L’art. 6 del
D.M. 53/2012 che consente, tra l’altro, nuove inclusioni nelle
graduatorie ad esaurimento, in applicazione dell’art. 14 comma 2-ter
della Legge 24 febbraio 2012 n. 14, stabilisce che il personale docente
ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III
fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia,
che successivamente alla data di scadenza della domanda di aggiornamento
per il triennio 2011/14, e comunque entro il 30 giugno 2012, abbia
ottenuto i benefici previsti dalla Legge 68/1999 e dall’art. 6 comma
3-bis della Legge 80/2006, può presentare il relativo titolo di riserva
compilando il modello 2 secondo le modalità indicate nell’art. 10, entro
il 10 luglio 2012.
Si è così determinata
un’antinomia tra il termine stabilito per poter fruire del diritto della
riserva dei posti di cui alla legge 68/99 (30 giugno 2012) e quello
ultimo per produrre la domanda (10 luglio), in base al principio
generale che i titoli richiesti per l’inclusione in una graduatoria
vanno posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.
Non solo, diversi
docenti avevano un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza
al 30 giugno 2012 per cui non avrebbero potuto chiedere l’iscrizione al
collocamento dei disoccupati condizione, quest’ultima, indispensabile
per poter beneficiare della riserva dei posti.
Con lo slittamento del
termine di iscrizione al centro dell’impiego obbligatorio dei disabili
disoccupati al 10 luglio, stabilito dalla citata nota 4 luglio 2012 prot. n. 5096, si consente a tali docenti di poter realizzare la condizione di disoccupazione richiesta dalla legge 68/99.
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