Come avevamo preannunciato, è illegittimo che i dirigenti diano
d’ufficio e/o “costringano” i precari a chiedere giorni di ferie durante le
festività
Niente ferie durante le feste
Improprio imporle ai prof nei periodi di
festività
(da Italia Oggi del 30/10/2012)
Le ferie non possono
essere fruite durante le vacanze di Natale e Pasqua. E nemmeno nei giorni di
ponte come, per esempio, quello del prossimo 2 novembre.
É illegittimo, dunque,
il collocamento d’ufficio in ferie nei suddetti periodi, perché non sono utili a
tal fine. Lo si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge sulla
stabilità, in riferimento alla norma che prevede una deroga al divieto di
monetizzazione delle ferie per il docenti precari.
Va detto subito che la
relazione non è un testo di legge. Ma reca comunque l’interpretazione adottata
dal governo e dalle amministrazioni centrali in relazione a vari istituti
contemplati nel provvedimento, dunque va tenuta ne debito conto. Sia per quanto
riguarda le considerazioni riguardanti la normativa in vigore, sia per quanto
riguarda l’individuazione dell’intenzione del legislatore ai fini della corretta
interpretazione del provvedimento sul quale fa luce. In particolare, per quanto
concerne il divieto di monetizzazione, la relazione prende atto che
l’applicazione delle nuove disposizioni, in assenza di deroghe, esporrebbe
l’amministrazione scolastica a «probabile soccombenza… nelle inevitabili
controversie».
E muovendo da questa
premessa, conclude sulla necessità di «di consentire la monetizzazione delle
ferie al personale» assunto a tempo determinato.
Ferma l’esclusione dei
docenti titolari di incarichi di supplenza annuale ( fino al 31 agosto). Detto
questo, la relazione prosegue spiegando che, per limitare i costi a carico
dell’erario, il disegno di legge prevede un ampliamento dei periodi utili alla
fruizione delle ferie. Che attualmente sono individuati solo nei mesi estivi in
coincidenza con la sospensione delle attività didattiche ( generalmente dal 1°
luglio al 31 agosto). E quindi le nuove regole stabiliscono «che il periodo
valido a tal fine sia quello della sospensione delle lezioni anziché delle
attività didattiche, di modo che le sospensioni natalizia e pasquale, nonché gli
eventuali ponti, e i giorni di sospensione a giugno siano validi per la
fruizione delle ferie». Allo stato attuale, in attesa che il ddl sia approvato,
vige ancora il divieto di disporre il collocamento in ferie in periodi diversi
dai mesi estivi.
COBAS - SCUOLA