Estratto della bozza di decreto di
indizione dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati alla copertura
di 11.892 cattedre e posti nelle scuole dell’infanzia e del primo e
secondo ciclo di istruzione, risultanti vacanti e disponibili in
ciascuna regione
Art. 5 - Prova di preselezione
1. Ai fini dell’ammissione alle prove
scritte i candidati devono superare una prova di preselezione unica per
tutte i posti le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale
volta all’accertamento delle capacità logiche, di comprensione verbale
del testo, delle competenze informatiche e linguistiche in una delle
seguenti lingue comunitarie: inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. La prova consta di 50 quesiti a risposta multipla così ripartiti:
– capacità logiche 15 domande;
– capacità di comprensione verbale del testo 15 domande;
– competenze informatiche 10 domande;
– conoscenza della lingua straniera 10 domande.
Il candidato deve rispondere entro il
tempo massimo di 50 minuti La risposta corretta vale 1 punto, la
risposta non data vale 0 punti e la risposta errata vale –0,5 punti.
4. Sono ammessi alla prova scritta i
candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il
non superamento della prova di preselezione comporta l’esclusione dal
prosieguo della procedura concorsuale. L'esito della prova di
preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella
graduatoria di merito.
3. Il diario della prova è reso noto almeno 20 giorni prima del suo svolgimento tramite pubblicazione del relativo avviso:
– sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4ª Serie Speciale, Concorsi ed Esami;
– sulla rete intranet e sul sito istituzionale del Ministero;
– sui siti internet degli Uffici scolastici regionali competenti a gestire la procedura concorsuale.
4. Le sedi di svolgimento della prova
in ogni regione e la ripartizione dei candidati presso ciascuna sede
sono pubblicate sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero,
nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali.
5. Le pubblicazioni di cui ai commi 3 e 4 hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I candidati che non ricevono
dall’Ufficio scolastico regionale comunicazione di-esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova di
preselezione secondo le indicazioni contenute nei predetti avvisi,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
7. La mancata presentazione nel
giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa
dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, a giudizio della
commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento di una o più
sessioni della prova preselettiva nella giornata programmata, ne viene
stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti.
8. Durante lo svolgimento della prova
i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge,
pubblicazioni, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione
o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di
violazione di tali disposizioni è prevista l’immediata esclusione dal
concorso.
Articolo 6 - Prove scritte
1. I candidati che superano la prova
di cui all’articolo 7 sono ammessi a sostenere la prova scritta, unica
su tutto il territorio nazionale e relativa alle discipline oggetto di
insegnamento nelle cattedre e posti per cui è indetta la procedura
concorsuale.
2. La prova scritta consiste in una
prova semi strutturata con griglia nazionale di valutazione composta da
una serie di quesiti a risposta aperta e finalizzata a valutare la
padronanza delle discipline, anche attraverso gli opportuni riferimenti
interdisciplinari.
3. La prova scritta dei candidati ai
posti di insegnamento della scuola primaria è costituita anche da una
prova atta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
4. La commissione assegna alla prova
un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a 28.
5. Ai candidati di cui all’articolo
10 la commissione assegna, per la prova scritta, un punteggio massimo di
30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio
non inferiore a 21. Al suddetto punteggio si somma quello conseguito
nella prova di cui all’articolo 10. Il punteggio finale è di conseguenza
espresso in quarantesimi.
5. Il punteggio ottenuto nella prova
di cui al presente comma costituisce il punteggio di ammissione alla
prova orale di cui all’articolo 12.
Articolo 7 - Prova orale
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la prova di cui all’articolo 6.
2. La prova orale ha per oggetto le
discipline di insegnamento comprese nella classe di concorso e valuta la
padronanza delle medesime da parte del candidato, la capacità di
progettazione didattica, anche con riferimento alle TIC e agli studenti
con bisogni speciali.
3. La prova orale consiste:
a) in una lezione simulata, della
durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima
della calendarizzazione della sua prova orale. A tal fine la commissione
predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei
candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;
b) in un colloquio immediatamente
successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono
approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della
lezione di cui alla lettera a).
4. La prova orale accerta le
competenze di trasmissione delle discipline di insegnamento comprese
nella classe di concorso per cui si concorre, nonché le competenze
informatiche e di conversazione nella lingua prescelta dal candidato.
5. La prova orale dei candidati ai
posti di insegnamento della scuola primaria comprende anche
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti.
6. La prova di cui al presente articolo è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28.
7. Il non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.
TABELLA A
|
Tipologia
|
Punteggio
|
A.1
|
Titolo di abilitazione o di idoneità specifico per l’accesso al concorso (Massimo punti 6)
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A.1.1
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Abilitazione
specifica conseguita attraverso: la laurea in Scienze della Formazione
primaria, la Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario, i
corsi accademici di secondo livello abilitanti istituiti dalle
istituzioni dell’AFAM ai sensi del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82,
i corsi accademici di cui all’articolo 4, comma 2 della legge 508/1999 e
successive modificazioni, ovvero abilitazione specifica conseguita, ivi
compresi i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione
Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi
delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre
1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992. (nota 1), Inclusione in graduatoria specifica di merito di precedenti concorsi per titoli ed esami.
Alle abilitazioni conseguite presso le SISS, al punteggio spettante si aggiunge 1 punto
|
Punti
1.25 da 60 a 70
2.50 da 71 a 80
3.75 da 81 a 90
5.00 da 91 a 100
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A.2
|
Ulteriori
titoli di abilitazione, altri titoli accademici o di post diploma,
lauree e diplomi accademici Afam, altri titoli professionali (Massimo punti 6) (nota 4)
|
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A.2.1
|
Abilitazione in altra classe di concorso o
laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
primaria, o abilitazione conseguita attraverso la laurea in Scienze
della formazione primaria, indirizzo per la scuola
dell’infanzia.Inserimento nella graduatoria di merito concorsuale di
altro concorso.
|
Punti 2
|
A.2.2
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Abilitazione altrimenti conseguita in altra classe di concorso prevista dal DM 39/1998.(nota 5) (nota 6)
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Punti 1
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A.2.3
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Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale.(nota 5)
|
Punti 2
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A.2.4
|
Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale, coerente con
gli insegnamenti ai quali si riferisce la classe di concorso. (nota 5)
(nota 7)
|
Punti 1.50
|
A.2.5
|
Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU con esame finale. (nota 5) (nota
7)
|
Punti 0.50
|
A.2.6
|
Diploma
di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o diploma accademico
di II livello, ulteriore rispetto al titolo specifico di
insegnamento. (nota 5)
|
Punti 3
|
A.2.7
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Diploma
di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo
di accesso alle classi di concorso 345/ A e 346/A, per i concorsi
relativi alla scuola primaria. (nota 5)
|
Punti 3
|
A.2.8
|
Laurea
triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi
abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN
01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari
L-LIN 11 ovvero L-LIN 12 per i concorsi relativi alla scuola
primaria. (nota 5)
|
Punti 2
|
A.2.9
|
Laurea triennale. (nota 5)
|
Punti 2
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A.2.10
|
Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito
delle TIC.(nota 5)
|
Punti 1
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A.2.11
|
Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
|
Punti 1
|
A.2.12
|
Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, sui disturbi
specifici di apprendimento
|
Punti 0.25
|
A.2.13
|
Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, nell’ambito
dei bisogni educativi speciali.
|
Punti 0.25
|
A.2.14
|
Certificazione CeClil o titolo conseguito all’estero, abilitante all’insegnamento Clil nel paese in cui è stato conseguito.
|
Punti 1
|
A.2.15
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Diploma
di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I
o II livello, corrispondenti a 60 CFU, con esame finale, negli ambiti
dell’internazionalizzazione e della interculturalità.
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Punti 0.25
|
A.2.16
|
Certificazione DITALS (livello DITALS II)
|
Punti 0.25
|
B.1
|
Area delle alte professionalità (Massimo punti 5)
|
|
B.1.1
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Dottorato
di ricerca o diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 nel Decreto del Direttore Generale
per il personale della scuola 31 marzo 2005.
|
Punti 4
|
B.1.2
|
Attività
di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1,
comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero attività di insegnamento,
svolta per almeno due anni accademici, anche non consecutivi,con
contratto di diritto privato in corsi ufficiali di insegnamento, in
ambito inerente gli specifici contenuti disciplinari della relativa
classe di abilitazione, negli atenei o nelle istituzioni Afam.
|
Punti 3
|
B.1.3
|
Abilitazione
all’esercizio della libera professione, purché la medesima abbia
attinenza con una o più discipline di insegnamento ricomprese nella
specifica classe di concorso.
|
Punti 1
|
B.1.4
|
Pubblicazioni (Massimo punti 3)
|
|
B.1.5
|
Pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di concorso.(nota 8)
|
Punti 0,20 per ogni articolo.
Punti 1 per ogni pubblicazione
|
NOTE
Nota 1:
Le abilitazioni diversamente classificate devono essere riportate a
cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al
voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 2:
I punteggi dei titoli diversamente classificati devono essere riportati
su base centodieci. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per
eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 3:
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati a cento. Le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto
superiore solo se pari o superiori a 0,50.
Nota 4:
Le idoneità e le abilitazioni per la scuola dell’infanzia, per la
scuola primaria e per gli istituti educativi non sono valutabili per le
graduatorie relative alle scuole secondarie e viceversa.
Nota 5:
Tutti i titoli dal punto A. 2.2 al punto A.2.10 compresi, per essere
valutati ai sensi della presente tabella, devono essere
conseguiti successivamente al titolo di studio che costituisce requisito
di ammissione alla procedura concorsuale.
Nota 6:
Il candidato, che ha utilizzato come titolo di accesso una abilitazione
riferita a più classi di concorso comprese in un ambito disciplinare,
ha diritto alla valutazione del titolo di abilitazione una sola volta.
Nota 7:
I diplomi di perfezionamento post diploma o post laurea, i master
universitari di I o II livello di durata annuale sono valutati una sola
volta e purché non ricompresi in altre tipologie di titoli.
Nota 8:
Il punteggio di 0.20 attribuito ad ogni articolo, ed un punto
attribuito a ciascuna pubblicazione, sommati devono essere
complessivamente massimo di 3 punti.
Tecnica della Scuola