Il quotidiano giuridico politico economico online LeggiOggi.it
riferisce in modo analitico il contenuto di una sentenza del TAR del
Lazio, che ha accolto il ricorso presentato da due candidate al
conseguimento dell’abilitazione dell’insegnamento di scienze
matematiche nella scuola media (classe A059) che non avevano superato
il test preselettivo di luglio dell’anno scorso e che invece, sempre
grazie a una precedente sentenza Tar, erano riuscite, in via cautelare, a
partecipare agli scritti successivi, superati con successo.
Le due ricorrenti, scrive LeggiOggi, “nonostante
non abbiano conseguito il voto minimo ai test di
preselezione necessario per accedere alla prova scritta di ammissione al
tirocinio formativo, hanno ritenuto d’avere diritto lo stesso di
parteciparvi, essendo insegnanti precarie da numerosi anni in servizio
nelle scuole pubbliche, e avevano perciò presentato congiuntamente il
ricorso istanza cautelare di ammissione alla prova scritta”.
Ora le due aspiranti possono proseguire
nel loro percorso abilitante e, grazie alla sentenza del Tar del Lazio
(sezione terza bis, pubblicata il 5 marzo scorso col numero 2360),
potrebbero anche conseguire l’abilitazione, pur non essendo state
promosse nei test iniziali.
I giudici hanno spiegato la loro
decisione sulla base del fatto che superare la prova scritta, anche se
successiva alla preselezione, rappresenta di per sé un giudizio
idoneo ad assorbire il punteggio insufficiente ottenuto nei test della
preselezione.
Le controversie per le due candidate, tuttavia, non sono terminate qui, proseguono i giudici della sezione. “Nell’eventualità
in cui, infatti, l’immatricolazione al tirocinio sia avvenuta con
riserva, come solitamente succede quando c’è un provvedimento cautelare
della magistratura amministrativa, le eventuali determinazioni
dell’amministrazione devono essere impugnate con altro ricorso”.
In quotidiano giuridico, notando che, “almeno
per ora è difficile stabilire se sia legittimo o meno prevedere
un filtro preliminare alla partecipazione degli insegnanti a un corso
abilitante, a sua volta strutturato su una prova scritta e da una prova
orale di accesso, da una serie ulteriore di attività di studio e
tirocinio e da un esame finale”, conclude che l’intera vicenda merita una approfondita riflessione sulla “manifesta inadeguatezza
della preselezione a definire chi siano gli insegnanti in possesso dei
requisiti necessari per partecipare al concorso, visto che coloro che
non hanno superato lo sbarramento del test preselettivo, agli scritti
hanno poi ottenuto esiti positivi”.
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