di Lara La Gatta
Con un nuovo messaggio vengono illustrati gli
effetti del nuovo regime pensionistico sui trattamenti di quiescenza e
sulla liquidazione di Tfr e Tfs
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Con il messaggio n. 8081 del 15 maggio 2012
l’Inps gestione ex Inpdap ritorna sul discorso delle modifiche
normative introdotte recentemente in materia pensionistica e, in
particolare, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative non solo
sulle pensioni, ma anche sui termini di pagamento dei trattamenti di
fine servizio e di fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite
dall’ex Inpdap a seguito della recente circolare n. 2/2012 del
Dipartimento della Funzione pubblica.
In questa circolare, indirizzata al personale delle pubbliche
amministrazioni, veniva chiaramente specificato che, per i dipendenti
che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro la data del 31
dicembre 2011, non è possibile l’applicazione, neppure su opzione, del
nuovo regime; pertanto, tali lavoratori dipendenti restano soggetti al
regime previgente sia per l’accesso sia per la decorrenza del
trattamento pensionistico. L’amministrazione dovrà quindi collocare a
riposo quei dipendenti che raggiungono il limite di età previsto dai
rispettivi ordinamenti (in genere fissato a 65 anni di età) e che
nell’anno 2011 erano già in possesso del requisito pensionistico della
massima anzianità contributiva (40 anni) o della “quota” (somma dei
requisiti di età e di anzianità contributiva) o comunque dei requisiti
previsti per la pensione.
La suddetta circolare ha ribadito
inoltre che il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di
lavoro o di impiego con il dipendente qualora risulti raggiunto il
limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al
raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (anche se
conseguiti dopo il 31/12/2011). Sono esclusi i casi in cui il datore di
lavoro abbia concesso il trattenimento in servizio.
Ma quali ricadute ha questo nuovo
regime sugli effetti pensionistici e sui termini di pagamento dei
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto?
Lo spiega l’Inps con il messaggio in
commento, e per quanto riguarda in particolare il personale della scuola
e del comparto Afam, chiarisce che la risoluzione del rapporto di
lavoro per raggiungimento del limite previsto dall’ordinamento di
appartenenza, dal punto di vista della causa, rientra tra le cessazioni
per raggiunto limite di età. In tali fattispecie, per la liquidazione
del Tfs e del Tfr va applicato il termine di pagamento di 6 mesi dal
collocamento a riposo. Inoltre, qualora l’interessato, dipendente della
scuola o Afam, abbia maturato il requisito pensionistico della massima
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2011, il termine di
pagamento è di 105 giorni. I suddetti termini di pagamento (e le
eventuali eccezioni) si applicano anche nei confronti di coloro i quali,
avendo ottenuto il trattenimento in servizio oltre il limite di età,
decidano di dimettersi prima di concludere il periodo di trattenimento.
Per quanto riguarda infine la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
nei confronti dei dipendenti che hanno maturato i requisiti per il
pensionamento a qualsiasi titolo entro il 2011, il termine rimane
fissato al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
Con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a
decorrere dal 2012, la risoluzione unilaterale in oggetto dovrà tenere
conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento
così come disciplinata dall’art. 24 della legge n. 214/2011, in
particolare dei requisiti contributivi previsti, per l’anno considerato,
per la pensione anticipata, vale a dire un'anzianità contributiva di 42
anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne (per il
2012).
Ai fini dell’individuazione del
termine di liquidazione del Tfs e del Tfr, tali cessazioni devono essere
trattate, dal punto di vista della causa, come limiti di servizio: il
pagamento avverrà non prima di 6 mesi dal collocamento a riposo.
fonte: La Tecnica della Scuola