Nell’ordinanza ministeriale n. 13 del 24 aprile 2013 a
firma Francesco Profumo, si sottolineano le istruzioni e le modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e non statali, per l’anno scolastico 2012/2013.
Tra le curiosità di questa ordinanza si parla all’art. 4 comma 17 della
possibilità, in casi di candidati particolari, che le commissioni
nominate per gli esami di Stato, possano spostarsi per raggiungere una
sede diversa per permettere a tali candidati di sostenere l’esame. Ma
quali sono questi casi particolari? Si tratta di candidati degenti in
luoghi di cura od ospedali, detenuti in carcere o comunque
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo degli esami.
Chi è preposto a valutare e caso mai autorizzare la richiesta fatta da
questi candidati a sostenere l’esame lontano dalle aule scolastiche?
Costoro sono i Direttori Generali Regionali degli Usr, che valutano le
richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede
scolastica di questi particolari candidati, che sono comunque a vario
titolo impossibilitati a lasciare il proprio domicilio durante lo
svolgimento degli esami, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità,
le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o addirittura regione.
In tale ipotesi, le prove scritte saranno effettuate, di norma, nella
sessione suppletiva. Quindi le commissioni di Stato, in questi
particolari casi, possono essere, previa autorizzazione dell’Usr di
riferimento, itineranti ed esercitare le proprie funzioni in trasferta.
Questa norma riportata nell’OM. n.13/2013 è da considerarsi una norma
di civiltà, che dà l’opportunità a chi è più svantaggiato e vive un
particolare momento di difficoltà della sua esistenza, di riscattarsi
attraverso lo studio e l’espletamento dell’esame finale del secondo
ciclo di studi, in modo di non perdere tempo per la scelta della facoltà
universitaria.
Tecnica della Scuola
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