Il Ministero dell'istruzione sta lavorando sulla bozza di
decreto istitutiva dei Tfa “speciali". Il primo passo da fare è modificare
il d.m. n. 249 del 2010 per quel che concerne
gli articoli 5 e 15.
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Così il 15 giugno è stata consegnata,
per il prescritto parere, all'ufficio di presidenza del Cnpi la bozza di
decreto modificativo del regolamento sulla formazione iniziale con cui si
istituiscono i percorsi abilitanti speciali riservati ai
precari.
Riportiamo le modifiche previste
al d.m. n. 249/2010.
Art. 5 - Calcolo del
fabbisogno
La programmazione del numero di docenti
abilitati avviene attraverso decreto del Miur tenendo conto anche del
tasso medio di supplenze conferite nel triennio.
Art. 15 - Norme
transitorie
Si istituiscono percorsi formativi
abilitanti speciali per il conseguimento dell'abilitazione nella
secondaria di primo e secondo grado riservati a coloro che, in possesso
dei requisiti per l'iscrizione ai Tfa ordinari, hanno maturato 3 anni di
servizio a tempo determinato, dal 1999/2000 al 2011/2012 nella classe di
concorso prescelta per il percorso abilitante, ovvero nell'ambito
disciplinare corrispondente.
Ai fini del calcolo di ciascuno dei 3
anni, vale il servizio prestato per almeno 180 giorni (
non si parla più di consecutivi)
Il servizio è valido se prestato nella
scuola statale o paritaria.
E' valido anche il servizio prestato su
sostegno nel medesimo grado di istruzione del percorso abilitante
prescelto.
Il percorso speciale non prevede prove
d'accesso.
Al comma 16 dell'art.15, analogamente,
viene prevista l'iscrizione al percorso abilitante per infanzia e
primaria senza prove d'accesso per coloro che siano in possesso
di tre anni di servizio a tempo determinato nell'infanzia e nella
primaria, statale o paritaria.
L'iter del provvedimento prevede il
parere, oltre a quello del Cnpi, di diversi organismi consultivi per cui
non è facile prevedere i tempi di emanazione del decreto.
Vi terrò informati.
Serena
Morando
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