giovedì 21 giugno 2012

TFA Speciali, tutte le modifiche presentate al CNPI

Non sono stati ancora avviati, ma attorno ai TFA speciali (per docenti con 36 mesi di servizio tra l’a.s. 1999/2000 e il 2011/12) c’è molto attesa. Vi proponiamo le modifiche integrali fatte pervenire al CNPI, da cui estrapoliamo in particolare due dati: i TFA speciali potranno essere avviati in via transitoria entro e non oltre il 2014/15. Inoltre il Ministero ne approfitta per mettere nero su bianco che l’abilitazione conseguita con il TFA (ordinario o speciale che sia) non consente l’accesso alle graduatorie ad esaurimento.

La modifica riguarda l’art. 15 del dm 249/10
dopo il comma 1 viene aggiunto
“1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all’articolo 3, e comunque non oltre l’anno accademico 2014- 2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta ormazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi
abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 e fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie, nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:
a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.
1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.
1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnicodidattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l’acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.”
L’art. 16 viene così integrato al comma 11
“11. Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria”
Aggiunto anche un articolo 27 bis, sulla spendibilità del titolo acquisito con le procedure di cui al dm 249/10 e sue successive modifiche e integrazioni
“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno
diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di
ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4,
lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1 comma 6, lettera g), del decreto del Ministro dell’istruzione 29 novembre 2007, n. 267.”
Come già indicato in un nostro articolo, manca uno specifico riferimento all’esonero dal tirocinio per coloro che frequenteranno i TFA speciali Tfa, speciali solo per la selezione o anche per il tirocinio?
Vi è anche da dire che il limite temporale dell’a.s. 2011/12, dal momento che i corsi saranno avviati fino al 2014/15 potrebbe essere oggetto di ulteriori contenziosi.

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