Secondo i giudici del lavoro i precari della scuola hanno diritto agli
scatti stipendiali e il loro stato di “stagionali”, con inizio del
lavoro a settembre e termine a giugno per poi ripartire, non può
togliere un beneficio concesso ai colleghi di ruolo.
La ripartenza ogni anno da zero dello stipendio, che non accumula gli scatti, non è legale e così i ricorrenti al giudice del lavoro si vedranno riconoscere prima di tutto gli arretrati ma anche crescere il loro stipendio che dovrà tener conto della "carriera".
Secondo i calcoli della Cisl piemontese, scrive Il Sole24Ore, che ha seguito la vicenda, l'aumento oscilla da qualche decina di euro a 150 euro al mese, cifre significative soprattutto alla luce dei livelli stipendiali della scuola.
Sullo stesso tema lo scorso anno si era già pronunciata la Corte d'Appello di Genova (sentenza 743 del 20 settembre 2011), fondando il diritto agli scatti di anzianità per gli insegnanti precari sulle regole europee che impediscono discriminazioni tra il personale con contratti a termine e quello assunto a tempo indeterminato. Il riferimento proposto dai magistrati liguri è all'articolo 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro Paese dall'articolo 6 del Dlgs 268/2001. Una norma, quest'ultima, che ha creato parecchi problemi giurisprudenziali al ministero dell'Istruzione, anche sul versante dei rinnovi a ripetizione dei contratti per periodi superiori ai 36 mesi canonici che in genere fanno scattare l'obbligo di assunzione.
Su entrambi i piani, regolamentare e retributivo, l'amministrazione ha sempre opposto al carattere vincolante delle regole europee la specificità del settore scolastico, che per le caratteristiche proprie della sua organizzazione non si presta a entrare nelle maglie rigide che disciplinano gli altri ambiti di lavoro. Una lettura, quella ministeriale, che però ha sempre incontrato parecchi ostacoli ad affermarsi nei tribunali.
Tecnica della Scuola
La ripartenza ogni anno da zero dello stipendio, che non accumula gli scatti, non è legale e così i ricorrenti al giudice del lavoro si vedranno riconoscere prima di tutto gli arretrati ma anche crescere il loro stipendio che dovrà tener conto della "carriera".
Secondo i calcoli della Cisl piemontese, scrive Il Sole24Ore, che ha seguito la vicenda, l'aumento oscilla da qualche decina di euro a 150 euro al mese, cifre significative soprattutto alla luce dei livelli stipendiali della scuola.
Sullo stesso tema lo scorso anno si era già pronunciata la Corte d'Appello di Genova (sentenza 743 del 20 settembre 2011), fondando il diritto agli scatti di anzianità per gli insegnanti precari sulle regole europee che impediscono discriminazioni tra il personale con contratti a termine e quello assunto a tempo indeterminato. Il riferimento proposto dai magistrati liguri è all'articolo 4 della direttiva 1999/70/CE, recepita nel nostro Paese dall'articolo 6 del Dlgs 268/2001. Una norma, quest'ultima, che ha creato parecchi problemi giurisprudenziali al ministero dell'Istruzione, anche sul versante dei rinnovi a ripetizione dei contratti per periodi superiori ai 36 mesi canonici che in genere fanno scattare l'obbligo di assunzione.
Su entrambi i piani, regolamentare e retributivo, l'amministrazione ha sempre opposto al carattere vincolante delle regole europee la specificità del settore scolastico, che per le caratteristiche proprie della sua organizzazione non si presta a entrare nelle maglie rigide che disciplinano gli altri ambiti di lavoro. Una lettura, quella ministeriale, che però ha sempre incontrato parecchi ostacoli ad affermarsi nei tribunali.
Tecnica della Scuola