esame finale di abilitazione che alle prove selettive di accesso al TFA, in modo da sancire l'imprescindibile distinzione giuridica e meritocratica tra gli abilitati di percorsi a numero chiuso come il TFA e gli abilitati di percorsi privi di prove selettive come il PAS, da tradurre mediante una differenziazione di graduatoria, di fascia o quantomeno di punteggio, tale da consentire che alcun abilitato con TFA possa essere scavalcato in graduatoria dai futuri abilitati con PAS;
AUSPICANO QUINDI: a) l'emanazione del provvedimento straordinario annunciato dal Capo Dipartimento istruzione, dott. Chiappetta, durante l'incontro con la nostra delegazione avvenuto in data 26 settembre c.a. e atteso entro la fine del 2013, che conferirebbe ai docenti abilitati con TFA il diritto ad una priorità nell'assegnazione degli incarichi di supplenza rispetto ai colleghi non abilitati; b) che l'inserimento dei docenti abilitati con TFA nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risultando ormai inutile e inattuabile a metà dell'anno scolastico 2013-14, avvenga in occasione dell'aggiornamento previsto per il 2014, contestualmente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, e preveda una maggiorazione in termini di punteggio rispetto ai futuri abilitati PAS pari ad almeno 36 punti (in compensazione alle tre annualità di servizio loro riconosciute ai fini dell'accesso al percorso abilitante speciale) e, per coloro che non hanno avuto modo di conseguire il punteggio massimo di servizio durante l'anno scolastico 2013-14, l'attribuzione di un punteggio bonus di 12 punti, da considerare come risarcimento alla mancata fruibilità del titolo ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza sui posti disponibili e vacanti prevista dalla nota ministeriale n. 839 del 10 aprile 2013;
CONCLUDONO:
richiedendo comunicazioni certe e puntuali in merito alla tempistica necessaria per il bando e per l'attivazione del secondo ciclo di TFA, percorso meritocratico di abilitazione che dovrà rappresentare in futuro l'unico canale di formazione all'insegnamento, strettamente basato su quel fabbisogno di personale docente che l'anomalia del PAS ha finito per violare, pregiudicando il progetto di ricambio generazionale e di riqualificazione della figura professionale dell'insegnante di cui necessita il sistema scolastico italiano. Si richiede, inoltre, a tutela dei vincitori di più classi di concorso del primo ciclo, che hanno dovuto rinunciare a quelle non appartenenti allo stesso ambito ai fini della frequenza, l'iscrizione in sovrannumero al secondo ciclo di TFA per le stesse, senza dover ripetere le prove selettive già superate. Lo stesso trattamento, cioè l'ammissione in sovrannumero al secondo ciclo TFA, crediamo vada riservato agli idonei che hanno superato le prove selettive del primo ciclo, ma che non si sono classificati in posizione utile in alcune università, in ragione del fatto che sono stati selezionati 11000 vincitori su 20067 posti messi a bando e che non si è provveduto ad un'operazione di redistribuzione degli stessi sul territorio nazionale.