Con ordinanza ministeriale n. 41 dell’11
maggio 2012, il Miur ha emanato le consuete istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico 2011/2012.
Novità sostanziale per quest’anno sono
le disposizioni per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) perché affetti da dislessia, disgrafia o altro disturbo
opportunamente certificato dall’autorità sanitaria.
In proposito l’OM dispone che “I
candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),
che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011,
hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal
consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito
scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono
pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del
consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove
differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate
esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del
DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione,
all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti
dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla
pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».
fonte: Tuttoscuola.com
fonte: Tuttoscuola.com